Sentenza 14 giugno 1999
Massime • 2
In materia di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, disciplinati dall'art. 3, seconda parte, della legge n. 604 del 1966, oltre alla sussistenza delle ragioni addotte e al nesso di causalità con il recesso, il datore di lavoro ha l'onere di provare, con riferimento alla organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento e anche attraverso fatti positivi, tali da determinare presunzioni semplici (come il fatto che i residui posti di lavoro riguardanti mansioni equivalenti fossero stabilmente occupati da altri lavoratori o il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato), la impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva. Il licenziamento, infatti, si giustifica solo come "extrema ratio", sia pure nella persistente insindacabilità della scelta determinante del datore di lavoro medesimo.
Dal coordinamento del principio secondo cui, in tema di risarcimento del danno dovuto al lavoratore per effetto della reintegrazione disposta dal giudice, la deduzione dell'"aliunde perceptum" non è riconducibile nel novero di quelle riservate alla disponibilità delle parti con il sistema delle preclusioni e delle decadenze che caratterizza il rito del lavoro si desume che il relativo potere - dovere di rilevazione del giudice è condizionato dalla necessità che i fatti da cui il giudice stesso può trarre d'ufficio tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno risultino acquisiti e provati "rite et recte", alla stregua della specifica disciplina dell'acquisizione propria di detto regime processuale. Ciò significa che il potere di allegazione - che compete esclusivamente alla parte - va esercitato entro il limite temporale del tempestivo deposito della memoria difensiva ex art. 416 cod. proc. civ. (con la sola deroga costituita dai fatti sopravvenuti, i quali devono essere dedotti, sotto pena di decadenza, nel primo atto successivo utile).
Commentario • 1
- 1. Sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore distaccatoAccesso limitatoManuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 7 aprile 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/1999, n. 5893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5893 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FL SO SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TACITO 50, presso lo studio dell'avvocato EMILIO NICOLA BUCCICO, rappresentata e difesa dall'avvocato VITTORIO FARAONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FI PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 441, presso lo studio dell'avvocato ROCCO BRINDISI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO BERARDENGO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 260/97 del Tribunale di MATERA, depositata il 04/06/97 R.G.N.131/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/99 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ORAZIO FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del primo, secondo e terzo motivo del ricorso, l'accoglimento del quarto motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ditta dei fratelli AR s.n.c. proponeva appello dinanzi al Tribunale di Matera avverso la sentenza in data 7 novembre 1993 del locale Pretore del lavoro il quale, dopo aver qualificato come individuale e non come collettivo il licenziamento dalla stessa intimato al dipendente GI ME, aveva dichiarato illegittimo il provvedimento con le conseguenze di cui all'art.18 della legge n.300 del 1970. Nel contraddittorio con il lavoratore il Tribunale, con sentenza 4 giugno 1997, rigettava l'appello e confermava la decisione impugnata. Osservava il Tribunale che il licenziamento doveva qualificarsi come individuale perché l'atto con il quale era stato intimato non faceva alcun cenno alla natura del recesso ne' alla disciplina del licenziamento per riduzione di personale, ma solo a una supposta crisi del settore, e nessuna ulteriore specificazione era stata effettuata per tutto il corso del giudizio di primo grado dalla ditta appellante, costituitasi alla udienza di discussione del 29 settembre 1995 e che solo in sede di note conclusionali del 4 ottobre 1996 si era limitata a far cenno a un licenziamento di carattere collettivo;
comportamento questo che, secondo il giudice di appello, assumeva valenza negativa sul piano probatorio (ex art.116, secondo comma, c.p.c.) pur non integrando la deduzione una eccezione in senso stretto, da proporre indifferibilmente nelle forme e nei termini di cui all'art.416 c.p.c. Aggiungeva che la sussistenza di un licenziamento collettivo andava comunque esclusa perché - come correttamente evidenziato dal Pretore - era mancata la dimostrazione sia della ricorrenza dei presupposti che giustificano questo tipo di recesso, sia dell'avvenuto rispetto delle relative procedure. Quanto alla mancata considerazione, da parte del Pretore, dell'"aliud perceptum", il giudice di appello sottolineava che la relativa deduzione integrava una eccezione in senso stretto che era stata tardivamente formulata dalla ditta US in quanto proposta solo all'udienza di discussione;
il che aveva determinato a suo carico, ai sensi dell'art.416 c.p.c., la decadenza da prove e da eccezioni non rilevabili di ufficio.
La ditta US ha chiesto la cassazione della sentenza d'appello con ricorso fondato su quattro motivi ai quali resiste il ME con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ditta ricorrente deduce la violazione delle leggi n.604 del 1966, n.300 del 1970, n.223 del 1991 e degli artt.99, 112 e 416 c.p.c. (in relazione all'art.360 n. 3 c. p. c. Assume
che l'eventuale mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, del dovere di chiarire al lavoratore licenziato la natura del recesso non preclude, per giurisprudenza consolidata, l'accertamento e la qualificazione ex post del provvedimento espulsivo ad opera del giudice o delle parti. Sottolinea, al riguardo, come le risultanze istruttorie avessero provato la esistenza di un contesto di fatto conforme alla ipotesi di licenziamento collettivo delineata nell'art.24 della legge n.223 del 1991 e sostiene che al proprio comportamento processuale non poteva attribuirsi la valenza negativa assegnatagli dalla impugnata sentenza, perché la eccezione formulata alla udienza di discussione integrava una mera deduzione difensiva che non esonerava il giudice dal valutare le circostanze con essa prospettate, come quella che dal libro matricola risultavano licenziate altre sette unità oltre al ME.
Il motivo non è fondato.
Anche a voler ritenere - aderendo alla tesi della ditta ricorrente - che la deduzione, da parte sua, di fatti e circostanze intesi a dimostrare la natura non individuale ma collettiva del licenziamento non fosse soggetta alle preclusioni di cui all'art.416 c.p.c. e le fosse consentito quindi di allegare tali fatti e circostanze per la prima volta alla udienza di discussione di cui all'art.416 c.p.c., nessuna conseguenza può farsene derivare ai fini dell'accoglimento della doglianza. Il Tribunale, infatti, indipendentemente dal rilievo di carattere processuale, si è dato carico di una ulteriore, distinta motivazione che tiene conto della prospettazione della ditta datrice di lavoro e, tuttavia, conclude per la non riconducibilità del licenziamento del ME alla ipotesi normativa del licenziamento per riduzione di personale, in considerazione della mancata dimostrazione, da parte della stessa datrice di lavoro, della ricorrenza dei presupposti e dell'avvenuto rispetto delle procedure che caratterizzano la fattispecie descritta nell'art.24 della legge 23 luglio 1991 n.223 ( a questa legge - e ad essa soltanto - dovendo farsi riferimento, dal momento che il licenziamento risale al 24 settembre 1993, ad un'epoca cioè nella quale erano pienamente applicabili le nuove norme in materia di riduzione di personale). E, rispetto a questa seconda motivazione la quale, come si chiarirà nell'esame del secondo motivo, è immune dai vizi ivi denunciati, trova applicazione il principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui non è suscettibile di essere cassata la sentenza fondata su diverse "rationes decidendi" tra loro autonome, qualora una di esse risulti giuridicamente corretta e sorretta da adeguata motivazione, perché, qualunque possa essere la conclusione in ordine alle critiche svolte nel ricorso per cassazione relativamente alle altre, la decisione di merito rimarrebbe pur sempre sufficientemente e opportunamente giustificata (cfr. da ultimo, Cass. 17 gennaio 1998 n. 374). Con il secondo motivo e con denuncia di violazione e falsa applicazione dell'art.360 n.5 c.p.c. e dell'art.2697 cod.civ. la ricorrente assume che oggetto del giudizio era solo l'accertamento della natura -individuale o collettiva - del licenziamento, onde l'aver dichiarato inosservate le procedure previste per il licenziamento collettivo integrerebbe violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art.99 e 112 c.p.c.). Si duole, altresì della valutazione espressa dal Tribunale in merito al contenuto dell'accordo sindacale, alle risultanze del libro matricola, alle assunzioni effettuate subito dopo il licenziamento e sottolinea che il giudice di appello non poteva pronunciarsi sulla sussistenza o meno dei presupposti del licenziamento collettivo perché un tale giudizio presuppone già avvenuta la qualificazione del recesso mentre, contraddittoriamente, il giudice di appello da un lato considera il licenziamento del ME come licenziamento individuale soggetto alla disciplina dell'art.3 della legge n.604 del 1966 e, dall'altro, lo considera un licenziamento collettivo illegittimo.
Anche questo motivo è da rigettare.
Al riguardo osserva la Corte che correttamente il Tribunale ha verificato la possibilità di ricondurre l'atto di recesso alla fattispecie complessa del licenziamento collettivo attraverso la verifica preliminare della sussistenza, nel caso concreto, dei suoi requisiti soggettivi e oggettivi - compreso quello dell'attivazione e dello svolgimento della prescritta procedura - in quanto tali requisiti fungono da fattori selettivi del tipo di licenziamento regolato dalla legge n.223 del 1991, cosi operando da discrimine con la fattispecie del licenziamento individuale per giustificato motivo obiettivo di cui all'art.3 della legge 15 luglio 1966 n.604;
fattispecie questa alla quale, altrettanto correttamente, il giudice di appello ha ricondotto il provvedimento espulsivo in concreto adottato dalla ditta US, una volta accertata la insussistenza dei requisiti costitutivi anzidetti. Anche di recente (cfr. Cass. sent. 26 gennaio 1995 n. 916) si è osservato, del resto, che la natura del licenziamento, collettiva o individuale, è soggetta alla valutazione qualificatoria del giudice il quale, ove ritenga che un licenziamento intimato come collettivo non sia tale, deve applicare le norme sui licenziamenti individuali, sulla loro base verificando la legittimità della risoluzione;
precisandosi anche che non viola il principio della domanda il giudice che - impugnato dal lavoratore un licenziamento collettivo sulla base della deduzione della insussistenza dei necessari presupposti e della violazione dei criteri di scelta, e richiesta da parte dello stesso la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione e al pagamento delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento - qualifichi detto licenziamento come licenziamento individuale e accolga le richieste del lavoratore medesimo, previo accertamento dell'applicabilità, dal punto di vista dimensionale, dell'art.18 della legge n.300 del 1970. Quanto alla critica secondo cui il giudice di appello non avrebbe tenuto in debito conto le risultanze istruttorie che dimostravano la esistenza di un accordo sindacale sul collocamento in cassa integrazione guadagni ordinaria di alcuni lavoratori nonché l'avvenuto licenziamento di diversi dipendenti oltre al ME, è sufficiente osservare che il Tribunale non ha affatto omesso di valutare tali circostanze, anzi ne ha fatto oggetto di specifica considerazione spiegando, con un ragionamento coerente sul piano logico e certamente esaustivo, ancorché sintetico, come alle stesse non potesse attribuirsi alcun significativo rilievo ai fini della qualificazione del licenziamento, dal momento che l'accordo sindacale era successivo alla comunicazione del recesso e, soprattutto, che quasi contemporaneamente, la ditta AR aveva assunto altro personale impiegato nelle stesse mansioni di autista del ME, così smentendo, nei fatti, la dedotta crisi di impresa e comunque la necessità di licenziare proprio quel lavoratore. Un tale ragionamento, come si è detto pienamente conforme ai principi, sfugge al sindacato di questo giudice di legittimità cui sono preclusi il riesame ed un diverso apprezzamento del materiale probatorio, una volta che il giudice del merito, pur senza confutare dettagliatamente eventuali elementi di prova contrari, abbia - come nel caso concreto - indicato le fonti del proprio convincimento e di questo abbia fornito esauriente e persuasiva giustificazione. Del pari non fondato è il terzo motivo di ricorso con il quale la ditta AR deduce violazione e falsa applicazione dell'art.3 della legge n.604 del 1966 oltre a vizio della motivazione, assumendo che,
pure a voler ritenere il carattere individuale del licenziamento e la sua riconducibilità a un giustificato motivo obiettivo, non poteva comunque il Tribunale confermare la sentenza del Pretore nella parte in cui aveva ritenuto indimostrata dal datore di lavoro la non proficua utilizzabilità del ME in posizioni alternative a quella ricoperta, perché - in ossequio al principio costituzionale della libera iniziativa economica - il giudice deve limitarsi a verificare l'esistenza del nesso causale tra le scelte tecnico produttive dell'imprenditore e il provvedimento di licenziamento, senza poter sindacare il merito di tali scelte.
In proposito è sufficiente richiamare le numerose, costanti, decisioni di questa Corte le quali affermano che, in materia di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, disciplinati dall'art.3, seconda parte, della legge n.604 del 1966, oltre alla sussistenza delle ragioni addotte ed al nesso di causalità con il recesso, il datore di lavoro ha l'onere di provare, con riferimento alla organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento e anche attraverso fatti positivi, tali da determinare presunzioni semplici (come il fatto che i residui posti di lavoro riguardanti mansioni equivalenti siano stabilmente occupati da altri lavoratori o il fatto che, per un congruo periodo, non vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato) la impossibilità di adibire utilmente il lavoratore a mansioni diverse da quelle che prima svolgeva, in quanto il licenziamento si giustifica solo come "extrema ratio", sia pure nella persistente insindacabilità della scelta determinante (in questo senso, cfr. tra le tante, Cass. 3 giugno 1994 n. 5401, 28 novembre 1992 n. 12746, 28 febbraio 1992 n. 2461, 23 novembre 1990 n. 11312, 30 ottobre 1990 n. 10461). Con il quarto motivo la ricorrente deduce, infine, la violazione e falsa applicazione dell'art.416 c.p.c.(in relazione all'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.) assumendo che la eccezione di "compensatio lucri cum damno" integra una eccezione in senso lato e non in senso proprio, come invece erroneamente ritenuto dal Tribunale, e per questo essa poteva proporla in qualunque momento, anche in appello, senza incorrere in alcuna decadenza.
Anche questa ultima censura non comporta cassazione della impugnata sentenza, limitandosi la Corte a correggerne la motivazione ai sensi dell'art.384 secondo comma, c.p.c. Determinante, ai fini che interessano, è la recente decisione 3 febbraio 1998 n. 1099 delle Sezioni Unite, alla quale il Collegio intende uniformarsi condividendone in pieno le argomentazioni, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sulla natura della deduzione dell'"aliunde perceptum" affermando che la relativa eccezione non è riconducibile nel novero di quelle riservate alla disponibilità delle parti;
per cui, quando siano stati allegati fatti idonei a dimostrare che il lavoratore dopo il licenziamento ha trovato una nuova forma di occupazione (sicché il danno da risarcire è minore dell'importo delle retribuzioni perdute a causa della risoluzione illegittima del rapporto) e i fatti stessi siano incontroversi o dimostrati attraverso mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può e deve trarne di ufficio (anche nel silenzio della parte interessata ed anche se l'acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato.
Tuttavia - hanno precisato le Sezioni Unite -l'esigenza di coordinare il regime delle eccezioni con il concreto ordinamento del processo nel quale esse si fanno valere e in particolare, per il rito del lavoro, con il sistema delle preclusioni e delle decadenze che lo caratterizza, comporta che, pure nel caso di fatti conoscibili "ex officio", come appunto quelli dedotti in materia di "aliunde perceptum", il relativo potere-dovere di rilevazione è condizionato dalla necessità che i medesimi fatti risultino acquisiti e provati "rite et recte", alla stregua della specifica disciplina dell'acquisizione propria del detto regime processuale. Questo significa che il potere di allegazione - che compete esclusivamente alla parte - va esercitato entro il limite temporale del tempestivo deposito della memoria difensiva ex art.416 c.p.c., (con la sola deroga costituita dai fatti sopravvenuti, che devono tuttavia essere dedotti, sotto pena di decadenza, nel primo atto successivo utile) posto che, ipotizzare l'allegabilità dei fatti dai quali far dipendere la decisione anche oltre tale termine, per la sola ragione che la rilevanza dei loro effetti non si iscrive nel novero delle eccezioni riservate alla parte, significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale quel rito si fonda e in particolare la sua funzione di affidare alla fase degli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie.
E poiché nel caso concreto il termine stabilito nell'art.416 c.p.c. per l'esercizio del potere di allegazione non è stato certamente rispettato, in quanto è pacifico che la ditta ricorrente ebbe costituirsi solo alla udienza fissata ai sensi dell'art.420 C.P.C. e in tale occasione ebbe a depositare la memoria difensiva che conteneva la eccezione di "aliud perceptum mentre, per altro verso, non risulta dal ricorso per cassazione che i fatti sui quali la medesima eccezione si fondava si fossero verificati in epoca successiva alla scadenza del ricordato termine processuale, corretto appare il giudizio conclusivo espresso dal Tribunale secondo cui il potere di rilevazione di ufficio, riferito a tali fatti, non era legittimamente esercitabile (anche se, come precisato, per ragioni diverse da quelle espresse dal giudice di appello).
Consegue al rigetto del ricorso la condanna della ditta ricorrente al pagamento in favore di GI ME delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in lire.59.000, oltre a lire 2.000.000 (duemilioni) per onorari.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ditta ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in lire 59.000, oltre a lire 2.000.000 per onorari. Cosi deciso in Roma, il 21 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 1999