Sentenza 13 giugno 2001
Massime • 1
La mancata consegna di copia della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio con la traduzione nella lingua di origine degli imputati stranieri, che siano stati presenti all'udienza preliminare con l'assistenza dell'interprete, non impedisce a questi ultimi di comprendere appieno la portata dell'accusa contestata e non comporta quindi alcuna lesione del diritto di difesa, atteso che lo svolgimento dell'udienza preliminare in presenza degli imputati ha consentito agli stessi di conoscere il contenuto delle richieste del PM e del decreto di citazione a giudizio mediante la contestuale traduzione orale ad opera dell'interprete.
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Costituisce una condizione preliminare all'esercizio delle prerogative difensive del soggetto alloglotta la comprensione dei motivi per i quali è intervenuta la privazione della libertà personale, che presuppone la conoscenza linguistica, diretta o mediata da un interprete, delle accuse che gli vengono rivolte, che trae il suo fondamento dall'art. 24, secondo comma, Cost. Solo in tal modo è possibile assicurare «una garanzia essenziale al godimento di un diritto fondamentale di difesa [...]»: va dunque annullata l'ordinanza di applicazione provvisoria di misura cautelare estradizionale non tradotta per iscritto ma solo verbalmente, purchè la nullità sia stata tempestivamente eccepita. …
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L'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità relativa; non sia già emerso che l' indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità relativa dell' intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/06/2001, n. 27347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27347 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOSAPIO MAURO DOMENICO - Presidente - del 13/06/2001
1. Dott. OLIVIERI RENATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. COSTANZO ENZO - Consigliere - N. 1349
3. Dott. MARZANO FRANCESCO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROMIS VINCENZO - Consigliere - N. 024568/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da per
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di ANCONAnei confronti di:
1) RP RO ON N. IL 22/11/1965
2) ND MA AY N. IL 13/12/1963
avverso SENTENZA del 30/03/1999 CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO
udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Generale Dott. Giuseppe Veneziano che ha concluso per annullamento con rinvio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AR OB NT e LA AT NE venivano tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Pesaro e condannati ciascuno alla pena di anni otto di reclusione e lire 80.000.000 di multa per il reato di importazione e detenzione, a fini di spaccio, di circa due chili e mezzo di cocaina ad alta concentrazione.
A seguito di gravame ritualmente proposto nell'interesse dei predetti, la Corte d'Appello di Ancona, in accoglimento di eccezione difensiva proposta con i motivi di gravame, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, sul rilievo della ritenuta nullità della richiesta del P.M. di citazione per il giudizio, dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e dello stesso decreto di citazione a giudizio - emesso dal G.U.P. all'esito dell'udienza preliminare - in quanto notificati agli imputati senza la traduzione nella lingua di origine (inglese) degli stessi, cittadini stranieri non a conoscenza della lingua italiana ed assistiti da interprete nel corso dell'attività processuale. Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Ancona deducendo violazione di legge;
sostiene il ricorrente che: A) nella fattispecie sarebbe da escludere qualsiasi nullità del decreto di citazione a giudizio trattandosi di atto notificato agli imputati mediante lettura all'udienza preliminare alla quale gli stessi presenziarono con l'assistenza dell'interprete;
B) quanto alla omessa traduzione della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio, pur volendo ritenere configurabile una nullità, si verterebbe comunque in ipotesi di nullità relativa - o, al più, a regime intermedio - che, in quanto tale, andava dedotta non oltre la deliberazione della sentenza di primo grado.
Nell'interesse degli imputati è stata depositata memoria difensiva con la quale si eccepisce la inammissibilità del ricorso sul rilievo che, a norma dell'art. 608 c.p.p., ai Procuratore Generale presso la Corte d'Appello sarebbe consentito proporre ricorso per Cassazione solo avverso sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile, e quindi non contro una sentenza di annullamento;
con tale memoria si sostiene comunque la tempestività della dedotta eccezione trattandosi di nullità che si sarebbe verificata nel giudizio di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini appresso precisati. Più volte nella giurisprudenza di legittimità è stata affrontata la questione relativa alla individuazione dei presupposti necessari perché sussista l'obbligo della nomina dell'interprete e della traduzione di atti processuali per cittadini stranieri: e ciò specie in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 12/1/1993 relativamente alla portata dell'art. 143 del codice di rito. In materia si è registrato poi l'intervento delle Sezioni Unite che hanno fissato (Sent. n. 12 - ud. 31/5/2000 - imp. Jakani) i seguenti principi ponendo fine alle oscillazioni interpretative al riguardo: 1) l'efficacia operativa dell'art. 143 del codice di procedura penale è subordinata all'accertamento (che costituisce indagine di mero fatto) dell'ignoranza della lingua italiana da parte dell'imputato; 2) la mancata traduzione nella lingua dell'imputato alloglotta del decreto di citazione a giudizio, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 143 c.p.p. come interpretato dalla Corte Costituzionale, integra una nullità generale di tipo intermedio (artt. 178, lett. c e 180 cod. proc. pen.) la cui deducibilità è soggetta a precisi termini di decadenza e che resta sanata dalla comparizione della parte.
Orbene, passando ad esaminare la concreta fattispecie, vanno sottolineate, quali circostanze risultanti "per tabulas", le seguenti: A) i due imputati certamente ignoravano e non comprendevano la lingua italiana, essendo emersa le necessità che gli stessi fossero assistiti da interprete all'uopo nominato;
B) all'udienza preliminare gli imputati stessi erano presenti (come si rileva dall'epigrafe del decreto che dispone il giudizio) ed anche in tale circostanza erano assistiti dunque dall'interprete (oltre che nel ricorso, in cui si accenna espressamente alla presenza dell'interprete all'udienza preliminare, nella stessa sentenza della Corte d'Appello si sottolinea che "fin dal primo momento ... vi è stato bisogno di un interprete"). In presenza di siffatti presupposti non v'è dubbio quindi che allo AR ed al LA doveva essere nominato un interprete - come in effetti è avvenuto - per lo svolgimento di attività processuali e che nei loro confronti dovevano essere tradotti gli atti di contestazione onde porli in grado di comprendere l'accusa. Ciò posto, appare di tutta evidenza che nel caso in esame l'omessa consegna agli imputati della copia degli atti sopra menzionati con la traduzione nella lingua di origine degli imputati stessi non ha impedito a questi ultimi di comprendere appieno la portata dell'accusa e quindi non ha comportato alcuna lesione del diritto di difesa, atteso che la conclusione delle indagini preliminari è stata caratterizzata dall'udienza preliminare svoltasi in presenza degli imputati assistiti dal loro difensore e dall'interprete: sicché, del contenuto della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio gli imputati hanno avuto conoscenza, in udienza, attraverso la contestazione degli addebiti tradotta dall'interprete;
quanto al decreto di citazione a giudizio, lo stesso - come previsto dal codice - è stato loro notificato, essendo presenti, mediante lettura, con contestuale traduzione orale ad opera dell'interprete. D'altra parte non risulta che siano state mosse obiezioni sul punto, da parte degli imputati e della difesa, all'udienza preliminare. In definitiva, in occasione dell'udienza preliminare, gli imputati, attraverso l'interprete, hanno potuto avere piena cognizione del contenuto degli atti processuali di contestazione, e, come si è detto, nulla hanno eccepito.
Quanto all'assunto difensivo - contenuto nella memoria scritta depositata - secondo cui gli imputati, non in grado di comprendere l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, sarebbero comparsi all'udienza stessa solo in conseguenza dell'ordine di traduzione in quanto detenuti e quindi non per libera determinazione, trattasi di argomentazione cui non può essere riconosciuto rilievo giuridico ai fini che qui interessano: ed invero è sufficiente osservare che, una volta in udienza, i prevenuti, eventualmente consultandosi con il difensore con l'ausilio dell'interprete, ben avrebbero potuto muovere obiezioni. Nè eccezioni di sorta risultano sollevate in occasione della verifica della regolarità della costituzione delle parti dinanzi al Tribunale in primo grado. Ma vi è di più. Pur a voler considerare, in via di mera ipotesi, configurabili le nullità ritenute sussistenti dalla Corte d'Appello, è evidente che le stesse - non rientrando nella categoria delle nullità assolute di cui all'art. 179 c.p.p. (la stessa nullità del decreto di citazione a giudizio per la mancata traduzione dell'atto all'imputato straniero mai potrebbe essere considerata quale ipotesi di omessa citazione dell'imputato) - sarebbero state dedotte tardivamente e quindi la Corte territoriale non avrebbe potuto tenerne conto. Ed infatti, a norma dell'art. 181 c.p.p., le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari e le nullità concernenti gli atti dell'udienza preliminare devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare stessa. Quanto alla nullità del decreto di citazione in conseguenza di irrituale "vocatio in iudicium", nel caso di notifica dell'atto senza la traduzione nella lingua d'origine nei confronti dell'imputato straniero che non comprenda la lingua italiana, trattasi di nullità generale ma a regime intermedio "non impingendo ... alcuna delle ipotesi tassativamente elencate dall'art. 179, c.p.p." (Sez. Un., sentenza Jakani sopra citata). Ne deriva che, nel caso in esame, la asserita nullità del decreto di citazione per irrituale "vocatio in iudicium" degli imputati - dalla Corte d'Appello ritenuta configurabile nonostante la lettura del decreto di citazione, all'esito dell'udienza preliminare, agli imputati presenti a detta udienza, mediante traduzione orale ad opera dell'interprete - avrebbe dovuto comunque (al più) essere dedotta nella fase degli atti preliminari al dibattimento ed essere quindi ritenuta sanata dalla mancanza di obiezioni da parte degli imputati, presenti anche al dibattimento sin dalla prima udienza ed assistiti dal difensore e (costantemente) dall'interprete.
Va poi affrontata la questione, espressamente posta dalla difesa con la memoria scritta, circa l'ammissibilità del proposto ricorso. Orbene il Collegio ritiene pienamente ammissibile l'impugnazione del Procuratore Generale, non potendo condividersi la tesi sostenuta dalla difesa. La disposizione dell'art. 608 c.p.p., invero, non può assolutamente essere interpretata nel senso restrittivo inteso dal difensore degli imputati, in quanto, se così fosse, detta disposizione risulterebbe, incomprensibilmente, in contrasto con la norma generale di cui al secondo comma dell'art. 568 c.p.p. in virtù della quale sono sempre soggette a ricorso per Cassazione le sentenze, "salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'art. 28":
proprio quest'ultima eccezione costituisce un'ulteriore conferma della possibilità di proporre ricorso - da parte dei soggetti titolari del diritto di impugnazione (e non v'è dubbio circa la titolarità in capo al Procuratore Generale della Corte d'Appello del diritto ad impugnare le sentenze della Corte distrettuale) - avverso ogni altra sentenza, ivi compresa, dunque, una sentenza di annullamento. D'altra parte, giova ricordarlo e sottolinearlo, l'art.111 della Costituzione stabilisce che contro le sentenze (oltre che contro i provvedimenti sulla libertà personale) è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Sicché la norma dell'art. 608 c.p.p. deve essere logicamente raccordata con quella sopra citata dell'art. 568, comma secondo, c.p.p., ed interpretata nel senso che trattasi di disposizione finalizzata a delimitare ed individuare le sentenze, quali pronunce "di merito" (donde l'espressione "ogni sentenza di condanna o di proscioglimento"), che possono formare oggetto di ricorso per Cassazione, rispettivamente, da parte del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello (e cioè quelle, di condanna o di proscioglimento, pronunciate in grado di appello o inappellabili: comma primo), e da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale (e cioè quelle inappellabili, di condanna o di proscioglimento, pronunciate dalla Corte d'Assise, dal Tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale: comma secondo). Non si vede per quale ragione, dunque, dovrebbe essere preclusa all'ufficio del P.M. la possibilità di ricorrere per cassazione contro una sentenza di annullamento che costituisce un provvedimento di contenuto decisorio (sia pure non di merito ma di natura processuale) e non un atto ordinatorio di mero impulso processuale;
diversamente, il legislatore, nello stabilire una eccezione alla generale regola della ricorribilità avverso le sentenze, avrebbe indicato nel secondo comma dell'art. 568 c.p.p., tra le sentenze non ricorribili, oltre a quelle sulla competenza che possono dar luogo a un conflitto, anche quelle di annullamento: "ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit".
Devono infine sottolinearsi gli evidenti profili di abnormità dell'impugnata sentenza, nel caso di specie, atteso che la Corte d'Appello ha ravvisato nullità (peraltro insussistenti o quanto meno sanate per il comportamento acquiescente tenuto dagli imputati fino alla deliberazione della sentenza di primo grado) dedotte, comunque, oltre il termine previsto per la loro rilevabilità o deducibilità, e quindi tardivamente, in tal modo determinando pertanto una indebita regressione del procedimento alla fase precedente. Di tal che, pur se si volesse in ipotesi prescindere da quanto sopra argomentato a sostegno della ammissibilità del proposto ricorso, resterebbe comunque l'ammissibilità del ricorso stesso sotto l'aspetto dell'abnormità della gravata sentenza. Deve evidenziarsi al riguardo che nella giurisprudenza di questa Corte il concetto di abnormità è stato via via ampliato ("ex plurimis", Sez. Un., n. 26/2000 - cc. 24/11/1999 - imp. Magnani, RV. 215094) fino a ricomprendere nella categoria degli atti abnormi non solo il provvedimento non rispondente ad alcuno schema processuale, ma altresì quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, "e non può essere rimosso dalla realtà giuridica senza la denuncia della sua abnormità" (in termini, Sez. 3^, n. 757/97, imp. Piccoli, RV. 207297; in tema di ritenuta abnormità del provvedimento di erronea dichiarazione di nullità del decreto di citazione e conseguente restituzione degli atti al P.M., nel giudizio pretorile, cfr. Sez. 4^, n. 1463/2000, P.M. in proc. Sparacino, RV. 217257).
L'impugnata sentenza deve essere pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti, per il giudizio di appello, alla Corte d'Appello di Ancona.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Ancona per il giudizio di appello.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2001