Sentenza 1 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2002, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
01 3 11/ 02 REPUBBLICA ITALIANA Ogg.: Lavoro LA CO E SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 5404/99 Cron. N. 3610 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1.Dott. Vincenzo Mileo -Presidente- ' Fabrizio Miani Canevari -Consigliere- 2. " Ud.5.10.2001 3.66 Francesco Antonio Maiorano -Consigliere- "C4. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- r5. Saverio Toffoli -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA ER FE, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Boschetto 68, presso lo studio dell'Avv. Anna Pirrongelli, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso disgiuntamente e congiuntamente all'Avv. Roberto Corbetta del foro di Milano 3790 Ricorrente
CONTRO
SIAE- Società Italiana degli autori ed Editori, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore dott. Luciano Villevieille Bideri, rappresentata e difeso, anche disgiuntamente, 2 in virtù di mandato speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti Antonio Tomaselli, Maria Grazia Deledda e Luisa Vullo, eletti- vamente domiciliata in Roma presso i medesimi avvocati, Fun- zione Legale SIAE, Viale della Letteratura 30 Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 135/98 del Tribunale del La- voro di Pavia del 26.2.1998/28.4.1998 nella causa iscritta al n. 778 del R.G. anno 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5.10.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
uditi l'Avv. Roberto Corbetta per il ricorrente e l'Avv. Luisa Vullo per la parte resistente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore del Lavoro di Milano con sentenza del 12.2.1992 con- dannava la SIAE al pagamento a favore di FE IV della complessiva somma di £. 82.788.502 per differenze retributive relative all'inquadramento del dipendente nel livello superiore di grado terzo. Proposto gravame da parte dell'IV, il quale chiedeva che gli venisse riconosciuta l'indennità integrativa di scatto prevista dall'art. 1 della legge n. 336/1970 e che la rivalutazione e gli in- teressi sugli importi, riconosciuti dal Pretore per differenze re- tributive, venissero calcolati al lordo e non al netto delle rite- 3 nute fiscali e previdenziali, il Tribunale di Milano, con sentenza 29.1.1994 rigettava l'appello. A seguito di ricorso dello stesso IV questa Corte con sen- tenza n. 4534 del 16.5.1996 cassava la decisione del Tribunale di Milano con rinvio della causa davanti al Tribunale di Pavia e con enunciazione del seguente principio di diritto: "La sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro deve riconoscere la rivalutazione monetaria e gli interessi sulle somme rivalutate, ai sensi del terzo comma dell'art. 429 CPC, al lordo delle ritenute fiscali e contributive”. La causa veniva riassunta dinanzi al Tribunale di Pavia, che, all'esito di consulenza tecnica di ufficio ammessa ai fini della ri- ་ del credito, con sentenza del determinazione 26.2.1998/28.4.1998, in parziale riforma della decisione del Pretore di Milano del 12.2.1992, condannava la SIAE al paga- mento in favore dell'IV dell'ulteriore somma, oltre a quanto riconosciuto dall'anzidetto Pretore, di £. 22.380.147, ed interessi e rivalutazione dal 30.11.1997 al saldo. In particolare il Tribunale di Pavia condivideva pienamente le conclusioni del consulente tecnico di ufficio riguardanti il crite- rio dei pagamenti fatti dalla SIAE in corso di causa nonché la contabilizzazione degli acconti e la congruità delle ritenute fi- scali e previdenziali. L'IV ricorre per cassazione con unico articolato motivo, al quale resiste la SIAE con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso il ricorrente denuncia violazione dell'art. 360 n. 3 e n. 5 CPC, in relazione all'erronea applicazio- ne del principio di diritto statuito con la sentenza di rinvio e de- gli artt. 19, 23 legge n. 218 del 1952, 1193, 1994 C.C., nonché ntivazione erronea ed insufficiente sui punti decisivi della controversia. L'IV osserva che il Tribunale di Pavia,nel dare esecuzione alla sentenza di rinvio, ha adottato criteri di calcolo e di imputa- zione, relativamente agli acconti ricevuti dal ricorrente, che ap- paiono estranei al principio di diritto e che non reggono al con- trollo di legittimità. In particolare rileva che il Tribunale ha detratto dalle somme (maturate per differenze retributive, rivalutazione ed interessi) i due acconti percepiti rivalutandoli al lordo delle ritenute, ma co- sì facendo non ha rispettato il principio fissato dalla Cassazione, in quanto gli acconti avrebbero dovuto essere detratti al netto delle ritenute. Il ricorrente lamenta, inoltre, un'errata applicazione delle rite- nute previdenziali, in considerazione del fatto che il datore di la- voro, il quale non abbia provveduto al pagamento dei contributi, è da considerare debitore esclusivo degli stessi contributi anche per la quota a carico del lavoratore. L'IV si duole ancora del fatto che la SIAE non avrebbe for- nito alcuna prova della congruità delle ritenute per l'importo di £.
9.983.007 in data 13.1.1983 e per £.
5.534.899 in data 5 7.9.1983 Il ricorrente lamenta, infine, l'erronea imputazione degli acconti prima al capitale, mentre secondo la regola generale di cui all'art. 1194 Cod. Civ., l'imputazione avrebbe dovuto riguardare prima gli interessi e poi il capitale o, in via subordinata, avrebbe dovuto essere fatta proporzionalmente sul capitale rivalutato e sugli interessi e non, come avvenuto, prima sul solo capitale. I rilievi così formulati sono privi di pregio e vanno disattesi. Il Tribunale di Pavia, alla luce del principio di diritto enunciato da questa Corte nella richiamata sentenza n. 4534 del 1996, ha effettuato accertamenti di fatto avvalendosi della consulenza tec- nica di ufficio, la quale ha ricostruito i crediti spettanti al lordo all'IV. A tali accertamenti, fondati sulle risultanze peritali e congrua- mente motivati, la parte ricorrente ha contrapposto una sua rico- struzione, non ammissibile in sede di legittimità (in questo senso Cass. sentenza n. 3928 del 31 marzo 2000; Cass. sentenza n. 11121 del 6 ottobre 1999; Cass. sentenza n. 277 del 28 aprile 1999). Sempre alla luce dell'anzidetto principio di diritto sono precluse in sede di legittimità le ulteriori questioni sollevate dal ricorrente con riguardo alla congruità delle ritenute fiscali e relative ali- quote applicate nonché delle ritenute previdenziali. Neppure possono trovare ingresso in questa sede le doglianze concernenti i criteri di imputazione degli acconti al capitale, che 6 riguardavano, per il primo pagamento, le somme riconosciute dall'ordinanza del Pretore di Milano in data 16.11.1982, e per il secondo pagamento si riferivano agli importi risultanti dalla sen- tenza dello stesso Pretore del 12.2.1992, come accertato dal Tri- bunale di Pavia con valutazione di fatto che si sottrae alla co- gnizione di questa Corte. In conclusione in base alle svolte considerazioni il ricorso va ri- gettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano a favore della SIAE come da dispositivo.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in £.19 900 (€ 10,28) 19 900 oltre (€ 2065,83) £.
4.000.000 per onorario. Così deciso in Roma addì 5 ottobre 2001 Il Presidente : Il Consigliere relatore estensore;
Vincenzo Miles Alessandro be Neusi Sill e IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 21 FEB. 2002 I D oggi, , SSA O LL 0 IL CANCELLIERE A 1 O , T . B 3 T I 3 ESA R 5 D 'A . SP A L T N L I S E N O 3 D P G -7 I O S IM -8 N A 1 E A D 1 S D , E I E E A O T G TR N O E G T IS ES E IT G L IR E R A D L L O E D