Sentenza 12 febbraio 2004
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui l'oblazione diventi ammissibile in corso di giudizio per ius superveniens, è applicabile in via analogica il disposto di cui all'art. 141 comma quattro bis disp. att. cod. proc. pen., che, in caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, consente la rimessione in termini dell'imputato per chiedere la medesima. (Affermando il principio la Corte ha ritenuto che di fronte all'entrata in vigore della norma dell'art. 52 D.Lgs. 274 del 2000 che ha introdotto per il reato previsto dall'art. 186 Cod. strada una pena alternativa, il giudice di merito doveva ritenere tempestiva, applicando la suddetta rimessione in termini, l'istanza di ammissione all'oblazione presentata dall'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/02/2004, n. 9689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9689 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 12/02/2004
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 201
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 012576/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di POTENZA;
nei confronti di: DA PA N. IL 01/02/1971;
nonché sul ricorso preposto da quest'ultimo;
avverso SENTENZA del 07/02/2003 CORTE APPELLO di POTENZA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FEDERICO GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Francesco Casentino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore, Avv. Fosco Campoli del Foro di Roma in sostituzione dell'avv. Francesca Sassano di Potenza. IN FATTO E IN DIRITTO
DA AS ricorre per cassazione avverso la prefata sentenza che, in riforma di quella emessa il 22/X/O1 dal Tribunale di Potenza che lo aveva condannato alla pena di giorni venti di arresto e lire 400.000 di ammenda (sostituita la pena detentiva con la corrispondente sanzione pecuniaria, per un totale di lire 1.900.000 di ammenda) per il reato di cui all'art. 186 co. 2 C. d.S., ha rideterminato la pena a suo carico in euro 206,00 di ammenda, confermandola nel resto, deducendo, da un lato, erronea applicazione dell'art. 162-bis cp e/o dell'art. 52 co. 2^ D.L.vo 274/00 per avere la Corte territoriale erratamente ritenuto la non applicabilità nel caso di specie dell'oblazione ex art. 162-bis cp che presuppone un reato punibile con pena pecuniaria alternativa a quella detentiva, escludendo che la permanenza domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità costituissero pene parificatili a quella detentiva, e dall'altro l'omessa e/o insufficiente motivazione in ordine al rigetto della richiesta perizia grafica circa la firma apposta in calce all'atto di ricovero per consenso al prelievo ematico ed all'impugnazione contestuale del provvedimento di rigetta reso all'udienza dell'1/10/2001.
Il P.G. della Repubblica presso la Corte di Appello di Potenza, da parte sua, ricorre per Cassazione avversa la sentenza predetta, eccependo la violazione del già citato art. 52 co. 2^ D.L.vo 274/00 per essere stata irrogata all'imputato una pena di 206,00 euro, mentre, anche tenendo conto delle concesse attenuanti generiche, la pena in questione non avrebbe potuto essere inferiore ad euro 516,45. Il ricorso del Medaglie, quanto al primo motivo, fondato. Ed invero, l'art. 58 comma 1^ D.L.vo 274/00 stabilisce testualmente che "per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria", la quale, appunto, nel caso del reato di cui all'art. 186 C.d.s., è costituita dall'arresto.
Contrariamente, quindi, alla tesi della Corte di merito, la totale equiparazione delle due nuove specie di pene (permanenza domiciliare e lavaro di p.u.) alle originarie pene detentive previste (reclusione o arresto) comporta ovviamente l'applicabilità anche al caso in esame dell'istituto dell'oblazione ex art. l62-bis Cp. La sentenza impugnata incorre, altresì, in un palese errore laddove ha ritenuto che l'istanza per l'oblazione proposta nelle more del giudizio di appello il 31/3/03 sarebbe stata in ogni caso tardiva ex art. 162-bis comma 5^ Cp, che consente la riproposizione dell'istanza di ammissione all'oblazione sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado (avvenuta nella specie il 22/10/01, epoca in cui - secondo la Corte di merito - sarebbe stato già entrato in vigore il D.L.vo 274/00, a partire dal 10/10/01 secondo quanto disposto dall'art. 1 co. 2^ D.L. 91/01 conv. in L. n. 163/01). Ed infatti, l'art. 65 del D.L.vo sopra citato, nel testo modificato dal suddetto art. 1 co. 2^, stabilisce espressamente la sua entrata in vigore a decorrere dal 2.1.02, per cui il ricorrente non avrebbe potuto presentare istanza per l'ammissione all'oblazione ex art. 162- bis cp alla suddetta udienza del 22/10/2001 nel giudizio di primo grado, non essendo ancora in vigore il D.L.vo in questione. Una volta stabilito che nel caso di specie deve escludersi l'ipotesi di cui all'art. 162-bis comma quinto cp, si rileva allora che ricorre l'ipotesi in cui l'oblazione discrezionale diventi ammissibile in corso di giudizio per ius superveniens.
In questo caso, questa Sezione della S.C., già con decisione pronunciata all'udienza del 14.1.2004 in ricorso R.G.N. 43378/02 a firma di Peer Ferdinand, ha affermato il principio secondo cui, nell'ipotesi in cui l'oblazione diventi ammissibile in corso di giudizio per ius superveniens, è applicabile in via analogica il disposto di cui allà art 141 comma 4-bis disp. att. cpp, che in caso di modifica dell'originaria imputazione in altra, per la quale sia ammissibile l'oblazione, consente la rimessione in termini dell'imputato per chiedere la medesima.
Anche questa Corte ritiene di far proprio, in attuazione del principio generale del favor rei, il criterio di interpretazione analogica sopra indicato, per il quale, di fronte all'entrata in vigore dal 2/1/02 della norma dell'art. 52 D.L.vo 274/00 che aveva introdotto per il reato previsto dall'art. 186 C.d.s. una pena alternativa, la Corte di Potenza avrebbe dovuto ritenere come tempestiva, per la suddetta rimessione in termini, l'istanza di ammissione all'oblazione presentata dal DA il 31/1/2003 e valutare, quindi, la medesima nel merito secondo i criteri stabiliti dall'art. 162-bis cp.
L'accoglimento sul punto in questione del ricorso proposto dall'imputato preclude naturalmente che debba in questa sede esaminarsi e valutarsi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 162-bis cp, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., per quanto attiene all'interpretazione che di tale norma è stata data dalla Corte d'Appello di Potenza nella parte in cui le pene della permanenza equipollenti alla pena detentiva, dovendosi considerare ormai superata la questione medesima.
È invece infondate il seconde motivo di censura.
Ed invero, la sentenza impugnata ha ampiamente e congruamente motivate circa le ragioni per le quali era stata disattesa la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'espletamento di una perizia grafica al fine di accertare se effettivamente la firma apposta in calce al consenso all'effettuazione dell'esame del sangue fosse e mene del DA, facendo riferimento - per smentire l'assunto del ricorrente che sosteneva di non ricordare di aver validamente prestato il proprio consenso al prelievo ematico in quante non sarebbe stato in idonee condizioni di coscienza - alle risultanze testimoniali e documentali in atti, ed in particolare alla testimonianza resa sul punte dal teste ME (medico del pronto soccorso dell'Ospedale S. Carlo di Potenza, ove venne subito ricoverato il DA), nonché alla documentazione sanitaria relativa a tale ricovero ospedaliero ed all'esame della relativa cartella clinica.
È altresì fondato il ricorso del P.G. di Potenza circa l'ammontare della pena inflitta, la quale, anche tenendo conto delle già concesse attenuanti generiche, non avrebbe potuto essere inferiore ad euro 516,45; infatti, il reato contestato al DA è attualmente sanzionato ex art. 52 co. 2^ lett. c) D.L.vo 274/00 con l'ammenda da euro 774,68 ad euro 2.582,28 o, in alternativa, con la permanenza domiciliare o il lavoro di p.u.
P.Q.M.
- annulla la sentenza impugnata limitatamente al rigetto della demanda di oblazione ex art. 162-bis C.p., nonché sul punto della errata determinazione della pena, cui si riferisce il ricorse del P.G., e rinvia sui punti suddetti per nuovo esame alla Corte di Appello di Salerno. Rigetta nel resto il ricorso del l'imputato. Così deciso in Roma, il, 12 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2004