Cass. civ., sez. I, sentenza 03/09/1999, n. 9278
CASS
Sentenza 3 settembre 1999

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In tema di obbligazioni, lo stato soggettivo di buona fede non è idoneo, di per sè solo, ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento, essendo a tal fine necessaria, per converso, la prova, da parte del debitore, che l'inadempimento stesso (o anche il semplice ritardo) siano stati determinati da impossibilità della prestazione derivata da causa oggettivamente non imputabile all'obbligato, situazione, quest'ultima, non riconducibile alla mera condizione psicologica (di buona fede) del debitore, e rapportabile, invece, all'impegno di cooperazione che, tenuto conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso concreto (nonché delle qualità soggettive del debitore), l'obbligato stesso è tenuto ad esplicare. (Nella specie, un istituto bancario, acquistati alcuni CCT presso altro istituto di credito, li aveva rivenduti ad un privato che ne subiva, di lì a poco, il sequestro per riconosciuta "anomalia di circolazione" - "id est", falsità- dalla Banca d'Italia. La Corte territoriale accoglieva la domanda di sostituzione dei titoli avanzata dal privato, con pronuncia confermata dalla S.C. che ha, nell'occasione, enunciato il principio di diritto che precede, specificando, ancora, che la banca alienante, al fine di ottenere il riconoscimento della non imputabilità dell'inadempimento che le veniva addebitato, avrebbe dovuto fornire non la prova della mera condizione psicologica di buona fede in cui versava -mera ignoranza, cioè, della falsità dei titoli acquistati presso l'altro istituto- , ma la dimostrazione che il proprio comportamento era stato complessivamente conforme alla particolare prudenza ed attenzione imposte dalla sua peculiare connotazione professionale).

L'azione di adempimento, al pari di quella di risoluzione, ha come presupposto imprescindibile la imputabilità dell'inadempimento al debitore, atteso che la non imputabilità dell'inadempimento comporta il determinarsi della situazione prevista dall'art. 1218 cod. civ., e cioè l'estinzione dell'obbligazione e la liberazione del debitore, giusta disposto dell'art. 1256 cod. civ. (con conseguente inammissibilità dell'eventuale domanda diretta ad ottenere la condanna del debitore stesso all'adempimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 03/09/1999, n. 9278
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9278
    Data del deposito : 3 settembre 1999

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