Sentenza 13 novembre 1998
Massime • 1
L'istanza di revisione del processo, presentata al Direttore della Casa circondariale presso cui il condannato si trova recluso, deve ritenersi come se fosse efficacemente ricevuta dalla competente autorità giudiziaria e quindi pienamente ammissibile, a norma dell'art. 123 cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. La responsabilità dell'appaltatore nei lavori condominialiFrancaviglia Rosa · https://www.diritto.it/ · 15 settembre 2004
In materia di responsabilità dell' appaltatore e del direttore dei lavori per vizi e difformità delle opere oggetto del contratto di appalto, la giurisprudenza della S.C. ha enucleato una serie di principi sulla scorta dei riferimenti codicistici di cui agli artt. 1662, 1667, 1668 e 1669 c.c.. Detti principi, applicabili sia agli appalti pubblici che a quelli privati, assumono particolare rilievo laddove si verta in ipotesi di contratto di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria in cui la parte committente sia un condominio in persona del legale rappresentante pro tempore, ossia l' amministratore. In tal caso, la Cassazione ha contemplato la possibilità dell' azione diretta del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/1998, n. 3239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3239 |
| Data del deposito : | 13 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Mauro Domenico LOSAPIO Presidente del 13/11/98
1) Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere SENTENZA
2. " Antonio SPAGNUOLO Consigliere N. 3239
3. " Paolo SEPE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Vincenzo ROMIS REL. Consigliere N. 18499/98
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA TO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di Milano in data 7/11/1998;
udita la relazione svolta dal Consigliere dr. Romis;
lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
La Corte d'Appello di Milano, con ordinanza del 7/1/1998, rigettava l'istanza con la quale NA TO aveva chiesto la revisione di un procedimento penale a suo carico definito con sentenza di condanna passata in giudicato. La Corte di merito osservava che l'istanza non era stata presentata in Cancelleria (rilevando che il NA, pur se detenuto, vi avrebbe potuto provvedere a mezzo del difensore conferendogli procura speciale) e non era stata corredata dalla copia autentica della sentenza di condanna oggetto dell'istanza.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il NA denunciando violazione di legge, e deducendo due motivi di censura: 1) la Corte d'Appello avrebbe dovuto ritenere pienamente osservate le formalità relative alla presentazione dell'istanza di revisione, essendo stata l'istanza stessa presentata da esso NA personalmente al Direttore del Carcere ove si trovava detenuto;
2) la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare l'istanza di revisione quanto meno in relazione all'ipotesi di cui alla lettera c) dell'art. 630 c.p.p. che non comporta l'obbligo di allegare copia autentica della sentenza oggetto dell'istanza di revisione. Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto. Quanto al primo motivo, effettivamente la Corte d'Appello di Milano ha errato nel ritenere inammissibile l'istanza di revisione "de qua" per l'inosservanza delle formalità previste dalla legge non essendo stata l'istanza stessa depositata nella Cancelleria della Corte medesima;
ed invero, il NA era detenuto e presentò l'istanza di revisione al Direttore della Casa Circondariale di Lecce in cui si trovava ristretto: orbene, l'art. 123 c.p.p. prevede espressamente che le impugnazioni, le dichiarazioni e le richieste presentate dal detenuto al Direttore dell'istituto penitenziario "hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria". Ne consegue che l'istanza di revisione del NA, in forza della norma appena citata, deve ritenersi come ricevuta direttamente dalla competente autorità giudiziaria e quindi, sotto tale aspetto, non presenta profili di inammissibilità.
Passando all'esame del secondo motivo di censura, osserva il Collegio che il rilievo della Corte territoriale, circa la mancata allegazione da parte dell'interessato di copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna, è fondato solo in relazione alla richiesta di revisione avanzata con riferimento all'ipotesi prevista dalla lettera "d" del comma primo dell'art. 630 c.p.p., e, limitatamente a tale aspetto, a ragione è stata ritenuta inammissibile l'istanza proposta;
tuttavia la richiesta di revisione era stata avanzata dal NA anche in relazione all'ipotesi sub "c" di detta norma, ipotesi per la quale non è previsto l'obbligo di allegare copia autentica della sentenza oggetto dell'istanza di revisione, per cui la Corte di merito ha errato nell'omettere di valutare la proposta istanza in relazione a quest'ultima ipotesi.
L'impugnata ordinanza deve essere pertanto annullata senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Milano per il seguito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Milano per il seguito.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 1999