Sentenza 18 ottobre 2000
Massime • 1
In tema di responsabilità da sinistri stradali, il conducente favorito dal diritto di precedenza deve comunque non abusarne, non trattandosi di un diritto assoluto e tale da consentire una condotta di guida negligente e pericolosa per gli altri utenti della strada, anche se eventualmente in colpa; ne deriva che anche nelle ipotesi in cui il semaforo verde consente la marcia, l'automobilista deve accertarsi della eventuale presenza, anche colpevole, di pedoni che si attardino nell'attraversamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/10/2000, n. 12789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12789 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIOLETTI GIOVANNI - Presidente - del 18/10/2000
1. Dott. LISCIOTTO FRANCESCO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. OLIVIERI RENATO - Consigliere - N. 1823
3. Dott. TATOZZI GIANFRANCO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. COLARUSSO VINCENZO - Consigliere - N. 042553/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA UI N. IL 25/09/1957
avverso sentenza del 28/06/1999 CORTE APPELLO di TORINO Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLARUSSO VINCENZO
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avv. Gen. Dott. V. Galgano che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Miano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AT DO era tratto al giudizio del Pretore di Torino per rispondere del reato di lesioni colpose gravi in danno di CO PE che egli, alla guida della sua Volvo, aveva investito mentre costui attraversava la strada a piedi avendo il semaforo col verde per la sua direzione.
Il AT era condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni ritenuto il concorso di colpa della persona offesa.
Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello la P. Civile, il PG in relazione al riconosciuto concorso di colpa ed la P.C. anche per la misura della provvisionale.
Nell'appello dell'imputato si contestava in toto la responsabilità sostenendosi che l'auto procedeva col verde al semaforo ed a velocità moderata e che non aveva potuto evitare l'investimento del pedone, che attraversava col rosso, anche perché coperto sulla sinistra da altra auto che era riuscita ad arrestare la marcia.
La Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna escludendo, peraltro, il concorso di colpa della P.O. La Corte nel ricostruire l'incidente ha ritenuto probabile che il CO avesse iniziato l'attraversamento col semaforo verde e che non avesse fatto in tempo a terminarlo anche a causa dell'età avanzata (la P.O. contava all'epoca del fatto 92 anni) e che il AT avesse comunque l'obbligo, approssimandosi all'incrocio, di assicurarsi elle noti vi fossero pedoni ritardatari ed in ogni caso consentire a costoro di completare l'attraversamento.
L'esclusione del concorso di colpa ha indotto altresì la Corte di Appello ad aumentare l'importo della provvisionale. L'imputato ricorre per cassazione con cinque motivi. Nel primo lamenta che la Corte d Appello non abbia dichiarato inammissibile l'appello del Procuratore Generale che era stato proposto per finalità esclusivamente privatistiche. L'eccezione proposta dalla difesa non aveva trovato puntale motivazione. Nel secondo motivo lamenta come la Corte non avesse recepito i dati peritali nella ricostruzione della dinamica del sinistro in ordine al quale aveva formulato mere - e, peraltro, contraddittorie ipotesi - senza indicare quale fosse stata la condotta colposa dell'automobilista e quale quella resa obbligatoria delle regole di prudenza.
Nel terzo motivo si lamenta difetto di motivazione quanto alla esclusione del concorso di colpa e nel quarto che, nonostante le valutazioni critiche circa la condotta del pedone, non fosse stato adeguatamente mitigato il trattamento sanzionatorio. Del tutto immotivata viene ritenuta nel quinto motivo l'aumento della provvisionale nonostante le censure rivolte al comportamento della P.O. ed in mancanza di una quantificazione del danno che, dal Pretore, era stata rimessa al giudice civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve il Collegio preliminarmente dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto dal PG avverso la sentenza di primo grado. Dall'attenta lettura del motivo di gravame emerge con evidenza che la doglianza del PG riguardava il concorso di colpa unicamente sotto il solo profilo civilistico e senza il benché minimo riferimento alla sua influenza sul trattamento sanzionatorio, per cui deve ritenersi che la Parte Pubblica appellante non fosse legittimata alla relativa doglianza.
È bene sottolineare che la inammissibilità viene dichiarata da questa Corte di ufficio, in base al disposto dell'art. 591 c.p.p., essendo stata comunque rilevata nonostante che l'imputato sia carente di interesse rispetto al primo motivo nel quale viene segnalato il difetto originario della impugnazione del PG.
Ed, invero, quanto al primo motivo di ricorso l'imputato è carente di interesse a dedurre la inammissibilità della impugnazione del PG avverso la sentenza di primo grado posto che dalla sentenza impugnata risulta con ogni evidenza che il concorso di colpa della persona offesa è stato dalla Corte di Appello ritenuto insussistente a seguito dello specifico motivo di appello della Parte Civile. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso dell'imputato possono, per la loro stretta connessione, essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati.
Nonostante la difficoltà di lettura delle sentenza impugnata, derivanti non solo dalla grafia ma anche dal periodare e da una tecnica espositiva contorta e di difficile intellegibilità, la sentenza stessa - se attentamente vagliata nel suo complesso e con l'ausilio di quella di primo grado, espressamente condivisa dalla Corte di Appello (pag. 11) - riesce a fornire con sufficiente chiarezza la propria ricostruzione dinamica dei fatti ed una adeguata e condivisibile ratio decidendi.
I giudici di appello, infatti, hanno ritenuto che il pedone (ultranovantenne) abbia iniziato l'attraversamento dell'incrocio col semaforo che segnava. per lui, il verde e che, poi, vuoi per la lunghezza del percorso (53 metri) vuoi anche per la lentezza del passo dovuta all'eta, non sia riuscito a guadagnare in tempo il marciapiedi opposto ed anzi, si sia trovato, all'accendersi della luce verde per i veicoli (dopo 29 secondi), quasi nel mezzo dell'incrocio avendo percorso solo trenta metri.
Si tratta di una ricostruzione del tutto adeguata della dinamica delle condotte dei soggetti coinvolti nell'incidente che, come tale, non essendo affetta da illogicità manifesta non può essere censurata in questa sede.
Sulla base delle accertate premesse di fatto i giudici di merito hanno, ad avviso del Collegio, individuato la colpa del conducente il quale, sebbene avesse a quel punto il diritto di precedenza, era obbligato, anche per la conformazione e l'ampiezza dell'incrocio, ad accertarsi che non vi fossero pedoni ancora in fase di attraversamento ed procedere con cautela consentendo a questi eventualmente di raggiungere il marciapiedi, tanto più che l'imputato aveva la visuale coperta alla sua sinistra da altra auto. Ebbene, il Collegio osserva che correttamente viene affermata la sussistenza della colpa nel caso in cui un automobilista, nell'accingersi ad attraversare un incrocio molto ampio subito dopo che la luce semaforica verde gli abbia consentito la ripresa della marcia, abusi del diritto di precedenza omettendo, per ciò stesso, qualsiasi cautela, tanto più quando non abbia la visuale completamente libera da entrambi i lati e dovendosi comunque accertare se qualche pedone, anche colpevolmente, non sia riuscito a completare l'attraversamento ed essendo suo obbligo, in tal caso, di consentire al pedone attardandosi di guadagnare la sicurezza del marciapiede opposto.
Il diritto di precedenza, infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non è mai assoluto e non autorizza una condotta di guida negligente ed oggettivamente pericolosa per la sicurezza degli altri utenti della strada che anche eventualmente per colpa, possono interferire nella direttrice di marcia del veicolo privilegiato.
Da queste premesse discende, altresi, anche la corretta graduazione della colpa (attribuita, in riforma della sentenza di primo grado, dai giudici di appello al solo automobilista con esclusione, quindi, di ogni profilo di colpa nella condotta del pedone investito) che - allo stesso modo della ricostruzione del fatto generatore del danno ed della valutazione della condotta sotto il profilo della colpa e del nesso causale integra un ulteriore giudizio di fatto censurabile in sede di legittimità non per gli apprezzamenti di merito di cui si sostanzia ma solo per la inadeguatezza logica del procedimento razionale posto a base della conclusione sul punto,
Non è ammissibile neppure la censura relativa alla adeguatezza del giudizio di comparazione e del trattamento sanzionatorio che si basa su una presunta (ma non presente nella sentenza) valutazione critica da parte della Corte del comportamento del pedone. Quanto all'ultimo motivo il Collegio osserva che, potendo il giudice di appello concedere di ufficio la provvisionale anche senza specifico gravame della parte civile (cfr. ex multis: Cass. Sez. 4^ 20.3.1975 n. 3115, Cass. Sez. 6^ n. 150092/81; Sez. 4^ 7.12.1979 n. 5070, RV 142141; Sez. 4^ 4.8.1981 n, 7867 RV 150092 Sez. 1^ 20.4.1979 n. 3848 RV 141815), può altrettanto modificare in aumento l'importo della stessa (Cass. 3^, 29/7/83 n. 7108 RV 160052). Nella specie, peraltro. la doglianza del ricorrente non si incentra sulla legittimità dell'esercizio di tale potere officioso ma denuncia il difetto di motivazione sul punto, difetto che al contrario, non sussiste essendo la relativa statuizione di merito adeguatamente fondata sull'esclusione del concorso di colpa della vittima a sull'età molto avanzata della stessa.
Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali ed al rimborso delle spese sopportate dalla Parte Civile, liquidate come nel dispositivo,
P.Q.M.
La Corte di Cassazione - Sezione quarta penale - dichiara inammissibile l'appello del PG avverso la sentenza di primo grado. Rigetta il ricorso dell'imputato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese in favore della Parte Civile che liquida in complessive L.
3.480.000 di cui L.
3.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2000