Sentenza 26 novembre 2010
Massime • 1
L'eccessiva gravosità della sanzione pecuniaria rispetto alle capacità economiche del soggetto, quale presupposto dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 133 bis cod. pen., deve comportare una vera e propria impossibilità, o quantomeno un'estrema difficoltà, di soddisfare la pena. (Fattispecie di ritenuta esclusione di tali condizioni a fronte dei presumibili redditi ricavabili dall'accertata attività di cessione di stupefacenti da parte dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2010, n. 43444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43444 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2010 |
Testo completo
43444/ 10 44
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 26/11/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N.2047 Dott. ADOLFO DI VIRGINIO
- Presidente
- Consigliere - Dott. ANTONIO AGRO' REGISTRO GENERALE
N. 17069/2010 Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA
- Rel. Consigliere -
Dott. VINCENZO ROTUNDO
- Consigliere -
Dott. GIACOMO PAOLONI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) GI QU N. IL 14/07/1987
avverso la sentenza n. 1536/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del
07/01/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fool Men. Geusepprime che ha concluso per rigetto del ricorso,
Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. youra
„Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Giordano PA ricorre per cassazione a mezzo del suo difensore contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Salerno, con la quale è stato dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 110-73/lbis, 26-27-28 73/1 DPR
309/90 e condannato alla pena di anni due mesi undici di reclusione e €
18.000,00 di multa.
Si contestava al IO di avere in concorso con CO Giovanni
detenuto a fini di spaccio gr.629,585 di marijuana, utile al confezionamento di n.
3.084 dosi medie giornaliere (capo a), di avere coltivato piante di cannabis sativa in terreno di proprietà o nella disponibilità del CO (capo b) e di avere ceduto in tempi diversi e in concorso con il CO marijuana a CI SO,
IC EP e Di ET SA (capo c).
Con il primo motivo a sostegno della richiesta di annullamento dell'impugnata decisione il IO eccepisce la violazione di legge e il difetto di motivazione in riferimento alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 73/7 DPR cit., che i giudici di merito avevano erroneamente negato, nonostante la condotta dell'imputato, che aveva consentito agli inquirenti il ritrovamento dell'intero quantitativo di marijuana in possesso di entrambi gli imputati, conducendoli nel luogo, ove la stessa era custodita, in tal modo stroncando l'attività di spaccio posta in essere dai medesimi.
Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge e il difetto di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio, sostenendo che i giudici di merito avevano graduato la pena in maniera eccessiva senza tener conto delle condizioni economiche dell'imputato.
Infine con il terzo e ultimo motivo denuncia la violazione di legge e il difetto di motivazione in riferimento alla conferma del giudizio di colpevolezza in riferimento al capo a).
Il ricorso non ha fondamento e va pertanto rigettato.
Микла 2 Quanto al primo motivo, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti l'attenuante del ravvedimento operoso deve essere riconosciuta, quando la collaborazione prestata sia stata effettiva e idonea a far conseguire un risultato utile, realizzato quale effetto del contributo offerto dall'imputato, ovvero quando l'imputato abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenza, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulterioriconseguenze tramite l'individuazione e neutralizzazione dei responsabili, da lui conosciuti o sui quali è in grado di fornire elementi utili alla identificazione, cioè a dire quando l'imputato abbia influenzato in modo decisivo le indagini,
orientandole verso quadri probatori in precedenza non oggetto di investigazioni (Cass.Sez. IV 1/12-12/2/00 n.5813 Rv.218689; Sez.VI 16/3-
20/5/10 n. 19082 Rv.247082). Nel caso in esame la corte distrettuale ha fatto corretta applicazione di tale principio, laddove ha Osservato che l'unica attività
collaborativa prestata dall'imputato, consistita nel condurre gli operanti nel luogo, ove era custodita la droga, non poteva considerarsi spontanea ovvero conseguenza di positiva resipiscenza, ma determinata dalla telefonata del concorrente, proprietario del locale, nel quale era custodita la droga, il cui contenuto criptico veniva udito dai verbalizzanti, i quali messo alle strette l'imputato, ottenevano da costui, in un primo momento reticente e dopo varie esitazioni, di essere accompagnati sul posto Non ha poi mancato di evidenziare come in concreto il Giordano altro non aveva fatto che anticipare i tempi, giacché comunque i militari sarebbero arrivati al rinvenimento della sostanza stupefacente a seguito delle operazioni di perquisizione presso l'abitazione del coimputato. Tale motivazione, logica e pienamente condivisibile, resiste alle censure formulate dal ricorrente, che sostanzialmente tendono a sollecitare un non consentito riesame del merito attraverso la rilettura del materiale probatorio.
Anche sulla seconda censura la corte territoriale si è conformata alla a mente della quale poiché la giurisprudenza di legittimità,
ввили :
-circostanza attenuante prevista dall'art. 133/bis cp., può trovare applicazione solo in caso di manifesta sproporzione per eccessiva gravosità della sanzione pecuniaria rispetto alle capacità economiche del soggetto, tale eccessiva gravosità deve comportare una vera e propria impossibilità o quanto meno una estrema difficoltà a soddisfare la pena pecuniaria inflitta, che faccia apparire questa meritevole di riduzione (Cass.Sez. IV 1/3-12/5/94 n. 5484 Rv. 198654).
La motivazione offerta sul punto, laddove mostra di avere valutato le condizioni di reddito "formali" del IO e ciò nonostante ritenuto il predetto immeritevole dell'invocato beneficio, valorizzando i presumibili redditi ricavabili dall'attività di spaccio contestata e accertata, si ravvisa congrua, non manifestamente illogica e come tale incensurabile in questa sede. Il terzo motivo di ricorso si ravvisa privo di specificità, non Si confronta con la motivazione offerta dai giudici di merito sul punto, corretta ed esaustiva sotto tutti i profili, e come tale non soddisfa i requisiti previsti dall'art.581 cpp..
Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 26/11/2010
Il Consigliere est. residente
Alucahie I P DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 7 DIC 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
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