Sentenza 18 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2002, n. 5592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5592 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2002 |
Testo completo
Aula A 655 92 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POP OTA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.22259/99 Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente 22879/99 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere 16720 Cron. Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Rel. Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 31/01/02 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: UN LI, elettivamente domiciliato in Roma, via 47, n. presso l'avv. Franco Agostini, che lo Arno rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO intimato 509 nonché sul ricorso n. 22879/99 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che per legge 1 lo rappresenta e difende;
My ricorrente incidentale
contro
UN LI, elettivamente domiciliato in Roma, via Arno n. 47, presso l'avv. Franco Agostini, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale - - avverso la sentenza n. 166 del Tribunale di Perugia depositata il 1° dicembre 1998 (R.G. lav. n. 195/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Franco Agostini;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 29 agosto 1996 il Pretore di Perugia, in parziale accoglimento del ricorso proposto da LI LU, dichiarava che il Ministero dell'Interno era tenuto a ripristinare nei confronti del predetto la pensione di inabilità in precedenza fruivadi cui lo stesso - con 2 decorrenza dall'ottobre 1995, e condannava l'Amministrazione al pagamento dei ratei maturati da tale data, oltre rivalutazione monetaria e interessi. La decisione era appellata da entrambe le parti. L'assistibile deduceva la erroneità delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, condivise dal Pretore, circa l'affermato recupero capacità lavorativadella tra la data dell'accertamento medico del 23 ottobre 1993 (in base al quale gli era stato revocato il beneficio) e quella di ripristino della prestazione. Il Ministero sosteneva invece che alla data dell'ottobre 1995 il ricorrente aveva già superato il sessantacinquesimo anno di età, e che perciò aveva diritto alla pensione dicostui non inabilità, ma a quella sociale a carico dell'INPS. Il Tribunale, con sentenza del 19 giugno/1° dicembre 1998, rigettava entrambi gli appelli. La cassazione di questa pronuncia è stata richiesta da entrambe le parti, con separati ricorsi, tutti e due notificati il 30 novembre 1999 e ciascuno con un motivo. LI LU ha resistito con controricorso al ricorso del Ministero. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi, contrassegnati con i numeri di ruolo generale 22259/99 quello di LI LU e 22879/99 quello del Ministero, in quanto proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti a norma dell'art. 335 cod. proc. civ., ed il secondo deve essere considerato come incidentale. L'attribuzione di questa diversa qualificazione dell'autonomo ricorso del Ministero deriva dall'applicazione del principio di unicità del processo di impugnazione, secondo cui una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbano essere proposte in via incidentale nello stesso processo, e quindi per il ricorso per cassazione con controricorso, restando tuttavia tale modalità (giurisprudenza assolutamente non essenziale costante, V. fra le tante Cass. 2 aprile 2001 n. 4789, Cass. 25 agosto 1999 n. 8906), la quale, se non osservata, comporta soltanto che il ricorso successivamente proposto con atto a sé stante si converta in incidentale, e dovendosi individuare qui come ricorso successivo (non si può fare رستاده dell'atto,riferimento alla data Ynotificazione perché coincidente) quello contrassegnato con un numero di ruolo generale più elevato. 4 Ancora preliminarmente si deve rilevare la inammissibilità del controricorso con il quale LI LU ha resistito al ricorso del Ministero, in quanto notificato il 26 gennaio 2000, oltre il termine prescritto dall'art. 370 cod. proc. civ., qui scaduto il 10 gennaio 2000 (il 9 era festivo), essendo stato il ricorso del Ministero notificato, come s'è detto, il 30 novembre 1999. Con il mezzo di annullamento proposto, LI LU denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 12 legge 30 marzo 1971 n. 118 e vizio di motivazione. Deduce che il consulente di ufficio ha ritenuto che le condizioni fisiche di esso ricorrente comportavano una totale inabilità dall'ottobre 1995, considerando però le condizioni di salute al momento dell'accertamento e omettendo di valutare in modo adeguato quelle nel periodo precedente, a partire dall'ottobre 1993, in cui era stata revocata la pensione d'inabilità. Assume che il consulente di ufficio, e quindi il Tribunale che aveva fatto proprio il parere dell'ausiliare, non avevano tenuto conto né della documentazione medica dalla quale emergeva che l'intervento di by-pass aorto-coronarico effettuato nel 1992 aveva lasciato 5 inalterato il quadro patologico né di quella concernente l'aggravamento verificatosi nel 1994, conseguente alla sopravvenuta stenosi carotidea interna sinistra e sovraccarico, ischemia laterale alta e antero-laterale, edemi declivi e puntate ipertensive, né delle osservazioni contenute nella relazione del consulente di parte, il quale aveva l'aggravamento della insufficienzaevidenziato renale e della cardiopatia, evoluzione per quest'ultima accertata con un elettrocardiogramma 1994. Critica infine la sentenza del giugno impugnata per la insufficienza e genericità delle argomentazioni con le quali era stata esclusa l'inabilità nel periodo 1993/95. è La censura non può essere accolta. Come noto, nel caso in cui il giudice del merito condivida le conclusioni del consulente tecnico e fondi su di esse il proprio convincimento, l'obbligo di motivazione è soddisfatto dal richiamo alle argomentazioni accolte, senza che sia necessario confutare le contrarie deduzioni intendersi implicitamente della parte, da il ginalicante invece tenuto a motivare in disattese, essendo modo specifico la reiezione delle critiche mosse dalla parte dopo il deposito della relazione del 6 consulente di ufficiox soltanto allorché esse siano precise e puntuali e siano corroborate dal richiamo ad elementi potenzialmente decisivi per la tesi del deducente (v. fra le altre Cass. 23 maggio 1998 n. 5158). Si è altresì precisato che nei giudizi in materia di invalidità pensionabile, nel caso in cui il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinché i lamentati errori e lacune della consulenza tecnica determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, о affermazioni siillogiche o scientificamente errate, ○ che tratti di omissioni di accertamenti strumentali dai quali, secondo le correnti nozioni della scienza medica, non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, e non già semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte, le quali si risolvono in inammissibili critiche del convincimento del giudice, tendenti al riesame non consentito in sede di legittimità di elementi di giudizio già valutati (Cass. 9 marzo 2001 n. 3519, 7 Cass. 11 gennaio 2000 n. 225, Cass. 21 gennaio 1998 n. 530). Ciò premesso, si deve osservare che il ricorrente qui non lamenta errori diagnostici del consulente tecnico di ufficio, i quali si siano riverberati, dando luogo ai vizi denunciati, sulla sentenza che ha condiviso integralmente il parere si limita a contestare dell'ausiliare, ma la incidenza invalidante delle inammissibilmente malattie accertate precisamente, secondo la e elencazione del medesimo ricorrente, cardiopatia ischemica, esiti di infarto al miocardio, malattia dei tre vasi trattata chirurgicamente con rivascolarizzazione miocardica mediante by-pass aorto coronarici, poliartrosi, nefroangiosclerosi ed insufficienza renale cronica - escludendo che potesse essersi verificato quel miglioramento del quadro generale di esso ricorrente constatato dal consulente di ufficio e verificatosi dopo l'intervento chirurgico eseguito nell'ottobre 1992. Senza dubbio in tema di accertamento di invalidità pensionabile non sussistente al momento della domanda è necessario, al fine di determinare la decorrenza della prestazione, appurare il momento in cui l'assicurato è divenuto invalido nella 8 misura stabilita dalla legge e tale momento, come sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte, non deve, salvo casi eccezionali, necessariamente coincidere con quello del deposito della relazione di consulenza tecnica, né con quello della visita medico-legale, dovendo invece essere accertato dal giudice del merito con la massima precisione attraverso un'accurata indagine inpossibile, ordine a tutte le risultanze di causa e mediante l'uso di tutti i poteri di accertamento che il ritenga più idonei, ivi compreso, segiudice necessario, il ricorso ad ulteriori chiarimenti peritali. E qui da un lato il consulente tecnico di ufficio, secondo quanto in proposito afferma il ricorrente (v. pag. 5 del ricorso per cassazione), aveva fornito i chiarimenti richiesti dal Pretore, confermando la sussistenza del miglioramento delle condizioni di salute dell'LU nell'arco di tempo funzionalità dei by-pass 1993/95 "per l'ottima applicati", e dall'altro il riesame sul punto da parte del giudice del merito era condizionato dai limiti segnati dai motivi d'impugnazione, avendo il ricorrente con l'atto di appello sostenuto che per la sua età e per il tipo di intervento chirurgico, cui si era sottoposto, il 9 quadro patologico era rimasto inalterato. Né, infine, può ritenersi il vizio di motivazione della sentenza impugnata per avere deciso la causa sulla base della consulenza tecnica di ufficio, ignorando le critiche mosse a questa con una consulenza di parte, per un duplice ordine di ragioni: innanzi tutto non risulta dalla una relazione sentenza impugnata la produzione di ricorrente ha di consulenza di parte, né il specificato quando ebbe a produrla, e poi perché il ricorrente non ha adempiuto all'onere di precisare nel ricorso il contenuto specifico delle critiche mosse alla consulenza di ufficio, limitandosi ad affermare che secondo il proprio consulente dopo l'intervento chirurgico con l'installazione dei tre by-pass coronarici permaneva un quadro patologico grave e rinviando per il resto alla relazione esistente in atti, rinvio non ammissibile secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 26 novembre 1997 n. 11857). Passando all'esame del ricorso incidentale, con l'unico motivo proposto l'Amministrazione denuncia l'omessa motivazione della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale si è limitato a rigettare l'appello incidentale, enunciando tale 10 statuizione soltanto nel dispositivo, senza spiegare le ragioni in base alle quali è pervenuto a quella conclusione. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata dopo avere rilevato, nella sua parte iniziale, la ammissibilità dell'appello del Ministero proposto con ricorso in via principale, ma il termine per entro l'impugnazione incidentale, ha rigettato anche tale gravame con statuizione riportata solo nel dispositivo e senza che nella parte motivazionale sia indicata alcuna argomentazione che sorregga la decisione adottata sulla questione oggetto della impugnazione incidentale: se cioè l'età di LI LU, che secondo il Ministero al momento della decorrenza (fissata per il ripristino) della pensione era superiore ai sessantacinque anni, ma che in sentenza è però priva di qualsiasi verifica, fosse ostativa (o meno) rispetto al beneficio. Tale accertamento è infatti determinante, poiché a norma dell'art. 19 della legge 30 marzo 1971 n. 118, in sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli artt. 12 e 13 della medesima legge, i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di sessantacinque 11 anni, sono ammessi al godimento della pensione sociale erogata dall'INPS e tale ammissione ha (secondo quanto rilevato da questa Corte, V. da ultimo Sezioni Unite 9 agosto 2001 n. 10972) carattere automatico e prescinde dall'accertamento, da parte di detto Istituto, della rivalutazione della posizione patrimoniale dell'assistito. La sentenza impugnata va perciò cassata in relazione al ricorso accolto, e la causa deve essere rimessa ad altro giudice per nuovo esame. Il giudice designato provvederà inoltre alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso incidentale e rigetta quello principale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2002. Il Consigliere est. Il Presidente D не CAN 1. The 12.