Sentenza 24 ottobre 2017
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena, il provvedimento che dispone, ai sensi dell'art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell'art. 164 cod. pen., ha natura dichiarativa, in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono "ope legis" e possono essere rilevati in ogni momento sia dal giudice della cognizione sia, in applicazione del comma primo bis dell'art. 674 cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione, e, dunque, anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero.
Commentari • 2
- 1. Art. 598 - Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appellohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Revoca della sospensione condizionale della pena legittima in esecuzioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 ottobre 2024
1. Il fatto La Corte di Appello di Reggio Calabria, nell'esercizio delle funzioni di giudice dell'esecuzione, disponeva, su richiesta del pubblico ministero, la revoca della sospensione condizionale della pena applicata con una sentenza di condanna emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della medesima città, e poi riformata della Corte di Appello in sede. In particolare, secondo la Corte territoriale, preso atto che la sospensione condizionale era stata applicata in primo grado in assenza di un certificato del casellario giudiziale aggiornato e la mancanza delle necessarie informazioni aveva impedito al giudice di primo grado di avvedersi che la sospensione …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2017, n. 56279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 56279 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2017 |
Testo completo
messhmeris 56279-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 24/10/2017 Presidente - Sent. n. sez. ALDO FIALE - 2826/2017 VITO DI NICOLA Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE LUCA RAMACCI N.6777/2017 UBALDA MACRI' ALESSANDRO MARIA ANDRONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL MO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 23/05/2016 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO CANEVELLI che ha concluso per l'inammissibilita' RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 23/5/2016 ha confermato, revocando anche il beneficio della sospensione condizionale concessa nel giudizio di primo grado, la decisione con la quale, in data 18/3/2014, il Tribunale di Brindisi aveva affermato la responsabilità penale di MO AL per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lettere a) e b) d.lgs. 152\06 perché, in un fondo di sua proprietà già sottoposto a sequestro, in cui erano depositati rifiuti pericolosi e non pericolosi, temporaneamente dissequestrati per essere smaltiti, procedeva allo smaltimento non autorizzato di detti rifiuti mediante spianamento e sotterramento nello stesso sito (in Ceglie Massapica, il 7/1/2012). Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e la mancanza di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di prendere in considerazione una memoria difensiva con motivi aggiunti depositata dalla difesa e contenente censure sulla inutilizzabilità dei verbali redatti in occasione dell'esecuzione del provvedimento di dissequestro dell'area finalizzata alla bonifica della stessa.
3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta la violazione del principio del ne bis in idem, osservando di essere stato sottoposto ad altro procedimento penale, conclusosi con sentenza irrevocabile di assoluzione per i medesimi fatti, avendo il Tribunale preso in considerazione e valutato anche la condotta contestata nel presente giudizio.
4. Con un terzo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che i giudici del gravame avrebbero confermato 1 l'affermazione di responsabilità dell'imputato sulla base di una motivazione meramente apparente, basata peraltro su elementi inesistenti o privi di rilevo probatorio specifico.
5. Con un quarto motivo di ricorso deduce la violazione di legge in relazione alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, disposta dalla Corte territoriale in mancanza di impugnazione delle parti sul punto e fondata su presupposti errati, quali il pregresso godimento del beneficio, in realtà concesso in relazione a reato ormai depenalizzato.
6. Con un quinto motivo di ricorso lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione, osservando che la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso la nullità, ovvero l'inutilizzabilità del verbale di sequestro del 10/3/2010, dei rilievi fotografici allegati e del nuovo sequestro, qualificato dalla polizia giudiziaria come mera riapposizione dei sigilli dell'8/5/2012 e relativa documentazione fotografica per il mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore. Aggiunge che sarebbe errato anche il riferimento alla tardività dell'eccezione, in quanto la stessa sarebbe stata formulata antecedentemente alla sentenza di primo grado. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. In data 9/10/2017 la difesa del ricorrente ha presentato memoria ad ulteriore sostegno delle ragioni esposte in ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Va preliminarmente osservato, con riferimento al primo motivo di ricorso, come questa Corte abbia già avuto modo di affermare che nel giudizio di cassazione non comporta automatica nullità della sentenza di appello l'omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi ritualmente depositati dall'appellante, dovendo il giudice di G 2 legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado (Sez. 3, n. 10156 del 1/2/2002, Poggi, Rv. 22111401). Fatta tale premessa, rileva il Collegio che, nella "memoria con motivi nuovi" presentata dalla difesa ed allegata in copia al ricorso, le questioni prospettate riguardavano la inutilizzabilità del verbale di dissequestro e dei provvedimenti connessi, la abnormità del provvedimento di rimozione temporanea e riapposizione dei sigilli e la mancata assoluzione dell'imputato quanto meno per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi. Si tratta, pertanto, di argomenti che la Corte territoriale ha comunque esaminato ed ai quali ha dato risposta, quanto meno implicita, avendo chiaramente escluso la inutilizzabilità degli atti sopra richiamati ed avendo anche affermato che la condotta accertata riguardava lo smaltimento illecito di tutti i rifiuti con modalità diverse (rimozione delle lastre di eternit, rifiuti pericolosi e "tombamento" di quelli non pericolosi) tutte effettuate in assenza di titolo abilitativo. Il fatto che i motivi non siano stati menzionati nella motivazione della sentenza, dunque, non rileva, avendo la Corte di appello comunque esaminato le doglianze prospettate con l'impugnazione e con i motivi aggiunti. Il motivo di ricorso risulta, pertanto, manifestamente infondato.
2. Altrettanto deve dirsi per ciò che concerne la dedotta violazione del principio del ne bis in idem, di cui tratta il secondo motivo di ricorso. Nella sentenza impugnata viene dato chiaramente atto della diversità dei fatti oggetto dei distinti giudizi. Invero, la sentenza assolutoria del Tribunale di Brindisi - Sezione Distaccata di Francavilla Fontana del 2/10/2012, irrevocabile il 14/2/2013, allegata in copia al ricorso, riguarda la medesima imputazione di gestione abusiva di rifiuti accertata in A 3 data 10/3/2010. Nella motivazione viene però dato atto che, all'esito delle indagini, i rifiuti presenti sul sito si presentavano "stratificati e livellati”, essendo evidente che "erano stati spianati per rendere accessibile l'area per l'utilizzo ulteriore". Del tutto diversa, per descrizione della condotta e collocazione temporale, è l'imputazione riportata nella sentenza impugnata, che riguarda lo "spianamento e sotterramento nello stesso sito" accertata il 7/1/2012. Nella motivazione della sentenza di appello, inoltre, viene dato atto dell'avvenuto accertamento in fatto, come si è già detto in precedenza, dello spostamento dei rifiuti pericolosi e del sotterramento, definito "tombamento", dei restanti rifiuti. Si tratta, evidentemente, di attività completamente diversa da quella oggetto di precedente contestazione, concretatasi nell'interramento dei rifiuti non pericolosi e nello spostamento, con modalità sconosciute ed in luogo ignoto, di quelli pericolosi, che, in precedenza, erano stati rinvenuti sul posto "stratificati e livellati” e, quindi, sulla superficie del terreno. Ancor più chiaramente la Corte del merito, proprio confutando la tesi difensiva della violazione del divieto di un secondo giudizio, ha precisato che la permanenza di ogni condotta era stata interrotta dall'esecuzione del sequestro del 10/3/2010, con il quale era stata sottratta all'imputato la disponibilità dell'area e che lo stesso, nel presente giudizio, era chiamato a rispondere di fatti successivi, verificatisi dopo la temporanea rimozione dei sigilli finalizzata al regolare smaltimento dei rifiuti.
3. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile, perché contiene argomentazioni in fatto, finalizzate ad una diversa lettura delle risultanze processuali, con richiami ad atti del procedimento la cui disamina è preclusa al giudice di legittimità. La sentenza impugnata presenta, in ogni caso, coerenti considerazioni sulle ragioni per le quali la penale responsabilità dell'appellante è stata confermata, in quanto viene dato atto della richiesta, presentata dallo stesso, quale proprietario dell'area e custode di quanto in sequestro, per la temporanea rimozione dei sigilli B 4 finalizzata alla "bonifica" dell'area ed, evidentemente, alla successiva sua restituzione, dando conto anche dell'esclusivo interesse dell'istante alla eliminazione dei rifiuti con le modalità contestate.
4. Per ciò che concerne la revoca della sospensione condizionale della pena, di cui tratta il quarto motivo di ricorso, va osservato che correttamente i giudici del gravame hanno richiamato la giurisprudenza di questa Corte laddove ha affermato che il provvedimento previsto dal comma terzo dell'art. 168 cod. pen., con il quale viene disposta la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell'art. 164 cod. pen., ha natura dichiarativa, in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono "ope legis" e possono essere rilevati in ogni momento tanto dal giudice della cognizione che, in applicazione del comma primo bis dell'art. 674 cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione, e dunque anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero (Sez. 3, n. 7199 del 23/1/2007, Mango, Rv. 23611301; Sez. 3, n. 40824 del 6/10/2005, P.M. in proc. La Rosa, Rv. 23289501). Non vi è stata, conseguentemente, alcuna violazione del divieto di reformatio in pejus. La revoca, peraltro, risulta correttamente disposta. Dal certificato penale allegato in copia al ricorso risulta, infatti, che il ricorrente ha riportato plurime condanne penali per delitti e contravvenzioni e, per ciò che qui rileva, ha ottenuto una prima sospensione condizionale della pena pecuniaria inflitta per un delitto ormai depenalizzato (n. 1 del certificato), successivamente ha usufruito del beneficio per il delitto di calunnia con pena applicata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (n.4 del certificato), beneficio successivamente revocato. Infine, ha ottenuto la sospensione condizionale per il delitto di truffa (n. 5 del certificato). Sebbene non andasse considerata la sospensione applicata per il delitto ormai depenalizzato, risultava senz'altro da considerare quella concessa in occasione dell'applicazione concordata della pena (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000 (dep. 2001), Sormani, Rv. 21852901), ancorché successivamente revocata (Sez. 3, n. 9170 del 5 6/7/1998, Martire G., Rv. 21197901). Con la sentenza appellata la sospensione condizionale era stata pertanto applicata per la terza volta, oltre i limiti posti dall'art. 164, comma quarto, cod. pen.
5. Per ciò che concerne, infine, il quinto motivo di ricorso, va rilevato che, dall'esame degli atti, che la natura processuale della censura consente a questa Corte di consultare, risulta che, su istanza di dissequestro della difesa, motivata dalla volontà di provvedere alla bonifica dell'area ed al ripristino dello stato dei luoghi, il Pubblico Ministero aveva espresso parere favorevole a condizione che il richiedente provvedesse alla bonifica del sito nel termine di trenta giorni dalla restituzione ed il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale aveva disposto il dissequestro dell'area condizionato alla bonifica immediata della stessa, da eseguirsi nel più breve tempo necessario. Dal contenuto degli atti appena richiamati risulta evidente che il provvedimento del giudice non restituiva affatto la piena disponibilità dell'area al ricorrente, avendo subordinato il dissequestro ad una condizione (la bonifica) che, evidentemente, richiedeva una verifica dell'adempimento. La polizia giudiziaria delegata all'esecuzione del provvedimento ha dunque del tutto correttamente qualificato il proprio intervento come temporanea rimozione dei sigilli ed altrettanto correttamente ha fornito al destinatario del provvedimento le indicazioni necessarie per l'accesso finalizzato al solo scopo della bonifica e per la verifica del corretto adempimento della condizione. La documentazione fotografica ed il successivo verbale di riapposizione dei sigilli documentavano il mancato adempimento della condizione imposta. La sentenza impugnata risulta, pertanto, immune da censure.
6. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00 A 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 (duemila) in favore della Cassa delle ammende Così deciso in data 24/10/2017 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Dott. Luca RAMACCT) (Dott. Aldo FIALE) Aedofale DEPOSITATA IN CANCELLERIA AL 18 DIC 2017 IL GAL WIERE Luana Mariani 7