Sentenza 8 febbraio 2001
Massime • 1
Non dà luogo a violazione del principio di immutabilità del giudice, stabilito dall'art.525, comma 2, c.p.p., il fatto che, disposta dal giudice d'appello, subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, questa sia stata poi effettuata da collegio diversamente composto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2001, n. 13584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13584 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARIO SOSSI - Presidente - del 08/02/2001
1. Dott. CAMILLO LOSANA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PAOLO BARDOVAGNI - Consigliere - N. 238
3. Dott. PIERO MOCALI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANNA MABELLINI - Consigliere - N. 35479/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA CH, n. 31/10/1961
avverso la sentenza 26/04/2000 della Corte Militare d'appello sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mabellini Anna sentite le conclusioni del P.G. Dott. Francesco Bonagura, che chiede annullamento con rinvio in relazione al secondo motivo del ricorso Oggetto del ricorso e motivi della decisione
1 - Con sentenza 26.4.2000 la Corte Militare d'Appello, in riforma della sentenza 7.55.99 del Tribunale Militare di Napoli che aveva mandato assolto RT MI dalla imputazione di truffa militare pluriaggravata, lo dichiarava colpevole di tale reato e con attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione militare, con i benefici di legge. La truffa era ritenuta per avere il RT fatto apparire all'Amministrazione militare, ai fini del rimborso, la consumazione di pasti presso l'Hotel Principe di Taranto, in realtà non consumati, come secondo la Corte d'Appello risultava dalle schede di detto esercizio acquisite, nelle quali la firma del RT risultava in corrispondenza soltanto di alcuno dei pasti denunciati. L'accordo truffaldino emergeva anche da altre schede recanti la dizione "non mangiato, da fatturare"; e dalla circostanza che non era pensabile che il RT, il quale risiedeva a Boscoreale in provincia di Napoli, ed era stato inviato a Taranto per frequentare un corso che iniziava il lunedì mattina e terminava alle ore 13 del venerdì, durante i due mesi e sei giorni di tale impegno non si fosse mai spostato da Taranto ed avesse lì consumato tutti i pasti del periodo. Negava valesse a scagionarlo l'assegno a sua firma prodotto in udienza, che non copriva tutto l'ammontare di cui era stato chiesto il rimborso, e che era intestato ad altra struttura, l'Hotel President.
2 - Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del RT per i seguenti motivi.
1) Violazione dell'art. 525 c. 2 c.p.p., perché alla prima udienza d'appello, dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, era stata disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, attuata alle udienze successive davanti ad un collegio completamente cambiato.
2) Violazione dell'art. 178 lett. c) c.p., perché non era stato tenuto in alcuna considerazione il documentato impedimento del difensore a comparire all'udienza del 29.3.2000.
3) Violazione dell'art. 234 c.p.m.p. e illogicità della motivazione, per essersi tenuto conto di schede prive di rilevanza, tra le quali alcune, quelle con la dizione "non mangiato da fatturare", relative ad altro militare, e per non aver considerato, a proposito dell'assegno intestato all'Hotel President, che detta struttura appartiene alla stessa società alla quale fa capo l'Hotel Principe. Deduce altresì la irrilevanza della durata della sua permanenza ininterrotta a Taranto, dalla quale non è consentito trarre indizi di colpevolezza.
Deduce altresì l'irrilevanza della ininterrotta permanenza del RT a Taranto, dalla quale non è consentito trarre indizi di colpevolezza.
3 - Il primo motivo è infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che la nullità prevista dall'art. 525 c. 2 c.p.p. non può essere ravvisata nella deliberazione di una sentenza da parte di un giudice diverso da quello che ha partecipato agli atti introduttivi del dibattimento, incidendo il divieto di mutamento delle persone dei giudicanti solo dal momento dell'inizio dibattimento in senso proprio (Cass. Sez. 5^, 12.2.99, Pagani, RV 212353; Sez. 4^, 13.9.96, Buscioni, RV. 206456), con particolare riferimento all'istruttoria dibattimentale, che deve svolgersi avanti agli stessi magistrati (Cass. Sez. 6^, 24.6.98, Fusco, RV. 211568; Sez. 1^, 5.10.98, Lo Porto, RV. 211796; Sez. 2^, 1.7.98, Silvestri, RV.211659; Sez. 3^, 14.7.97, Manna, RV. 208950). Il problema del mutamento della persona del giudice intervenuto tra l'ordinanza ammissiva delle prove e l'inizio dell'istruttoria dibattimentale, in un momento quindi successivo alla dichiarazione di apertura del dibattimento prevista dall'art. 492 c.p.p. ma anteriore all'inizio dell'attività istruttoria che si svolga in conformità all'ordinanza ammissiva delle prove senza che le parti propongano eccezioni, è stato risolto nel senso di escludere che si sia verificata nullità ai sensi dell'art. 525 c. 2 c.p.p., in conseguenza della implicita autonoma conferma da parte del nuovo giudice delle prove proposte, e in presenza di una nullità relativa - l'assenza di una nuova richiesta - sanata dall'assenza di eccezioni sul punto (Cass. Sez. 1^, 29.12.95, Saccomanno, RV. 203141, in tema di prova testimoniale;
Sez. 1^, 16.7.99, Capitani, RV. 213921, in tema di perizia). Il caso in esame, caratterizzato da rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta in appello dalla un giudice collegiale, ed attuata da un giudice diversamente costituito senza alcuna eccezione delle parti, deve essere risolto in conformità ai principi sopra enunciati, con esclusione di nullità ex art. 525 c. 2 c.p.p., ravvisandosi nella attuata rinnovazione dibattimentale l'implicito autonomo accoglimento della domanda relativa da parte del secondo collegio investito della causa, senza alcuna violazione del principio della immutabilità del giudice nell'ambito del dibattimento in senso proprio.
Il secondo motivo è palesemente infondato. Dal verbale dell'udienza del 29.3.200 risulta che "l'avv. Menichetti ha fatto pervenire documentazione attestante le su precarie condizioni di salute, ma è presente in sua sostituzione l'avv. Roberto Guidetti per consentire l'audizione dei testi presenti". Sentiti i testi, l'udienza venne rinviata al 26.4.2000, nel corso della quale l'avv. Menichetti, presente, presentò regolarmente le proprie conclusioni. La mancata proposizione di una istanza di rinvio, e l'accertata presenza di un sostituto processuale, evidenziano l'assenza di qualsiasi violazione degli artt. 420 ter e 178 c.p.p. lamentata dalla difesa. Il terzo motivo è palesemente infondato per quanto concerne la eccepita violazione dell'art. 234 c.p.p., in mancanza di doglianze specifiche sulla regolare acquisizione dei documenti agli atti;
per il resto si articola in argomentazioni di merito inammissibili in questa sede, che non toccano la logicità del ragionamento con il quale la Corte militare d'appello ha tratto il giudizio di colpevolezza dagli elementi istruttori disponibili. Il ricorso deve essere quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2001