Sentenza 29 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2001, n. 4633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4633 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
LA COR 046 33/0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto AUPPALTO SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente R.G.N. 15215/98 Cron.9891 Dott. Antonio VELLA Consigliere Rep.1612 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Rel. Consigliere Ud. 03/11/00 Dott. Ettore BUCCIANTE -Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: ON IA, AN NN SA ON, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LORENZO ROCCI --- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 14, presso lo studio dell'avvocato MAGRONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio GIANDOMENICO, che li difende unitamente all'avvocato dal Sig SOLE 24 ORE¨ RUGGIERO LUIGI, giusta delega in atti;
per diritti L. 35202 il 2.9 MAR 2001. ricorrenti IL CANCELLIERE
contro
COOP. EDIL. LA VILLETTA SRL, in persona del Presidente CANCELLERIA p.t. Enrico LONGHI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato VESCI GERARDO, che lo difende unitamente all'avvocato2000 1772 SAVANCO MARIO, giusta delega in atti;
-1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorrente Richiesta copia esecutiva dal Sig. VEST avversO la sentenza n. 2772/97 della Corte d'Appello per diritti 1 000+6 di MILANO, depositata il 16/09/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica XOGO it CELLIERE udienza del 03/11/00 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato Fabrizio BROCHIERO MAGRONE, per dell'Avv.RUGGIERO, dep. in udienza, difensore delega del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato SAVANCO (e l'Avv.MACARIO provvisto di delega dell'Avv. VESCI si allontana), difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Marco PIVETTI che ha accoglimento 1° motivo, assorbito il 2°. LIRE 2000 CANCELLERIA BB187205 BB187210 AT979004 AT979003 AT979005-2- AT979010 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 12/5/92 i coniugi UC ER e NN LU AN premesso che, quali soci della RA "La Villetta" avevano ricevuto in assegnazione una delle villette costruite in Besana Brianza, alla via Tobagi, nella quale si erano manifestati gravi difetti del solaio con consequente sollevamento e distacco del pavimento, e che la denuncia da essi fatta alla RA con lettera dell'11/3/92 non aveva avuto alcun esito - la convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Milano per sentirla condannare ai sensi dell'art.1669 cod.civ. all'eliminazione dei difetti ovvero al pagamento della somma occorrente per la loro eliminazione. La RA, costituitasi, eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva deducendo che la garanzia per difetti dell'opera ex art.1669 cod. civ. doveva essere prestata non da lei ma dall'impresa costruttrice HE, alla quale essa RA aveva conferito regolare appalto. Con sentenza 4/7/94 il Tribunale rigettò la domanda attorea. La decisione fu confermata dalla Corte d'appello di Milano che, con sentenza 16/9/94, rigettò il gravame dei coniugi ER-IO, sul rilievo che la RA non era tenuta a prestare la garanzia per gravi difetti dell'opera in quanto ne aveva conferito l'appalto di costruzione all'impresa HE. I coniugi ER IO hanno proposto ricorso per cassazione basato su due motivi illustrati da una memoria. La RA ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I - Col primo motivo si censura la sentenza impugnata per vizi di motivazione in relazione agli artt.1470, 1494, 1669 cod.civ e 112 cod. proc. civ., ہ م ر avendo il giudice d'appello ritenuto che l'azione di responsabilità ex art.1669 cod.civ. avrebbe dovuto essere proposta dai ricorrenti contro l'impresa HE (che, su appalto della RA, aveva costruito la villetta rivelatasi affetta da gravi vizi), e non contro la RA (che aveva ad essi assegnato l'alloggio con atto per notaio Lainati del 13/11/86), non tenendo conto che: a) l'atto di assegnazione della villetta ai ricorrenti non conteneva alcun riferimento all'esistenza di un appalto di costruzione conferito alla predetta impresa HE, mentre indicava espressamente la RA come "costruttrice" in forza di licenza edilizia;
b) il detto atto di assegnazione conteneva, poi, alle pagine 4,5 e 6, specifiche clausole di cui la sentenza non aveva tenuto conto;
c) i ricorrenti avevano avuto conoscenza dell'esistenza dell'appalto soltanto quando la RA aveva prodotto in giudizio il relativo contratto;
d) la firma apposta sul verbale di consegna della villetta non poteva essere riferita all'impresa HE, sia perché la dicitura era generica ("f.to per l'impresa") sia perché la sottoscrizione era sicuramente "non riferita" a chi sottoscrisse il contratto di appalto prodotto in giudizio dalla RA. I ricorrenti lamentano, infine, che la sentenza non avrebbe tenuto in alcuna considerazione la giurisprudenza di questa Corte, che, in relazione alla natura extracontrattuale della responsabilità per gravi difetti dell'opera di cui all'art.1669 cod. civ., ammette che la garanzia possa essere prestata dal venditore - costruttore. Nessuno dei rilievi in cui si articola la censura merita accoglimento. I rilievi appaiono infondati in relazione alla ratio decidendi su cui è basata la sentenza. Vero è che la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che la responsabilità per gravi difetti di cui all'art.1669 cod.civ. dettata applicabile anche nei in materia di appalto è in confronti del venditore costruttore, considerazione della sua natura extracontrattuale e delle ragioni di pubblico interesse per cui essa prevista. Ma questa stessa Corte ha anche fissato i limiti entro cui siffatta responsabilità può essere invocata dal danneggiato, precisando che il costruttore venditore risponde nei confronti dell'acquirente per i vizi dell'opera alla cui realizzazione abbia provveduto mediante gestione diretta ovvero sotto il suo diretto controllo, mediante la nomina di un direttore dei lavori о sorvegliato personalmente l'esecuzione dei lavori (Cass.13003/00; 9853/98; nonché con riferimento a cooperativa edilizia Cass.11132/94; e, se rettamente intese, le stesse Cass.3146/98 e Cass.8109/97 citate nel ricorso). Nella specie, la sentenza impugnata ha ritenuto che la RA non doveva rispondere per i gravi difetti dell'opera in quanto risultava che essa non aveva proceduto direttamente alla costruzione, ma si era limitata a darla in appalto all'impresa HE stipulando con questa il relativo contratto, tante che il verbale di consegna della villetta ai coniugi ER era stato sottoscritto non solo dalla RA, ma anche dall'impresa costruttrice. Di conseguenza, ha ritenuto che non ricorreva l'ipotesi di costruzione sotto la gestione diretta del committente, о comunque, sotto la responsabilità del medesimo, in presenza della quale ipotesi, secondo la giurisprudenza, il venditore, cumulando in sé anche la qualità di costruttore, deve rispondere anche per i vizi tecnici dell'opera. Ha osservato, inoltre, la sentenza che le risultanze probatorie a cui si erano richiamati gli appellanti per sostenere che nella specie la cooperativa doveva essere considerata costruttore delle villette, non erano tali da indurre а tale conclusione, spiegandone diffusamente le ragioni (1'indicazione nell'atto di assegnazione della RA come costruttrice delle villette, così come formulata, non poteva essere interpretata nel senso che essa ne era stata l'effettiva costruttrice, trattandosi di espressione generica usata per specificare il titolo in base al quale la RA aveva la disponibilità delle villette;
l'applicazione dell'IVA in misura ridotta rientra tra le agevolazioni previste dalla legge per le cooperative edilizie;
la licenza edilizia non poteva che essere intestata che alla RA quale committente dei lavori dati in appalto). Il motivo di ricorso che, per il resto, si risolve nell'implicita ma inammissibile richiesta di una nuova e più favorevole valutazione delle prove in base ad un potere attribuito al solo giudice di Va in conclusionemerito disatteso perché infondato. II Col secondo motivo (erroneamente indicato come terzo) si denunciano ancora vizi di motivazione per non avere la sentenza giustificato il mancato accoglimento della richiesta di una CTU volta ad accertare l'esistenza e l'entità dei denunciati vizi. L'esame del motivo è precluso dal rigetto del primo. Consegue il rigetto del ricorso, con la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese, liquidate in lire 3176300 di cui lire 3.000.000 per onorari. Roma, 3 novembre 2000 Il presidente L'estensore1•ཨ་ IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico 2 عاما DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 29 MAR. 2001 IL CANCELLIERE C1 2 60000 310000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato 27 GIU 2001 4 30747 versate S. 310.000 al n. trecentodiecimila (lire p. Dirigente Area Servizi IPPO) (Dortosa Mana Greza Giudiziari Responsabile Servizo (Dr. M. RACCICHINI)