Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2012, n. 19510
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Sentenza 17 febbraio 2012

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Qualora, nella fase del giudizio, ricorrendone le condizioni, venga emessa un'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare a norma dell'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., tale provvedimento esplica i suoi effetti per tutta la durata del giudizio, anche se nel corso del dibattimento sia stata stralciata la posizione relativa ad alcuni imputati. Ne consegue che anche nel caso di separazione dei processi l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare si estende automaticamente al processo in corso derivante dallo stralcio, sempre che persistano le condizioni relative alla complessità del dibattimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2012, n. 19510
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19510
    Data del deposito : 17 febbraio 2012

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