Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2017, n. 56279
CASS
Sentenza 24 ottobre 2017

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In tema di sospensione condizionale della pena, il provvedimento che dispone, ai sensi dell'art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell'art. 164 cod. pen., ha natura dichiarativa, in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono "ope legis" e possono essere rilevati in ogni momento sia dal giudice della cognizione sia, in applicazione del comma primo bis dell'art. 674 cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione, e, dunque, anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero.

Commentari2

  • 1Art. 598 - Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Revoca della sospensione condizionale della pena legittima in esecuzione
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 ottobre 2024

    1. Il fatto La Corte di Appello di Reggio Calabria, nell'esercizio delle funzioni di giudice dell'esecuzione, disponeva, su richiesta del pubblico ministero, la revoca della sospensione condizionale della pena applicata con una sentenza di condanna emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della medesima città, e poi riformata della Corte di Appello in sede. In particolare, secondo la Corte territoriale, preso atto che la sospensione condizionale era stata applicata in primo grado in assenza di un certificato del casellario giudiziale aggiornato e la mancanza delle necessarie informazioni aveva impedito al giudice di primo grado di avvedersi che la sospensione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2017, n. 56279
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 56279
Data del deposito : 24 ottobre 2017

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