Sentenza 17 gennaio 2001
Massime • 1
L'azione di adempimento (al pari di quella di risoluzione) ha, come suo presupposto indefettibile, l'imputabilità dell'inadempimento al debitore, atteso che la impossibilità oggettiva della prestazione determina l'effetto giuridico di cui all'art. 1218, e cioè l'estinzione dell'obbligazione e la liberazione del debitore, giusta disposto dell'art. 1256 (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha, così, escluso che un sequestro probatorio - ex art. 253 cod. proc. pen. - degli atti e degli allegati relativi ad un contratto di appalto pubblico fosse idoneo a configurare gli estremi della "causa di inadempimento oggettivamente non imputabile" all'ente pubblico onde escluderne la relativa responsabilità, atteso che il sequestro predetto non è una misura cautelare, bensì unicamente un mezzo diretto ad assicurare agli organi investigativi le fonti di prova, ed atteso, ancora, che l'art. 258 cod. proc. pen. consente al soggetto detentore della documentazione sequestrata di chiederne copia).
Commentario • 1
- 1. Le conseguenze delle irregolarità urbanistiche sul contratto preliminare di compravendita immobiliareSalvatore Solano · https://www.iusinitinere.it/
Con la Sentenza n. 26558 del 23.11.2020, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, ai sensi dell'articolo 40 della legge 47/1985, possa essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo ex articolo 2932 del codice civile a condizione che il vizio di regolarità urbanistica non oltrepassi la soglia della parziale difformità rispetto alla concessione, dovendosi distinguere, anche quando sia stata presentata istanza di condono edilizio con versamento della somma prevista per l'oblazione e la pratica non sia stata ancora definita, tra …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2001, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale REALE - Presidente-
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. Stefano BENINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
REGIONE MOLISE, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASENTO 37, presso l'avvocato CARDI ENZO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
C.I.T.E.M. CONSORZIO INFORMATICO TELEMATICO MOLISANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 53, presso l'avvocato ZACCHEO MASSIMO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Michele Pilla di Campobasso rep. 24617 del 10 giugno 1999;
- controricorrente -
avverso, la sentenza n. 2425/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 09/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/2000 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Rizzo con delega che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Zaccheo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Regione Molise e il CITEM - Consorzio Informatico Telematico Molisano - con scrittura dell'11 dicembre 1991 stipulavano un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione del sistema informatico regionale, con la previsione di due fasi di lavorazione, la prima riguardante F analisi complessiva, la valutazione dell'ambiente e la progettazione iniziale, la seconda concernente la realizzazione degli interventi progettuali e l'addestramento del personale. Il compenso era fissato in complessive L. 6.000.000.000, da erogare per il 15% entro venti giorni dalla stipula, per il 50% all'ultimazione della prima fase, per il 25% al compimento della seconda, per il 10% al completamento dell'opera. Era altresì previsto che eventuali controversie fossero demandate ad un collegio di tre arbitri, che la procedura, i termini e le modalità del relativo giudizio fossero regolati dalle norme del capitolato generale delle opere pubbliche e che il Consorzio, ove avesse pretese da far valere, notificasse specifica domanda alla Regione, che avrebbe dovuto provvedere nel termine di novanta giorni. Con atto notificato alla Regione il 14 luglio 1995 il CITEM proponeva domanda di arbitrato, chiedendo la condanna della Regione al pagamento della somma di L. 3.000.000.000, con la rivalutazione monetaria e gli interessi, quale pagamento del 50% del prezzo dell'appalto, e di L. 450.000.000, oltre interessi, a titolo di pagamento della prima rata, e specificamente deducendo che la Regione, nonostante il rilevante lasso di tempo trascorso, non aveva dato seguito alle formali richieste di adempimento, allegando l'impossibilità di provvedere a causa del sequestro penale cui erano stati sottoposti gli atti e gli elaborati relativi al contratto. Con lodo del 22 febbraio 1996 il collegio arbitrale condannava la Regione al pagamento della somma di L. 3.450.000.000, con gli interessi legali.
Proposta dalla Regione impugnazione per nullità del lodo ed impugnazione in via incidentale condizionata dal CITEM, la Corte di Appello di Roma con sentenza del 4 maggio - 9 luglio 1998 rigettava l'impugnazione principale e dichiarava assorbita l'incidentale, osservando in motivazione, per quanto in questa sede interessa, che correttamente gli arbitri avevano escluso la decadenza del Consorzio dalla proposizione della domanda di arbitrato per non aver osservato l'art. 46 del d.p.r. n. 1063 del 1962 - ai sensi del quale " l'istanza per l'arbitrato deve essere notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di sessanta giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento dell'Amministrazione che ha risolto la controversia in sede amministrativa ai sensi del precedente art. 42 " - atteso che la lettera di risposta della Regione in data 5 ottobre 1994 non conteneva una dichiarazione di volontà dell'ente territoriale volta alla risoluzione nel merito della controversia, ma una mera comunicazione della impossibilità di provvedere allo stato - non essendo esso in condizioni di esaminare le opere eseguite a causa del sequestro penale degli atti e dei documenti - priva di carattere decisionale e quindi inidonea a determinare la decorrenza del termine per la notificazione dell'atto di accesso agli arbitri. Rilevava altresì che andava disatteso il motivo di impugnazione concernente la violazione dell'art. 1218 c.c. e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., innanzi tutto perché le ragioni addotte dall'impugnante non riguardavano comunque la prima rata del prezzo, scaduta molto tempo prima del disposto sequestro, ed in secondo luogo, e soprattutto, perché non era mai stata esercitata l'azione penale da parte del pubblico ministero, onde il solo sequestro, ricollegabile unicamente alla fase delle indagini preliminari ed alla esigenza dello stesso pubblico ministero di esaminare gli atti dell'appalto al fine di vagliare F apparente idoneità della "notitia" criminis a determinare l'esercizio dell'azione penale, non si configurava come evento tale da rendere impossibile l'adempimento della Regione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Regione Molise deducendo due motivi. Resiste con controricorso illustrato con memoria il CITEM.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 46 del d.p.r. 16 luglio 1962 n. 1063, così come integrato dall'art. 14
della convenzione, omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, si deduce che la Corte di Appello, affermando che la lettera in cui la Regione dichiarava di non poter accogliere la domanda del CITEM per essere gli atti e documenti riguardanti la controversia tuttora sottoposti a sequestro penale non aveva contenuto decisorio - e quindi non era idonea a far decorrere il termine previsto dal richiamato art. 46 - ha confuso il profilo del carattere decisorio di una statuizione con quello del suo contenuto. Si rileva al riguardo che l'avere l'ente territoriale disatteso la richiesta per questioni pregiudiziali non escludeva il carattere decisionale negativo della risposta.
Si aggiunge che una volta ritenuta la natura non decisoria della risposta in esame avrebbe dovuto coerentemente ravvisarsi l'incompetenza degli arbitri, in quanto la decisione della controversia in via amministrativa è propedeutica alla instaurazione del giudizio arbitrale.
Il primo profilo del motivo sopra sintetizzato è infondato. Questa Suprema Corte ha in più occasioni affermato che deve intendersi come "provvedimento dell'Amministrazione che ha risolto la controversia in sede amministrativa", ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. n. 1063 del 1962, la manifestazione formale dell'Amministrazione che esprima la presa d'atto dell'esistenza di una controversia e la volontà di risolverla e che contenga al riguardo una decisione definitiva, e non di mero rinvio o comunque interlocutoria ( v. sul punto Cass. 1996 n. 7734; 1991 n. 4042). In applicazione di tale principio la Corte di Appello, ritenuta l'operatività nella fattispecie in esame di tale disposizione per avere le parti previsto nel contratto che la procedura, i termini e le modalità del giudizio arbitrale fossero regolati dalle norme del capitolato generale delle opere pubbliche, ha rilevato che correttamente gli arbitri - interpretata la lettera dell'Amministrazione in data 5 ottobre 1994 come diretta unicamente a comunicare l'impossibilità allo stato di risolvere la controversia a causa dell'attuale inaccessibilità delle opere prodotte in esecuzione dell'appalto in ragione dell'intervenuto sequestro in sede penale, e quindi priva di qualsiasi contenuto decisorio - avevano negato che si fosse verificata la decadenza sancita dal richiamato art. 46.
Appare peraltro inammissibile ogni doglianza diretta a sostenere, attraverso una diversa lettura di tale documento, che la Regione avrebbe in realtà inteso decidere negativamente e definitivamente sulla pretesa del CITEM sulla base di una questione pregiudiziale, in quanto l'indagine circa l'effettivo contenuto della dichiarazione in oggetto si risolve in un accertamento in fatto non suscettibile di riesame in sede di legittimità.
Va inoltre dichiarato inammissibile il secondo profilo di censura formulato nello stesso motivo, in quanto proposto per la prima volta dinanzi a questa Corte.
Con il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 262 comma 2 c.p.p. e del principio di inesigibilità, si deduce che a causa del sequestro ordinato in sede penale la Regione non era in condizioni di procedere al collaudo, necessario per la liquidazione del prezzo dell'appalto, ne' poteva legittimamente disporre delle copie degli atti prima dell'ordine di dissequestro. Si aggiunge che in forza del principio generale di esonero da responsabilità per un comportamento imposto da una norma o da un ordine legittimo della pubblica autorità non era consentito far carico all'Amministrazione di una condotta necessitata dal provvedimento di sequestro e che d'altro canto il prezzo del quale si era chiesto il pagamento avrebbe potuto in seguito essere configurato dal giudice penale come provento di reato.
Anche tale motivo è infondato.
Va innanzi tutto rilevata l'inammissibilità della censura in cui si deduce l'impossibilità giuridica per la Regione, in base alle norme di contabilità pubblica, di procedere al pagamento del compenso prima del collaudo dell'opera, trattandosi di doglianza non proposta dinanzi alla Corte di Appello.
Quanto agli ulteriori rilievi svolti nel motivo in esame, va osservato che, come ha correttamente rilevato la Corte di Appello, il sequestro probatorio disciplinato dagli artt. 253 e ss. c.p.p. non è una misura cautelare, ma un mezzo diretto unicamente ad assicurare agli organi investigativi le fonti di prova: requisito indispensabile per l'emissione del relativo provvedimento è l'astratta configurabilità del reato, con riferimento ad una fattispecie tipica, ipotizzabile non in base ad un eventuale sviluppo delle indagini, ma ad una possibilità pur remota, collegata con elementi processuali già acquisiti in atti ( v. per tutte Cass. pen. 10 giugno 1993, Sabellico;
8 novembre 1991, Graziuso). Tenuto conto della natura dell'istituto e del suo inquadramento nella fase delle indagini preliminari, ossia in una fase pre-processuale rispetto all'inizio dell'azione penale, il cui esercizio è regolato dall'art. 405 c.p.p., considerato che nella specie è incontestato in giudizio che successivamente al sequestro il pubblico ministero non ebbe ad esercitare l'azione penale, ma chiese ed ottenne il provvedimento di archiviazione, rilevato altresì in diritto che l'art. 258 c.p.p. dà facoltà al soggetto che deteneva legittimamente la documentazione sequestrata di chiederne copia, correttamente la Corte di Appello ha negato che nella situazione in esame fosse ravvisabile una impossibilità giuridica della prestazione dell'ente territoriale derivata da causa oggettivamente non imputabile, tale da escludere la responsabilità per l'inadempimento (v. sul punto Cass. 1999 n. 9278). Nè appare utile nella specie il richiamo svolto dalla ricorrente alla norma costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione per addurre la legittimità del proprio comportamento, dovendo negarsi l'idoneità del disposto sequestro probatorio (peraltro inconferente, in quanto successivo, rispetto all'obbligo di pagamento della prima rata del prezzo) a determinare una situazione di incompatibilità tra le esigenze investigative cui esso era rivolto ed il rispetto degli impegni contrattualmente assunti, e d'altro canto non avendo la stessa ricorrente neppure dedotto di aver adottato alcuna delle misure previste dall'ordinamento, di per sè idonee ad integrare la possibilità di un comportamento diverso, per liberarsi dalle proprie obbligazioni. Altrettanto infondatamente la Regione richiama il principio di non responsabilità per un comportamento imposto da una nonna o da un ordine legittimo dell'Autorità, non configurandosi la misura adottata in sede penale - nella natura e funzione innanzi precisate - come fatto incoercibile impeditivo dell'adempimento. Il ricorso deve essere in conclusione rigettato.
La ricorrente va pertanto condannata al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in L. 273.200, oltre L. 20.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I^ sezione civile, il 19 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2001