Sentenza 3 settembre 1999
Massime • 2
In tema di obbligazioni, lo stato soggettivo di buona fede non è idoneo, di per sè solo, ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento, essendo a tal fine necessaria, per converso, la prova, da parte del debitore, che l'inadempimento stesso (o anche il semplice ritardo) siano stati determinati da impossibilità della prestazione derivata da causa oggettivamente non imputabile all'obbligato, situazione, quest'ultima, non riconducibile alla mera condizione psicologica (di buona fede) del debitore, e rapportabile, invece, all'impegno di cooperazione che, tenuto conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso concreto (nonché delle qualità soggettive del debitore), l'obbligato stesso è tenuto ad esplicare. (Nella specie, un istituto bancario, acquistati alcuni CCT presso altro istituto di credito, li aveva rivenduti ad un privato che ne subiva, di lì a poco, il sequestro per riconosciuta "anomalia di circolazione" - "id est", falsità- dalla Banca d'Italia. La Corte territoriale accoglieva la domanda di sostituzione dei titoli avanzata dal privato, con pronuncia confermata dalla S.C. che ha, nell'occasione, enunciato il principio di diritto che precede, specificando, ancora, che la banca alienante, al fine di ottenere il riconoscimento della non imputabilità dell'inadempimento che le veniva addebitato, avrebbe dovuto fornire non la prova della mera condizione psicologica di buona fede in cui versava -mera ignoranza, cioè, della falsità dei titoli acquistati presso l'altro istituto- , ma la dimostrazione che il proprio comportamento era stato complessivamente conforme alla particolare prudenza ed attenzione imposte dalla sua peculiare connotazione professionale).
L'azione di adempimento, al pari di quella di risoluzione, ha come presupposto imprescindibile la imputabilità dell'inadempimento al debitore, atteso che la non imputabilità dell'inadempimento comporta il determinarsi della situazione prevista dall'art. 1218 cod. civ., e cioè l'estinzione dell'obbligazione e la liberazione del debitore, giusta disposto dell'art. 1256 cod. civ. (con conseguente inammissibilità dell'eventuale domanda diretta ad ottenere la condanna del debitore stesso all'adempimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/09/1999, n. 9278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9278 |
| Data del deposito : | 3 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale REALE Presidente
Dott. Enrico PAPA Consigliere
Dott. M. Gabriella LUCCIOLI Consigliere
Dott. Giuseppe MARZIALE Cons. relatore
Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BANCA DI ROMA S.p.a., in persona del dirigente avv. Pierluigi oliva e del funzionario avv. Giacomo Castro, designati con delibera del Consiglio di amministrazione in data 9 luglio 1997 depositata e resa pubblica con atto a rogito del Notaio Mariconda del 16 luglio 1997 (Rep. n. 34424), elettivamente domiciliata in Roma Via E. Gianturco n. 5, presso gli avvocati Sandro e Giorgio Carboni, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
TA SS, elettivamente domiciliata in Roma, Via Toscana n. 10, presso l'avv. Antonio Rizzo, che la rappresenta e difende con gli avvocati Giuseppe Flora e Matteo Ambrosoli del Foro di Milano, in virtù di procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1864/96 del 21 giugno 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 gennaio 1999 dal Relatore Cons. dr. Giuseppe Marziale;
Uditi, per la ricorrente, l'avvocato S. Carboni;
Udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco Morozzo della Rocca, il quale ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo
1 - Con atto notificato il 5 luglio 1989 la signora NN SS conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, il Banco di Santo Spirito S.p.a. (successivamente incorporato dalla Banca di Roma S.p.a.), esponendo:
- che il 1^ febbraio 1988 aveva acquistato dal Banco un certo quantitativo di CCT, tra i quali quelli, depositandoli presso la Banca Popolare di Commercio ed Industria;
- che due di tali titoli, contrassegnati dal n. 215487 e dal n. 215488 e ciascuno del valore nominale di L. 10.000.000, erano stati accantonati in un deposito a disposizione dell'A.G., perché riconosciuti dalla Banca d'Italia a "circolazione anomala". Tanto premesso, l'attrice chiedeva che il Banco fosse condannato a consegnare altri titoli in sostituzione di questi ultimi o, quanto meno, al pagamento di una somma di denaro pari al loro valore, maggiorata dell'importo degli interessi in misura pari a quella prevista per i titoli in questione.
La Banca si opponeva all'accoglimento della domanda deducendo:
- che i titoli, acquistati alcuni anni prima (il 30 novembre 1984) dal Credito Italiano, dopo essere stati sottoposti a sequestro penale il 16 gennaio 1985 in esecuzione di provvedimento adottato dalla Procura della Repubblica di Milano, insieme agli altri titoli della stessa serie, erano stati dissequestrati il 7 febbraio 1986, rientrando nella piena disponibilità di esso convenuto, che li aveva quindi legittimamente ceduti all'attrice.
1.1. - La domanda veniva respinta dal Tribunale con sentenza del 12 settembre 1991, sul rilievo che il Banco aveva "legittimamente disposto dei certificati dissequestrati, in quanto terzo possessore senza colpa al momento del sequestro, e che solo successivamente, quando i titoli erano ormai in possesso dell'attrice, . . . [era] emersa, in relazione ad altro procedimento penale, la [loro] falsità".
La SS proponeva appello, deducendo che la falsità era sicuramente preesistente alla vendita dei titoli da parte del Banco e che la sua domanda era diretta semplicemente ad ottenere l'esecuzione (in forma specifica o per equivalente) della prestazione dovuta in corrispettivo della somma versata, che non poteva dirsi adempiuta mediante la consegna di titoli falsificati.
La Banca si opponeva all'accoglimento del gravame, richiamando le argomentazioni già svolte nella precedente fase di giudizio e precisando (per la prima volta in quella sede) di aver assunto il ruolo di intermediaria tra lo Stato (che i titoli aveva emesso) e l'appellante che detti titoli aveva acquistato.
1.2 - La tesi era disattesa dalla Corte territoriale, la quale osservava che i titoli non erano stati acquistati al momento dell'emissione in quanto l'appellante li aveva acquistati dalla Banca che, a sua volta, aveva riconosciuto di averli acquistati da altro istituto bancario (il Credito Italiano).
La Banca era così condannata al pagamento del controvalore dei titoli, con i relativi interessi dal sequestro alla scadenza, e al pagamento degli interessi nella misura legale da a tale ultima data al saldo.
2 - La Banca chiede la cassazione di tale sentenza con un unico motivo illustrato con memoria. La SS resiste con controricorso. Motivi della decisione
3 - La ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 1490 c.c. e dell'art. 113 c.p.c., nonché vizio di motivazione - censura la sentenza impugnata:
a) per aver ritenuto non sufficiente ad escludere il fondamento della domanda proposta dalla controparte la circostanza che i titoli fossero da lei stati consegnati in perfetta buona fede, vale a dire nella inconsapevolezza della loro falsità;
b) per non aver comunque dato conto in modo adeguato delle ragioni poste a fondamento della decisione adottata.
Assume, infatti, la Banca che l'azione di adempimento, al pari di quella di risoluzione, trova il suo ineliminabile presupposto nella "colpa" del debitore e che la sussistenza di tale presupposto sarebbe esclusa nel caso di specie dallo stato soggettivo di buona fede in cui essa versava nel momento in cui la prestazione è stata eseguita.
4 - Nessuna di tali doglianze, può essere accolta.
Quella sub b), prima ancora che infondata è inammissibile, dal momento che il dedotto vizio di motivazione attiene (non già alla motivazione in fatto, ma) alla motivazione in diritto (Cass. 7 aprile 1984, n. 2242; 27 marzo 1993, n. 3665). L'altra è chiaramente infondata. È certo esatto che l'azione di adempimento, non diversamente da quella diretta alla risoluzione del contratto, presuppone che l'inadempimento sia imputabile al debitore. L'opinione contraria, pur autorevolmente sostenuta, non considera, infatti, che la non imputabilità dell'inadempimento postula il determinarsi della situazione prevista dall'art. 1218 c.c., il cui determinarsi, per il preciso disposto dell'art.1256 c.c., comporta l'estinzione dell'obbligazione e quindi la liberazione del debitore e la conseguente inammissibilità di una domanda diretta ad ottenere la sua condanna all'adempimento.
Ma è altrettanto indubbio che il mero stato soggettivo di buona fede (ravvisabile nell'ignoranza di ledere l'altrui diritto) non vale ad escludere l'imputabilità delle inadempimento, essendo a tal fine necessario che il debitore provi che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione, derivata da causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.). Situazione, quest'ultima, la cui ricorrenza - contrariamente a quel che mostra di ritenere la ricorrente - non può essere commisurata alla condizione psicologica (di buona o mala fede) del debitore, ma deve essere invece rapportata all'impegno di cooperazione che, tenuto conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso concreto, tale soggetto è tenuto a prestare (Cass. 8 giugno 1984, n. 3450; 3 luglio 1993, n. 7299). Appare quindi evidente che la Banca, al fine di ottenere il riconoscimento della non imputabilità dell'inadempimento che le veniva addebitato, avrebbe dovuto quindi fornire la dimostrazione che il suo comportamento era stato conforme alla particolare prudenza ed attenzione imposte dalla sua connotazione professionale (Cass. 15 aprile 1992, n. 4571; 12 maggio 1992, n. 5617). Nulla a tale riguardo è stato invece dedotto, muovendo dall'erroneo presupposto che la consegna dei titoli, nella inconsapevolezza della loro falsità, fosse sufficiente ad escludere la sua imputabilità.
5 - La sentenza impugnata resiste pertanto alle censure della ricorrente, il cui ricorso deve essere conseguentemente respinto. Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle ulteriori spese di giudizio, liquidando gli onorari in L. 3.000.000.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 3 settembre 1999