Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2025, n. 38412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38412 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da:
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38412/2025 Roma, li, 26/11/2025
EN TO LA AR
- Presidente -
TI SI
Sent. n. sez. 1600/2025 CC- 23/10/2025 R.G.N. 24974/2025
RI ER MO
- Relatore -
RE SA
AT CC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
nel procedimento a carico di:
GO ER GI nato a [...] il [...]
inoltre:
LO LA
avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere RI ER MO;
lette le conclusioni del PG GIUSEPPE SASSONE, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Ravenna, che, nel giudizio abbreviato, ha dichiarato IE UI IN responsabile di atti persecutori in danno di un vicino di casa e collega di lavoro, condannandolo alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna, che svolge un motivo unico denunciando violazione dell'art. 165 comma 5 in relazione all'art. 612
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Firmato Da: RI ER MO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 4cb6e728d1dd93b3 - Firmato Da: EN AR Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 4121cf9ec115263 Firmato Da: SABRINA MO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
bis cod. pen., per avere la Corte di appello confermato la sospensione condizionale della pena, già concessa in primo grado, senza subordinarla alla partecipazione dell'imputato a specifici percorsi di prevenzione, assistenza psicologia e recupero dei condannati per il delitto di atti persecutori. Deduce di avere richiesto, nelle conclusioni dinanzi alla Corte di appello, la corretta applicazione della legge appunto aggiungendo, alla statuizione ex art. 163 cod. pen., la subordinazione allo svolgimento di una delle attività indicate dalla legge in relazione alla tipologia di reato per cui vi è stata condanna - senza alcun riscontro nella sentenza impugnata. Osserva che la previsione di un obbligo, quale onere per il consolidarsi della sospensione condizionale della pena, non costituisce una reformatio in peius e che la modifica poteva essere chiesta con il ricorso per cassazione - pur mancando uno specifico motivo di appello di analogo tenore contro la corrispondente decisione in primo grado - trattandosi di ripristinare la legalità della pena.
3.Il difensore dell'imputato, avvocato Massimo Ricci Bitti, ha depositato memoria argomentando sulla inammissibilità del ricorso, non preceduto dal gravame di merito, e, comunque, per la sua infondatezza, per violazione del divieto di reformatio in pejus.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso non è fondato.
2. Il tema posto dal ricorso è correlato alla novità normativa introdotta dall'art. 6, comma 1, legge n. 69 del 2019, disposizione con la quale - per quanto qui di rilievo - è stato aggiunto un quinto comma all'art. 165 cod. pen., con cui si prevede che, nei casi di condanna per il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. (uno dei molti contemplati dalla norma, in un catalogo di delitti rapportabili al fenomeno della cd. violenza di genere, catalogo ulteriormente incrementato con la legge 27 settembre 2021, n. 134), la sospensione condizionale della pena venga obbligatoriamente subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.
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3. Come ha osservato il rappresentante della Procura Generale, il tema prospettato dal ricorso - ovvero la legittimità (o meno) del provvedimento con il quale il giudice di appello, senza devoluzione specifica da parte del P.M., subordini la sospensione condizionale della pena, già concessa in primo grado, alla partecipazione a una delle attività indicate dalla nuova disposizione di legge (omessa nella statuizione di primo grado) - non trova univoca soluzione nella giurisprudenza di legittimità.
3.1. In alcune pronunce (per tutte Sez. 6 -, Sent. n. 9063 del 10/01/2023, Rv. 284337) si afferma che, in tema di sospensione condizionale della pena, non incorre nel divieto di "reformatio in peius" la Corte d'appello che, in difetto di impugnazione sul punto della parte
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pubblica, si limiti a modificare le modalità di applicazione del beneficio, condizionandolo all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen. Si distingue, in tale ottica, l'ipotesi in cui la Corte d'appello abbia disposto la revoca della sospensione condizionale della pena in difetto di appello sul punto della parte pubblica, in relazione alla quale si ritiene ricorrere la violazione nel divieto di "reformatio in peius", dai casi - come quello qui ricorrente - in cui la Corte territoriale modifichi, in senso peggiorativo, le modalità di applicazione del beneficio, condizionandolo all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen. (Sez.2, n. 34727 del 30/6/2022Rv.283845-02). A fondamento di tale approdo ermeneutico si evoca il costante orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, che afferma la natura dichiarativa del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 168, comma 3, cod. pen., nelle ipotesi in cui il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell'art. 164 cod. pen., in quanto esso attiene a effetti di diritto sostanziale che si producono ope legis e possono essere rilevati in ogni momento sia dal giudice della cognizione sia, in applicazione del comma 1- bis dell'art. 674 cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione, e, dunque, anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero (Sez.3, Sent. n. 56279 del 24/10/2017, Rv. 272429; Sez. U, Sent. n. 7551 del 08/04/1998, Rv. 210798; Sez.6, Sent. n.49115 del 17/10/2022, Rv. 284078-01). Se ne fa discendere che, nelle ipotesi in cui la sospensione condizionale sia stata illegittimamente disposta, in assenza della necessaria subordinazione ad una delle condizioni previste dall'art. 165 cod. pen., il giudice ben potrebbe disporre direttamente la revoca della sospensione condizionale della pena, anziché limitarsi ad imporre la condizione illegittimamente omessa. In buona sostanza, se si ritiene di dare continuità al principio per cui la revoca della sospensione può essere disposta anche in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, a maggior ragione si deve ritenere legittima la mera subordinazione alla condizione prevista ex art. 165 cod. pen.
3.2. In altra ottica ermeneutica, questa Corte (Sez. 2, Sent. n. 12789 del 13/2/2020, Rv. 279033) ha ritenuto che l'imposizione di uno degli obblighi contemplati dall'art. 165 cod. pen., in quanto idonei ad aggravare il complessivo trattamento sanzionatorio, non potrebbe essere disposto d'ufficio dal giudice dell'impugnazione, in assenza di appello da parte del pubblico ministero. Si è ritenuto quindi illegittima, perché peggiorativa per l'imputato e adottata in violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., la statuizione disposta d'ufficio dal giudice di appello in assenza di impugnazione della parte pubblica sul punto con la quale il già concesso beneficio della sospensione condizionale sia condizionato al pagamento delle somme dovute per il risarcimento dei danni in favore della parte civile. In senso conforme, si era espressa anche una più risalente pronuncia secondo cui violerebbe il divieto di reformatio in peius, la decisione officiosa del giudice di appello di subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo (Sez.3, n. 30557 del 15/7/2011, Rv. 251041).
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3.3. Con specifico riferimento al tema - qui rilevante - della sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti, questa sezione (Sez. 5, Sent. n. 40505 del 19/09/2024, Rv. 28722601) ha recentemente affermato che la concessione del beneficio nel caso di condanna per il delitto di atti persecutori, commesso in epoca antecedente all'introduzione del comma quinto dell'art. 165 cod. pen. ad opera della legge 19 luglio 2019, n. 69, non integra un'ipotesi di pena illegale - come tale emendabile in cassazione anche in assenza di uno specifico motivo d'appello poiché detta previsione non può essere ricondotta alla nozione di pena in quanto implica la già avvenuta determinazione della sanzione mediante la sentenza di condanna. Ha preso le mosse, tale pronuncia, dalla considerazione che la legge 19 luglio 2019, n. 69 contiene una disposizione di carattere penale sostanziale, poiché gli obblighi in essa stabiliti incidono negativamente sull'afflittività della sanzione, aggravandola, sicché essa, per il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole (art. 25, comma 2, Cost. e art. 2 c.p.). Ciononostante, l'erronea applicazione di tale disposizione, che implica un trattamento sanzionatorio complessivamente deteriore rispetto a quello sospensivamente condizionato tout court, non determina l'illegalità della pena inflitta in concreto e, pertanto, se non eccepita nei motivi di appello, non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. L'approdo prende le mosse dal principio affermato, recentemente, dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, che si sono occupate della definizione del concetto di illegalità della pena con riguardo alla violazione dell'art. 165, quinto comma, cod. pen., avuto riguardo alla sua incidenza in tema di patteggiamento, ambito in cui il concetto di illegalità della pena è essenziale, al fine di stabilire se si è in presenza o meno di una delle ipotesi di ammissibilità del ricorso tassativamente previste dal legislatore (ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.). Il Massimo consesso nomofilattico ha, affermato che la sentenza di patteggiamento con cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena non subordinata, come concordato tra le parti, agli obblighi di cui all'art. 165, quinto comma, cod. pen., necessariamente previsti in relazione ai reati ivi contemplati, non è ricorribile per cassazione, non determinando tale omissione un'ipotesi di illegalità della pena (Sez. U, Sent. n. 5352 del 28/9/2023, dep. 2024 Rv. 285851). Le sezioni unite - definendo la pena illegale come quella che si colloca al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal Codice penale, perché diversa per genere, per specie o per quantità da quella positivamente prevista (definizione dichiaratamente mutuata da altre recenti sentenze sul tema, in particolare Sez. U. Sent. n. 877 del 14/07/2022, Rv. 283886 e Sez. U, Sent. n. 38809 del 31/3/2022, Rv. 283689, ma anche Sez. U, Sent. n. 47182 del 31/3/2022, Rv. 283818) - hanno espunto dal perimetro della nozione le questioni che attengono alla sospensione condizionale. In particolare, l'autorevole consesso di legittimità, rivolgendo la sua attenzione all'istituto della sospensione condizionale della pena (cfr., per una approfondita ricostruzione dell'istituto della sospensione condizionale della pena, Sez. U, Sent. n. 37503 del 23/6/2022, Rv. 283577), ha considerato come essa, nonostante le varie modifiche subite nel tempo, con un progressivo ampliamento degli obblighi (anche di carattere afflittivo)
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al cui adempimento può o deve essere subordinata, conservi tuttora la sua natura e funzione di: "misura, in senso lato, alternativa alla detenzione, rispondente alla ratio di sottrarre alla privazione della libertà e alla restrizione in carcere chi non avesse ancora conosciuto l'esperienza detentiva, orientata a ridurre il fenomeno della detenzione breve (o brevissima)". Nondimeno, le Sezioni Unite hanno escluso che la sospensione condizionale della pena possa essere ricondotta alla nozione di "pena" rilevante ai fini della verifica della sua "legalità", in quanto essa implica la già avvenuta determinazione della sanzione mediante una sentenza di condanna e cioè la traduzione della pretesa punitiva, della punibilità astratta, in concreta;
essa si configura, quindi, come una "astensione a tempo" dall'esecuzione della pena, che non implica alcuna limitazione della libertà personale del condannato (si richiamano le sentenze della Corte costituzionale nn. 295 del 1986 e 296 del 2005). Si è ritenuto, infatti, che tale carattere 'esterno' alla pena non sia stato inciso dagli ulteriori contenuti di cui si è arricchito l'istituto, in ragione della successiva previsione normativa di obblighi (anche rispondenti a istanze di c.d. giustizia riparativa) che affiancano, in talune ipotesi, la sospensione condizionale, essa sempre presupponendo la già avvenuta e completa determinazione della pena con la sentenza di condanna. La mera afflittività dei contenuti degli obblighi non consente di inserirli nel catalogo normativo tassativo delle pene previsto dall'art. 17 cod. pen..: essi sono non sanzioni, ma comportamenti imposti al condannato in funzione special-preventiva, strumentali al conseguimento dell'effetto estintivo verso cui è proiettato l'istituto. Dunque, in sintesi, le sezioni unite continuano a ritenere l'estraneità della sospensione condizionale alla nozione di pena, pur se subordinata agli obblighi previsti dal quinto comma dell'art. 165 cod. pen., e sottolineano come, per far valere i vizi relativi alla sospensione condizionale della pena prevista da tale norma (nel caso trattato, per l'omessa disposizione dell'obbligatoria condizione di subordinazione alla partecipazione ai corsi di recupero), dovranno essere rispettate le regole generali di impugnazione.
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4. Il Collegio si riconosce nelle valutazioni da ultimo riportate in merito all'essenza del concetto di pena illegale, in quanto coerenti con le linee ermeneutiche delineate da molti interventi delle Sezioni unite, e ritiene condivisibile - perché rispettoso del principio del favor rei dell'imputato e del divieto di reformatio in pejus, rendendo certo il contenuto della statuizione sulla sospensione condizionale della pena - l'approccio ermeneutico secondo cui l'imposizione di uno degli obblighi contemplati dall'art. 165 cod. pen., in quanto idonei ad aggravare il complessivo trattamento sanzionatorio, non può essere disposta dal giudice dell'impugnazione in assenza di appello da parte del pubblico ministero, versandosi in un'ipotesi di vizio di violazione di legge che attiene al trattamento sanzionatorio ma non determina illegalità della pena, cosicchè tale vizio andava dedotto in appello, secondo le ordinarie regole devolutive, per poter eventualmente essere nuovamente agitato in sede di legittimità, qualora vi fosse stata risposta
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negativa alle richieste difensive. Tale iniziativa da parte dell'organo dell'Accusa è mancata, nel caso di specie, con conseguente infondatezza del ricorso.
Da qui il rigetto del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Maria Teresa Belmonte
P.Q.M.
Il Presidente
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