Sentenza 10 agosto 2002
Massime • 1
La condanna per risarcimento dei danni per lite temeraria può essere pronunciata anche in sede di giudizio di cassazione, a condizione che il relativo ricorso, oltre che patentemente infondato, sia tale da dimostrare la consapevolezza della sua infondatezza da parte dei ricorrenti e, contemporaneamente, un'ignoranza, gravemente colpevole, della sua inammissibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/08/2002, n. 12149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12149 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI LD, LI LI, LI ER, elettivamente domiciliati in Roma, via Boccioni n. 4, presso l'avv. Antonino Smiroldo, che lo difende anche disgiuntamente all'avv. Giuseppe Locandro, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Istituto Scientifico di Chimica e Biochimica G. Ronzoni, in persona del presidente pro tempore OL Paoletti, elettivamente domiciliato in Roma, via Cardinal de Luca n. 22, presso l'avv. Francesco Romeo, difeso dall'avv. Enrico Perego, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, sezione specializzata agraria, n. 431/01 del 6 aprile-31 maggio 2001 (951/00 R.G.).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 febbraio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. E. Perego per il controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 2 settembre 1992 l'Istituto Scientifico di Chimica e Biochimica G. Ronzoni conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Brescia, sezione specializzata agraria, IA LD, LI e ER, chiedendo che l'adita sezione dichiarasse risolto, per grave inadempimento dei conduttori IA, i quali dopo avere edificato, con l'autorizzazione della proprietà, una stalla per bovini, avevano arbitrariamente trasformato la stalla medesima in un allevamento di suini, cessando la produzione del latte, il contratto di affitto inter partes stipulato per la durata di venti anni con decorrenza dall'11 novembre 1978 e avente ad oggetto un fondo esteso ettari 77.26.00 di proprietà di esso ricorrente, con condanna dei convenuti al rilascio del fondo stesso.
Costituitisi in giudizio i convenuti resistevano alla avversa pretesa, deducendone, nel rito, la inammissibilità e/o la improcedibilità, nel merito la infondatezza.
Nelle more di tale giudizio l'Istituto attore, con ricorso 14 febbraio 1994 promuoveva, nei confronti degli stessi IA, altro giudizio nel quale, richiamata la vicenda giudiziale in atto, considerati i tempi occorrenti per ottenere la pronuncia di rilascio per inadempimento, proponeva domanda di rilascio del proprio fondo per la scadenza del 10 novembre 1998.
Costituitisi anche in tale diversa controversia i IA davano atto della scadenza contrattuale fissata per il 10 novembre 1998, salvo ogni diritto ad essi derivante da eventuali future disposizioni di legge e chiedevano, pertanto, da un lato, che l'adita sezione provvedesse secondo diritto, dall'altro, in via riconvenzionale, che l'Istituto attore fosse condannato alla restituzione delle somme indebitamente percepite nel corso del rapporto nonché al pagamento delle indennità di legge per i miglioramenti da essi concludenti apportati al fondo.
Tali domande erano, successivamente, proposte dai IA con altro, autonomo, ricorso, depositato il 9 settembre 1994, dando vita a un terzo, distinto, procedimento.
Disposta la riunione, per connessione, dei diversi procedimenti la sezione specializzata agraria - dopo una sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.- con sentenza non definitiva 17 ottobre - 20 novembre 2000, in accoglimento della domanda proposta dall'Istituto concedente con ricorso 14 febbraio 1994 condannava i IA al rilascio del fondo, disponendo, con separata ordinanza, per il prosieguo dell'istruzione in ordine alle restanti domande (esclusa quella originaria di risoluzione per grave inadempimento, rinunziata dalla parte attrice).
Gravata tale pronunzia da IA LD, LI e ER, la corte di appello di Brescia, sezione specializzata agraria, con sentenza 6 aprile - 31 maggio 2001 rigettava il gravame, ponendo a carico degli appellanti le spese del grado.
Evidenziavano, infatti, quei giudici, in sintesi, che non poteva in alcun modo trovare applicazione in causa l'art. 12, della l. 11 febbraio 1971, n. 11, secondo cui era concessa una proroga non inferiore a 12 anni per tutti i contratti di affitto nei quali l'affittuario avesse eseguito a sue spese miglioramenti, per essere stata tale disposizione abrogata dall'art. 40, l. 3 maggio 1982, n. 203. Nella specie, inoltre, il contratto inter partes 27 novembre 1978 era sia privo degli estremi di una transazione, con conseguente impossibilità di invocare l'applicabilità dell'art. 53, della l. 3 maggio 1982, n. 203, sia prevedeva comunque la scadenza convenzionale del rapporto al 10 novembre 1998, senza prevedere alcuna possibilità proroga.
Per la cassazione di tale pronunzia hanno proposto ricorso, affidato a due motivi, IA LD, LI e ER. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, l'Istituto Scientifico di Chimica e Biochimica G. Ronzoni, chiedendo la condanna delle controparti a norma dell'art. 96 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 40 della legge n. 203 del 1982" e "violazione dell'art. 12 della legge n. 11 del 1971, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." i ricorrenti denunziano la sentenza gravata nella parte in cui questa ha preteso di fare applicazione della normativa sopravvenuta - e, pertanto, dell'art. 40, l. 3 maggio 1982, n. 203, che ha abrogato tutte le disposizioni di legge che prevedono la proroga di contratti agrari e, quindi, dell'art. 12 l. 11 febbraio 1971, n. 11 - senza considerare che nella specie doveva trovare applicazione l'art. 53 della stessa legge n. 203 del 1982. Giusta quest'ultima disposizione, in particolare, le nuove norme, introdotte dalla stessa legge n. 203 non possono applicarsi nei rapporti, quale il presente, definito con transazione stipulata ai sensi dell'art. 23, l. 11 febbraio 1971, n. 11. 2. La deduzione è inammissibile.
Giusta un insegnamento assolutamente pacifico presso la giurisprudenza di questa Corte regolatrice e che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario per giungere alla cassazione della pronunzia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione.
Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano.
A sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (In tale senso, ad esempio, tra le tantissime, Cass., 12 settembre 2000, n. 12040, specie in motivazione, nonché tra le più recenti affermazioni, del principio, Caso. 24 maggio 2001, n. 7077;
Cass. 12 aprile 2001, n. 5493 e Cass. 14 marzo 2001 n. 3671). Certo quanto sopra si osserva che i giudici del merito hanno escluso che nella specie potesse trovare applicazione, al fine di risolvere la presente controversia, l'art. 12 della legge n. 11 del 1971 sulla base di due, autonome, rationes decidendi, ognuna sufficiente ex se, a sorreggere il dictum adottato:
- da un lato, in particolare, si è affermato che "appare arduo ravvisare gli estremi di una transazione finalizzata a definire una preesistente controversia, secondo il tenore dell'art. 40" della legge n. 203 del 1982 "nel contratto di affitto stipulato il 27
novembre 1978";
- dall'altro, contemporaneamente, si è evidenziato come l'art. 53, comma 1, della ricordata legge n. 203 del 1982 non ha altro significato che quello di riconoscere che le sentenze passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della nuove norme nonché le transazioni stipulate anteriormente alla detta data prevalgono in ogni caso sulla disciplina giuridica introdotta ex novo e ciò importa, nel caso concreto, che la previsione della scadenza del contratto per la data del 10 novembre 1998 prevale sulle, eventualmente diverse, disposizioni introdotte dalla stessa legge n. 203. Certo che nella specie il rilascio è stato chiesto (in esecuzione di detto contratto 27 novembre 1978) per la data del 10 novembre 1998, non vi è palesemente spazio per la invocazione di una norma (l'art. 12 della legge n. 11 del 1971) senza ombra di dubbio abrogata con decorrenza del 6 maggio 1982 e non pertinente al fine del decidere.
Certo quanto sopra è palese, come anticipato, che il motivo è inammissibile.
I ricorrenti, infatti, hanno denunziato (peraltro con argomentazione palesemente infondate, certo che la disposizione di cui all'art. 53, comma 1, della legge n. 203 del 1982 non può avere altro significato che le statuizioni contenute in sentenze passate in giudicato o in transazioni stipulate ai sensi dell'art. 23 legge n. 11 del 1971, prevalgano sulle norme, in senso contrario,
sopravvenute, senza che possa dedursi che i rapporti interessati da tali sentenze o transazioni sono soggetti, per il futuro, alla normativa previgente alla legge 203 del 1982, con la singolare conclusione, stricto iure, che tutte le scadenze fissate in detti contratti o transazioni sono prive di effetti, essendo i relativi "rapporti" in regime "illimitato" di proroga, atteso che le disposizioni in vigore anteriormente alla legge n. 203 avevano prorogato sine die tutti i contratti agrari) solo una della rationes decidendi invocate dalla sentenza impugnata.
Pacifico, in linea di fatto, quanto sopra è palese - come anticipato - la inammissibilità, per carenza di interesse, della deduzione in esame, atteso che anche nella eventualità dovesse risultare fondata la censura stessa non potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, la quale rimarrebbe comunque ferma in forza dell'altra ratio decidendi posta dai giudici del merito a fondamento della loro decisione.
3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano, ancora, "violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." e "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c.". Si osserva, in particolare, che la Corte del merito avrebbe tratto, ulteriore motivo, a fondamento della propria statuizione dalla circostanza che "nella convenzione d'affitto del 27 novembre 1978" farebbe difetto un riferimento ad alcuna proroga. Ciò - assumono i ricorrenti - "comporta in primo luogo la violazione dell'art. 1362 c.c., posto che nell'interpretare la comune intenzione delle parti non può ritenersi sufficiente il mancato riferimento ad una disposizione di legge vigente all'epoca della stipulazione del contratto, per escludere l'applicabilità della stessa al rapporto instauratosi con il contratto medesimo". "La conclusione alla quale è giunta la Corte di merito - concludono i ricorrenti - risulta comunque insufficientemente e contraddittoriamente motivata, posto che, sempre sotto lo stesso profilo, non si può logicamente escludere che il mancato riferimento delle parti a una norma cogente vigente all'epoca della stipulazione del contratto valga di per sè a renderla inapplicabile".
4. Al pari della precedente la deduzione (oltre che manifestamente infondata certo essendo che nella specie la norma "cogente" non richiamata in contratto e, in particolare, l'art. 12 della legge n. 11 del 1971, era rilevante non al momento della stipulazione del contratto ma, esclusivamente, al momento della sua cessazione ed è rimasto accertato, oltre ogni ragionevole dubbio che alla detta data (10 novembre 1998) la disposizione era stata abrogata da oltre sei anni) è inammissibile.
Come osservato sopra, infatti, non solo i ricorrenti dovevano censurare nella parte de qua la sentenza gravata ma anche dedurre e dimostrare che in realtà il contratto del 27 novembre 1978 - che gli stessi ricorrenti con il motivo in esame definiscono "convenzione d'affitto" non era una "convenzione d'affitto" ma una "transazione" stipulata a definizione di una controversia agraria già pendente tra essi IA e l'Istituto controricorrente.
Nulla avendo, a questo riguardo, eccepito, in ricorso, i ricorrenti, è palese che la deduzione in esame è inammissibile, non essendo da sola sufficiente a consentire la cassazione della pronunzia gravata la quale anche nell'ipotesi dovesse risultare fondato il motivo in esame, rimarrebbe pur sempre ferma in forza della ratio decidendi non censurata invocata dalla sentenza gravata.
5. Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla difesa della parte controricorrente osserva la Corte che una della parti in causa può essere condannata al risarcimento del danno in favore della controparte, ai sensi della ricordata disposizione solo se abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave (Case. 27 ottobre 1999, n. 12070).
Il carattere temerario della lite, che costituisce ulteriore presupposto della condanna al risarcimento dei danni, accanto alla totale soccombenza, e alla esistenza di un danno, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cass. 21 luglio 2000, n. 9579). Con riguardo al giudizio di cassazione, ancora, ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., il ricorso per cassazione può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto, sia tale da palesare la consapevolezza della non spettanza del diritto fatto valere, o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o - negligenza accentuatamente anormali (Cass. 2 giugno 1995, n. 6191).
Applicando i detti principi al caso di specie si osserva che il proposto ricorso (i cui due motivi sono risultati entrambi inammissibili, alla luce delle considerazioni sopra espresse) ancorché infondato, non è tale da dimostrare la consapevolezza della sua infondatezza da parte dei ricorrenti ne' -
contemporaneamente - una ignoranza, gravemente colpevole, della sua inammissibilità (Cfr. Cass., sez. un., 13 giugno 1995, n. 448 (ordinanza), nonché Casa., sez. un., 1 luglio 1992, n. 8085). L'istanza ex art. 96 c.p.c., pertanto, deve disattendersi.
6. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna dei ricorrenti. in solido, al pagamento delle spese di questo, giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità che liquida in Euro 26,00 oltre a Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 6 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2002