Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/1999, n. 5893
CASS
Sentenza 14 giugno 1999

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In materia di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, disciplinati dall'art. 3, seconda parte, della legge n. 604 del 1966, oltre alla sussistenza delle ragioni addotte e al nesso di causalità con il recesso, il datore di lavoro ha l'onere di provare, con riferimento alla organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento e anche attraverso fatti positivi, tali da determinare presunzioni semplici (come il fatto che i residui posti di lavoro riguardanti mansioni equivalenti fossero stabilmente occupati da altri lavoratori o il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato), la impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva. Il licenziamento, infatti, si giustifica solo come "extrema ratio", sia pure nella persistente insindacabilità della scelta determinante del datore di lavoro medesimo.

Dal coordinamento del principio secondo cui, in tema di risarcimento del danno dovuto al lavoratore per effetto della reintegrazione disposta dal giudice, la deduzione dell'"aliunde perceptum" non è riconducibile nel novero di quelle riservate alla disponibilità delle parti con il sistema delle preclusioni e delle decadenze che caratterizza il rito del lavoro si desume che il relativo potere - dovere di rilevazione del giudice è condizionato dalla necessità che i fatti da cui il giudice stesso può trarre d'ufficio tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno risultino acquisiti e provati "rite et recte", alla stregua della specifica disciplina dell'acquisizione propria di detto regime processuale. Ciò significa che il potere di allegazione - che compete esclusivamente alla parte - va esercitato entro il limite temporale del tempestivo deposito della memoria difensiva ex art. 416 cod. proc. civ. (con la sola deroga costituita dai fatti sopravvenuti, i quali devono essere dedotti, sotto pena di decadenza, nel primo atto successivo utile).

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  • 1Sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore distaccatoAccesso limitato
    Manuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 7 aprile 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/1999, n. 5893
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5893
Data del deposito : 14 giugno 1999

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