Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2023, n. 9063
CASS
Sentenza 2 marzo 2023

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In tema di sospensione condizionale della pena, non incorre nel divieto di "reformatio in peius" la corte d'appello che, in difetto di impugnazione sul punto della parte pubblica, si limiti a modificare le modalità di applicazione del beneficio, condizionandolo all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen.

In tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta generica di nuova concessione del beneficio da parte dell'imputato che ne abbia già fruito comporta l'implicita accettazione delle ulteriori condizioni previste dall'art. 165, comma primo, cod. pen. e, quindi, la non opposizione allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, trattandosi di aspetti sottratti alla determinazione delle parti e rimessi al vaglio del giudice, con la conseguenza che non è necessario un espresso dettagliato accordo sul contenuto ulteriore della condizione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2023, n. 9063
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9063
Data del deposito : 2 marzo 2023

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