Sentenza 17 febbraio 2012
Massime • 1
Qualora, nella fase del giudizio, ricorrendone le condizioni, venga emessa un'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare a norma dell'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., tale provvedimento esplica i suoi effetti per tutta la durata del giudizio, anche se nel corso del dibattimento sia stata stralciata la posizione relativa ad alcuni imputati. Ne consegue che anche nel caso di separazione dei processi l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare si estende automaticamente al processo in corso derivante dallo stralcio, sempre che persistano le condizioni relative alla complessità del dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2012, n. 19510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19510 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DAVIGO Piercamillo - Presidente - del 17/02/2012
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 347
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 46290/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari;
avverso l'ordinanza n. 683/2011 del Tribunale di Bari, sez. Riesame in data 24 ottobre 2011;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giovanni Diotallevi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
sentito l'avv.to Chiusolo SS del foro di Bari, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 24 ottobre 2011, con la quale il Tribunale di Bari, sez. Riesame, in accoglimento dell'appello proposto ex art. 310 c.p.p. da ON CO, avverso l'ordinanza del 24 maggio 2011 dalla Corte d'appello di Bari, con la quale era stata disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304 c.p.p., ha annullata la predetta ordinanza, e, per l'effetto, ha ordinato l'immediata rimessione in libertà dell'imputato ON SS se non detenuto per altra causa A sostegno dell'impugnazione il ricorrente ha dedotto:
a) Violazione di legge (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b);
inosservaza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 304 c.p.p.. b) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione. Il Procuratore ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in quanto dagli atti emergerebbe chiaramente che con ordinanza assunta in data 12 aprile 2011 la Corte d'appello di Bari, alla prima udienza del relativo processo, alla presenza dell'imputato ricorrente e del suo difensore di fiducia, preso atto delle richieste dei difensori per il differimento della discussione in considerazione dell'ora tarda, della complessità dei reati contestati e del numero degli imputati, e del parere favorevole del P.G. alla richiesta, purché fossero sospesi i termini di decorrenza della custodia cautelare, valutate le diversità delle posizioni processuali, la complessità del processo e l'opportunità che la discussione fosse necessariamente frazionata, rinviava all'udienza del 24 maggio 2011 disponendo la sospensione della decorrenza dei termini di custodia cautelare. La Corte richiamò la sospensione dei termini della custodia cautelare anche all'udienza del 24 maggio 2011, rinviando poi all'udienza del 12 luglio 2011, ove pronunciò la sentenza confermando la sentenza di primo grado.
Ciò premesso, sottolinea il p.m. ricorrente, il TDL ha annullato l'ordinanza del 24 maggio 2011, in quanto ha ritenuto che la procedura richiamata nella stessa udienza, relativa alla sospensione dei termini di custodia cautelare, non fosse stata attivata su richiesta del p.m. e in assenza di qualsiasi istanza di proroga termini.
In realtà, secondo il p.m. ricorrente, nessuna istanza doveva essere formulata all'udienza del 24 maggio 2011; tale istanza venne utilmente e correttamente avanzata all'udienza del 12 aprile 2011, alla presenza di tutti gli imputati e del loro collegio difensivo, e venne accolta dalla Corte, che, in aderenza alla richiesta di rinvio formulata dai difensori degli imputati, sottolineò l'ora tarda e inoltre la complessità dei reati contestati e il numero degli imputati. Valutando inoltre la complessità del dibattimento in relazione alla richiesta di sospensione dei termini di custodia cautelare, i giudici del merito evidenziarono la necessità dello svolgimento della discussione con modalità necessariamente frazionate, circostanza che giustificava l'accoglimento della richiesta di sospensione e il conseguente rinvio all'udienza del 24 maggio 2011. Sottolinea ancora il p.m. ricorrente che, sulla base di queste premesse, all'esito dell'udienza del 24 maggio 2011, la corte dispose un ulteriore rinvio, non essendo state ultimate le arringhe difensive, ribadendo la sospensione dei termini di custodia cautelare, nonostante si dovesse ritenere operante, sino al termine del dibattimento, il primo provvedimento di sospensione disposto appunto all'udienza del 12 aprile 2011; ne' potrebbe ritenersi integrata la circostanza, che pure sembrerebbe essere stata tenuta in considerazione del TDL e cioè che in occasione del secondo rinvio non sarebbero stati sentiti i difensori e lo stesso p.m di udienza, da cui sarebbe dovuta partire la richiesta. In realtà anche tale provvedimento intervenne alla presenza oltre che, ovviamente, del rappresentante della Procura Generale, degli imputati e dei loro difensori di fiducia con la conseguenza che deve ritenersi rispettato il contraddittorio delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La giurisprudenza è assolutamente costante nel ritenere, con l'autorevole avallo delle Sezioni Unite, che la sospensione dei termini della custodia cautelare disposta ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 2, per la particolare complessità del dibattimento,
non è limitata ai soli giorni in cui si tengono le udienze o si delibera la sentenza, ma si estende all'intero periodo, comprensivo quindi degli intervalli (cosiddetti "tempi morti") tra un'udienza e l'altra (Sez. U., 19 giugno 1996, n. 17, C.E.D. Cass. 205337), principio ribadito successivamente in modo costante (Sez. 1, 25 settembre 1997, n. 5302 C.E.D. Cass. 208729; Sez. 1, 20 aprilel999, n. 3102, C.E.D. Cass. 214573; Sez. 6, 16 luglio 2008, n. 34693, C.E.D. Cass. 240709). Conseguentemente è stato ritenuto che, qualora nella fase del giudizio, ricorrendone le condizioni, venga emessa un'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare a norma dell'art. 304 c.p.p., comma 2, tale provvedimento esplica i suoi effetti per tutta la durata del giudizio, anche se nel corso del dibattimento sia stata stralciata la posizione relativa ad alcuni imputati. Ne consegue che anche nel caso di separazione dei processi l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare si estende automaticamente al processo in corso derivante dallo stralcio, sempre che persistano le condizioni relative alla complessità del dibattimento (Sez. 1, 12 gennaio 1998, n. 93, C.E.D. Cass., n. 209888). Non vi era dunque alcuna necessità che la Corte d'appello di Bari disponesse nuovamente la sospensione dei termini di custodia cautelare all'udienza del 24 maggio 2011, dovendosi ritenere ancora operante, sino al termine del dibattimento, la sospensione disposta all'esito della precedente udienza del 12 aprile 2011. Non può, dunque, correttamente ritenersi che vi sia stata una sospensione, disposta d'ufficio, dei termini di custodia cautelare;
in realtà vi è stata solo la reiterazione espressa di un provvedimento geneticamente adottato all'udienza del 12 aprile 2011, peraltro su sollecitazione di un rinvio richiesto dalle difese, e su cui aveva pienamente interloquito il P.G.; tale provvedimento deve ritenersi essere stato meramente richiamato, nei suoi effetti, e senza alcuna qualità "novativa", anche all'udienza del 24 maggio 2011. L'aver ricordato la piena operatività del precedente provvedimento non integra, dunque, a parere della Corte, alcuna lesione del diritto di difesa, ne' tantomeno rappresenta l'esercizio di un potere ex officio, con pretermissione della necessaria interlocuzione del rappresentante della pubblica accusa;
a prescindere, ovviamente, da ogni ulteriore considerazione in ordine al fatto che nessuna interlocuzione a verbale risulta essere stata sollevata oltre che dal p.m. anche dalle difese. Circostanza che riveste di legittimità l'operato del collegio e al contempo, degrada nel settore dell'irrilevanza ogni interesse collegato agli specifici motivi accolti dal Tribunale del riesame.
3. Si impone dunque l'annullamento del provvedimento senza rinvio.
4. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. c.p.p..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 febbraio 2012. Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2012