Sentenza 27 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2001, n. 4367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4367 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 0 436 7 / 0 1 REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto endita vitalizia SEZIONE LAVORO da omessa contribuzione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 14320/98 Rel. Consigliere Dott. Federico ROSELLI 15721/98 - Consigliere- Cron.quuz Dott. Paolo STILE Consigliere Dott. Bruno BALLETTI Rep. Consigliere Dott. Maura LA TERZA Ud.19/12/00 ha pronunciato la seguente 35 SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FONZO FABIO, CORRERA FABRICIO CORETTI ANTONIETTA, PULLI CLEMENTINA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SOCIETA' CERAMTEC ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 2000 in ROMA VIA DEI PRATI FISCALI 158, presso lo studio 5560 -1- dell'avvocato DEL VECCHIO SERGIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BONTEMPELLI FERNANDO, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
DI RE IO;
- intimato °e sul 2° ricorso n 15721/98 proposto da: DI RE IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell'avvocato MARINUCCI GIANLORENZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VON BERGER CARLO M. giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nowshe
contro
CERAMTEC ITALIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PRATI FISCALI 158, presso 10 studio dell'avvocato DEL VECCHIO SERGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BONTEMPELLI FERNANDO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
I.N.P.S.; intimato la sentenza n. 670/98 del Tribunale di MONZA, avverso -2- depositata il 06/04/98 R.G.N. 46/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/00 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Guido RAIMONDI che ha concluso per ilGenerale Dott. rigetto del ricorso principale ed assorbito l'incidentale. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 21 giugno 1994 al Pretore di Milano, poi riassunto davanti al Pretore di Monza, competente per territorio, RI di Gregorio esponeva che l'Inps negava essere stati versati i contributi previdenziali relativi ad un rapporto di lavoro intercorso con la S.r.l. Cerasiv, poi 1° i periodi febbraio 1966 - 23 Ceramtec, per 9 ottobre 1970, e febbraio 1970 e 8 maggio - chiedeva accertarsi l'effettivo versamento dei contributi ovvero condannarsi la datrice di lavoro a pagare la somma necessaria alla costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13 1. 12 agosto 1962 n. 1338. Costituitisi i convenuti Inps e Soc. Ceramtec, il Pretore accoglieva questa seconda domanda, con decisione del 25 novembre 1996, riformata, con sentenza 6 aprile 1998, dal Tribunale, il quale fossero stati riteneva che i contributi regolarmente corrisposti e di conseguenza l'anzianitàcondannava l'Inps a riconoscere contributiva per i periodi suddetti. Il Tribunale fondava il proprio convincimento su presunzioni e su una deposizione testimoniale. Contro la sentenza ricorrono per cassazione in via principale l'Inps e in via incidentale il Di Gregorio, che è anche controricorrente. La S.r.l. Ceramtec controricorre contro entrambi i ricorsi. MOTIVI DELLA DECISIONE due ricorsi, principale e incidentale, I debbono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. Con l'unico motivo del ricorso principale l'Inps lamenta la violazione degli artt. 13 1. 12 agosto 1962 n. 1338, 42, 47, 51 r.d. 28 agosto 1924 n. 1422, 116 cod. proc. civ. e vizi di motivazione, sostenendo che nella sentenza impugnata il Tribunale ritenne esattamente l'adempimento del debito contributivo gravante sulla società datrice di lavoro in periodi compresi tra il febbraio 1966 e l'ottobre 1970, e documentabile attraverso l'apposizione di marche su apposita tessera, soltanto attraverso presunzioni fondate su labili circostanze ed una testimonianza contraddittoria. Il motivo è fondato. Nel periodo in cui si verificarono i fatti di causa, ossia in cui si svolse il rapporto di lavoro che dette origine al debito contributivo in questione, l'adempimento dell'obbligo contributivo avveniva attraverso un sistema col quale il datore 5 di lavoro acquistava dall'INPS le marche da apporre successivamente su apposita tessera, corrispondente al singolo lavoratore dipendente, curandone la custodia presso di sé (art. 42 r.d. 1422 del 1924). Una volta completato il libretto con l'apposizione delle marche,di regola dopo due anni (art. 43 r.d. cit.), il datore di lavoro aveva l'obbligo di versarlo all'INPS, che a sua volta aveva l'onere di rilasciare una nuova tessera recante l'annotazione dell'ammontare dei versamenti già effettuati (art. 44 e 51 r.d. cit.). Eguale obbligo di consegna gravava sul titolare delle tessere che, per cessazione dal servizio, le avesse ricevute dai rispettivi datori di lavoro (art. 43 r.d. cit.). In caso di smarrimento della tessera, l'INPS poteva rilasciarne altra, dietro prova da parte del datore di lavoro dello smarrimento O distruzione nonché delle marche già poste (art. 47 r.d. cit.). Prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo contributivo era dunque la tessera con le marche applicate e, una volta consegnata la tessera alla cessazione del rapporto di lavoro, la ricevuta sottoscritta dal lavoratore consegnatario (Cass. 21 ottobre 1992 n. 11942). Il datore di lavoro, obbligato prima a pagare i contributi e poi a restituire all'Istituto il libretto con le marche applicate, poteva evitare le conseguenze dell'inadempimento solo assolvendo all'onere di provare il pagamento tempestivo (Cass. 14 febbraio 1998 n. 1578). In sede giudiziale l'adempimento poteva, e può, provarsi con qualsiasi mezzo (Cass. 19 marzo 1980 n. 1817). Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto soddisfatto l'onere della prova, a carico della datrice di lavoro, attraverso una testimonianza resa dalla sorella del prestatore di lavoro. Nella motivazione si legge però che costei "non si ricordava se (insieme ad altri documenti del fratello) vi fosse anche la tessera" e che la tessera veniva consegnata all'INPS "anche se non era completa (delle marche)". "Da queste dichiarazioni emerge che о la tessera è stata consegnata all'Inps о è rimasta nella disponibilità della Ciam [successiva datrice di lavoro dell'attuale controricorrente], poi fallita". È evidente la contraddittorietà e la carenza di questa motivazione, secondo cui il Tribunale sarebbe bensì convinto che la datrice di lavoro 7 applicò regolarmente le marche sulla tessera, pur senza aver preso visione di questa tessera, anzi senza sapere neppure a chi· Lossestata consegnata e e pur essendodove si trovane attualmente, consapevole che la medesima potesse essere stata consegnata al lavoratore priva in tutto o in parte di marche. Il tutto, inoltre, dichiarato a distanza di anni, da persona estranea sia all'azienda sia al rapporto contributivo. Secondo il Tribunale, per di più, il soddisfacimento del credito dell'Inps può esser rilevò presunto dal fatto che l'Istituto non omissioni contributive insinuandosi nel fallimento Ciam, ossia di altro datore di lavoro dell'attuale ricorrente incidentale. Non dice la motivazione come possa un pagamento, negato dal creditore nell'attuale processo, essere provato da circostanze verificatesi in altro processo e relative a differenti rapporti obbligatori. Tutti questi difetti di motivazione portano alla cassazione della sentenza impugnata ed al rinvio ad altro collegio di merito, che si designa nella Corte d'appello di Milano e che, con nuovo accertamento dei fatti, verificherà il fondamento delle pretese avanzate dalle parti. Il ricorso incidentale del prestatore di lavoro è inammissibile, poiché con esso non viene chiesta, neppure in parte, la cassazione della sentenza impugnata. La domanda, ivi contenuta, di decisione nel merito ex art. 384, primo comma, cod. proc. civ., ossia di condanna della Soc. Ceramtec a costituire la rendita vitalizia ex art. 73 1. n. 1338 del 1962, non può essere accolta, poiché alla cassazione della sentenza impugnata debbono seguire, come testé detto, nuovi accertamenti di fatto. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie quello principale e dichiara inammissibile quello incidentale;
cassa con rinvio alla Corte d'appello di Milano, anche per le spese. Così deciso in Roma il 19 dicembre 2000. 11Presidente: Viceuse resse Il Cons. estensore: reducico Borelli IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria * Oggi, 27 MAR. 2001. DI CANCELLERIA h lle A IL COLLABORATOR CA M E R P U E S T R O N E O C * 9