Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2010, n. 43444
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Sentenza 26 novembre 2010

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L'eccessiva gravosità della sanzione pecuniaria rispetto alle capacità economiche del soggetto, quale presupposto dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 133 bis cod. pen., deve comportare una vera e propria impossibilità, o quantomeno un'estrema difficoltà, di soddisfare la pena. (Fattispecie di ritenuta esclusione di tali condizioni a fronte dei presumibili redditi ricavabili dall'accertata attività di cessione di stupefacenti da parte dell'imputato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2010, n. 43444
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43444
    Data del deposito : 26 novembre 2010

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