Sentenza 9 maggio 2003
Massime • 2
Il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di rapporto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato.
Ai fini dell'accoglimento della domanda di adeguamento della retribuzione, non è preclusiva la circostanza che il lavoratore abbia omesso uno specifico richiamo all'art. 36 Cost., giacché il giudice ha il potere di applicare la suindicata norma costituzionale ancorché non espressamente invocata dal lavoratore, dovendosi la stessa ritenere implicita nella richiesta di adeguamento della retribuzione.
Commentario • 1
- 1. Salario minimo e salario nei Contratti Collettivi NazionaliViceconte Massimo · https://www.diritto.it/ · 2 novembre 2023
E' in corso un acceso dibattito sulla introduzione nel nostro ordinamento giuridico del c.d. “salario minimo”, al quale vogliamo dare il presente contributo. Il salario, più propriamente retribuzione (v.art.2094 c.c.) rappresenta il corrispettivo che spetta al lavoratore a fronte della sua prestazione lavorativa. Il problema della “misura” del salario è, in origine, più un problema economico che giuridico. Per approfondimenti si consiglia il volume: Il lavoro subordinato -Rapporto contrattuale e tutela dei diritti 1. Una breve storia del dibattito sul salario Nella tradizione classica (i.c.d.fisiocratici) si riteneva che “i salari si collocano al livello che concede all'operaio il minimo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2003, n. 7157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7157 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'ANGELO Bruno - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI V. Mario - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - rel. Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso (r.g. 5001/2000) proposto da:
AL TT VA, rappresentato e difeso dall'avv. Santina Bernardi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma piazza Verbano n. 8, giusta procura in calce al "ricorso";
- ricorrente -
contro
S.E.A.T. s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Beretta, Salvatore Trifirò e Giulio Celebrano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via A. Chinotto n. 1, giusta procura a margine del "controricorso e ricorso incidentale";
- controricorrente -
nonché sul ricorso incidentale (r.g. 7445/2000) proposto da:
S.E.A.T. s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata come dinanzi indicato;
- ricorrente incidentale -
contro
AL TT VA, rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato come dinanzi indicato;
- controricorrente in via incidentale - avverso la sentenza del Tribunale di Torino-Sezione Lavoro n. 1961/99 del 14 aprile 1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g.
6/1996).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 novembre 2002 dal Consigliere Dott. Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Santina Bernardi e Giulio Celebrano;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per l'accoglimento del primo e del quarto motivo del ricorso principale e per il rigetto degli altri motivi e del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore-Giudice del Lavoro di Torino TT NI Cardinale conveniva in giudizio la S.E.A.T. s.p.a. esponendo: -) di svolgere attività lavorativa alle dipendenze della SEAT DIVISIONE STET s.p.a. a far tempo dal 2 maggio 1988; -) che il rapporto di lavoro era sempre stato regolato dal c.c.n.l. "dipendenti aziende grafiche editoriali", con attribuzione all'esponente della qualifica di "impiegato di categoria B1"; -) che la società convenuta esercitava attività editoriale editando due testate, denominate "TUTTOCITTÀ" e "PAGINE GIALLE TURISMO"; -) che la propria attività era consistita, sin dall'inizio, nel rivedere i pezzi originali inviati dai collaboratori esterni, provvedendo ad allungarli, tagliarli, correggerli, corredarli di un titolo e ricercare il materiale illustrativo a seconda delle necessità, nonché nello scrivere personalmente dei pezzi servendosi del materiale di archivio o fornito dalla gerarchia redazionale;
-) che il ricorrente, già iscritto all'albo dei giornalisti del Piemonte e della Valle d'Aosta, aveva ottenuto il riconoscimento da parte dell'Ordine dei Giornalisti che l'attività svolta era valida ai fini del praticantato giornalistico e, sostenuti gli esami professionali, era diventato giornalista professionista;
-) che, in data 9 febbraio 1994, aveva richiesto di essere inquadrato e retribuito in base al c.c.n.l. vigente per i giornalisti ma non aveva ottenuto alcuna risposta in merito ed anzi era stato trasferito dalla redazione alla segreteria, ove non aveva svolto più alcuna mansione di editing giornalistico ma si era limitato a raccogliere gli orari di apertura e chiusura dei musei e delle biblioteche ed a catalogare le fotografie di archivio. Tanto premesso, il ricorrente - sostenendo che l'attività della società convenuta consisteva nello svolgimento di una vera e propria attività editoriale, che le mansioni (originariamente) affidategli non differivano per nulla da quelle svolte da qualsiasi redattore addetto ad un giornale o periodico e che le mansioni affidategli dal febbraio 1994 erano dequalificanti rispetto quelle svolte in precedenza - richiedeva all'adito Pretore di condannare la società convenuta ad applicare, con effetto dalla data di assunzione, il c.c.n.l. "giornalisti", condannando, altresì, la stessa al pagamento delle differenze retributive che fossero risultate dovute, da accertarsi in separato giudizio, nonché condannarla ad assegnare al ricorrente le stesse mansioni svolte sino al febbraio 1994, ovvero altre professionalmente analoghe. Nel relativo giudizio si costituiva la società convenuta che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto. Il Giudice del lavoro - dopo avere interrogato le parti e ammesso ed espletato prova testimoniale - accoglieva parzialmente la domanda dichiarando tenuta la convenuta società ad assegnare al ricorrente le mansioni lavorative svolte fino al febbraio 1994 (od altre professionalmente analoghe) e - su appello "principale" del Cardinale e appello incidentale della S.E.A.T. s.p.a. - il Tribunale di Torino (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) respingeva entrambi gli appelli e compensava tra le parti le spese del grado. Per ciò che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: a) "in base a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione anche a ritenere fondata la prospettazione dell'appellante principale - secondo cui l'attività editoriale svolta da controparte è destinata all'informazione e le mansioni assegnate al LI sino al febbraio 1994 avevano carattere giornalistico - la domanda di condanna della società ad applicare il c.c.n.l. giornalisti non potrebbe comunque essere accolta"; b) "parimenti da respingere è la domanda di condanna generica al pagamento delle differenze retributive, in quanto fondata non già sull'art, 36 della Costituzione - mai menzionato dalla difesa del lavoratore -, ma unicamente sull'applicabilità del contratto collettivo dei giornalisti"; c) "dal sopralluogo effettuato presso l'azienda (cfr. verbale di udienza del 23 dicembre 1994) è risultato che le mansioni assegnate al LI sono rivolte alla realizzazione di una banca dati computerizzata, non allo utilizzo di essa in funzione del completamento di un testo determinato, e consiste nella catalogatone delle fotografie già pubblicate sui precedenti fascicoli di 'TUTTO CITTA'' e 'PAGINE GIALLE TURISMO' mediante l'apposizione di una parola chiave di lunghezza predeterminata: all'evidenza si tratta, quindi, di lavoro estremamente ripetitivo e privo di quei margini di creatività e di intervento, seppure limitato, sui testi, che sono propri sia del profilo contrattuale di inquadramento sia delle mansioni svolte in precedenza, in cui il dipendente interveniva sui testi correggendoli o modificandoli a seconda delle necessità e, talvolta, provvedendo alla redazione di pezzi propri".
Per la cassazione di tale sentenza TT NI LI propone ricorso affidato a due motivi, di cui il primo articolato su tre profili.
L'intimata s.p.a. S.E.A.T resiste con controricorso e propone, a sua volta, ricorso incidentale affidato ad un unico complesso motivo, a cui resiste il ricorrente principale con "controricorso al ricorso incidentale".
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Deve essere disposta la riunione dei due ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).
2 - Con il primo motivo del ricorso principale il ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 2070 cod. civ., 36 Cost, 1 della legge n. 69/1963, 1 del d.P.R. n. 153/1963
(con specifico riferimento all'art. 1 del c.c.n.l. 10 gennaio 1959 recepito da tale decreto), nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia - censura la sentenza del Tribunale di Torino: a) "per non avere accertato se era lecita, o discriminante, la scelta dell'impresa di applicare ad alcuni dipendenti un contratto collettivo e uno diverso ad altri o se, viceversa, tutti i dipendenti addetti alla redazione e con mansioni di redattori avevano diritto all'applicazione del c.c.n.l. dei giornalisti secondo la disposizione dell'art. 2070 cod. civ., (in quanto) in questa ipotesi, il principio costituzionale della libertà sindacale non esclude che l'appartenenza ad una determinata categoria professionale, ai fini dell'applicazione di un contratto collettivo post-corporativo, debba pur sempre essere condizionata all'attività effettiva esercitata dall'imprenditore, il quale non può con l'arbitraria contemporanea iscrizione anche ad altre associazioni e/o attraverso la ricezione di altri contratti collettivi pretendere di sottoporre i rapporti di lavoro costituiti con taluni suoi dipendenti a regolamentazioni diverse e meno favorevoli"; b) "per non avere qualificato la prestazione giornalistica secondo il disposto dell'art. 1 della legge n. 69/1963 cit. e dell'art. 1 del c.c.n.l. 10 gennaio 1959 reso esecutivo con d.P.R. n. 153/1961 cit";
c) "per avere ritenuto preclusa la domanda sulle differenze retributive per la mancata invocazione dell'art. 36 Cost.". Con il secondo motivo il ricorrente principale - denunziando "violazione degli artt. 1362 e segg. e 2070 cod. civ. nonché vizio di motivazione" - addebita al Giudice di appello "di avere omesso l'esame del c.c.n.l. dei 'grafici' e, perciò, confuso la normativa predisposta per la regolamentazione delle mansioni dei lavoratori del settore grafico con la parte predisposta per la stampa dei periodici dello stesso c.c.n.l. confondendo, quindi, la figura dell'impiegato di concetto con quella professionale del redattore giornalistico".
Con l'unico motivo del ricorso incidentale la S.E.A.T. s.p.a. - denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ. in relazione al c.c.n.l. di categoria, nonché
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia" - censura la sentenza del Tribunale di Torino "per avere ritenuto dequalificanti le mansioni affidate al LI a seguito della ristrutturazione delle attività redazionali della società, non considerando che i compiti di gestione del materiale iconografico, assegnati allo stesso LI, rientravano perfettamente nell'ambito della relativa categoria B1 del c.c.n.l. 'aziende grafiche editoriali'; infatti ai sensi della declaratoria contrattuale, 'l'operatore redazionale' è anche identificato come colui che 'in base alle specifiche dell'opera, redige didascalie, curando la ricerca iconografica su banche dati interne o esterne dell'azienda'".
3^/a - Il primo motivo del ricorso principale - sviluppato sotto i tre profili dinanzi precisati - si appalesano infondato. Infatti, per quanto concerne il primo profilo, il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte e posto dal Tribunale di Torino a fondamento della propria decisione è, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, del tutto pertinente al caso di specie poiché "dal principio della libertà sindacale, tutelato non soltanto dall'art. 39 Cost., ma anche dal precedente art. 2 poiché il sindacato rientra fra le 'formazioni sociali' ivi previste, deriva l'impossibilità di applicare un contratto collettivo di diritto privato, vale a dire non imposto erga omnes, a persone che non vi abbiano direttamente o indirettamente aderito e che vi sarebbero assoggettate in base a definizioni o delimitazioni autoritative delle categorie professionali: nessuna norma impone oggi la categoria professionale quel strumento coattivo di organizzazione dei datori e dei prestatori di lavoro, anche perche la tesi, secondo cui attraverso l'art. 2070 cod. civ. il contratto collettivo può esplicare efficacia verso soggetti non contraenti o non aderenti, così ponendosi al di fuori della regola generale di inefficacia dell'atto di autonomia privata verso i terzi (art. 1372, secondo comma, cod. civ.), produce una frattura sistematica nell'ordinamento lavoristico, quale si è formato anche attraverso la giurisprudenza di questa Corte" (Cass. Sezioni Unite n. 2665/1997). È, pertanto, da respingere il tentativo del ricorrente di trarre dalla precisazione contenuta nella cennata sentenza - circa la riferibilità ad un contratto collettivo diverso da quello voluto dalle parti quando il secondo preveda una retribuzione "non giusta ex art. 36 Cost." - per escludere l'applicazione del principio generale affermato dalle Sezioni Unite sulla non operatività del primo comma dell'art. 2070 cod. civ. nei confronti della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano dato adesione. Ciò in quanto la precisazione, alla quale il ricorrente impropriamente si riporta, si conforma espressamente al potere giudiziale di riferimento alla clausola contrattuale prevedente la retribuzione sulla base dell'art. 36 Cost., per cui il riferimento al contratto collettivo di categoria non si risolve certo in una meccanica trasposizione delle sue clausole alla disciplina del rapporto di lavoro in questione, ma ha solo un valore orientativo e non serve comunque a realizzare un'assoluta parità di trattamento fra lavoratori che svolgono una cd. analoga attività economica (Cass. n. 294/1975, Cass. n. 1042/1990). Conclusivamente - sul punto della pretesa applicabilità di un diverso contratto collettivo rispetto a quello per il quale il datore di lavoro è obbligato per appartenenza sindacale - la possibilità indicata dalle Sezioni Unite (e impropriamente strumentalizzata dal ricorrente) riguarda solo l'eventualità di fare riferimento ad una diversa disciplina contrattuale come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost. quando sia stata dedotta specificamente la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto collettivo applicato: quindi non è legittimamente ipotizzarle - in relazione ad una pretesa categoria professionale cd. merceologica propria della contrattazione collettiva "corporativa" ex art. 2070 cod. civ. - l'applicabilità di un contratto collettivo di diritto comune "diverso" rispetto a quello per il cui rispetto le parti sono sindacalmente obbligate, bensì è solo possibile operare un mero riferimento a tale contratto collettivo "diverso" per la determinazione della giusta retribuzione ex art. 36 Cost. (Cass. Sezioni Unite n. 2665/1997 cit). 3/b - Al rigetto del primo profilo di censure (di cui al primo motivo di ricorso) si deve collegare la valutazione - per evidente priorità logica - del terzo profilo riguardante la doglianza concernente il mancato accoglimento della domanda delle "differenze retributive":
domanda ritenuta dal Tribunale di Torino "generica in quanto fondata non già sull'art. 36 Cost. - mai menzionato dalla difesa del lavoratore - ma unicamente sull'applicabilità del contratto collettivo dei giornalisti".
In merito a tale statuizione - mentre deve essere corretta ex art. 384, capoverso, cod. proc. civ. l'affermazione incidentale sull'effetto preclusivo all'accoglimento della domanda di adeguamento della retribuzione nel caso di omesso richiamo o menzione all'art. 36 Cost., atteso che il giudice ha il potere di applicare la cennata norma costituzionale ancorché non espressamente invocata dal lavoratore da considerarsi implicita nella richiesta di adeguamento della retribuzione (cfr. Cass. n. 6885/1982, Cass. n. 2439/1974) - è da condividersi il rilievo del Giudice di appello sulla inammissibilità della domanda del LI data la sua genericità per avere l'originario ricorrente richiesto l'applicabilità di un contratto collettivo diverso rispetto a quello applicato al rapporto di lavoro de quo senza l'allegazione e la deduzione della circostanza fattuale per cui la retribuzione prevista dal contratto collettivo applicato nella specie ("c.c.n.l. dei grafici") non avrebbe garantito il rispetto del principio della "giusta retribuzione ex art. 36 Cost." e, invece, la retribuzione fissata dal contratto collettivo "invocato" ("c.c.n.l. dei giornalisti") avrebbe garantito il cennato principio. Alla rilevata genericità caratterizzante inammissibilmente il profilo del motivo in esame, lo stesso si connota per la mancanza di interesse, in quanto il ricorrente non ha dedotto (nè, comunque, indicato) quale concreto ed apprezzabile pregiudizio sarebbe effettivamente derivato dalla decisione impugnata sul "punto" della conferma della retribuzione corrisposta in base al "c.c.n.l. dei grafici" rispetto a quella prevista dal "c.c.n.l. dei giornalisti" (anzitutto, quale fosse la misura dell'una e dell'altra e, specialmente se il trattamento retributivo fissato dal primo contratto fosse realmente di entità inferiore rispetto al trattamento fissato dal secondo) e della concreta inadeguatezza della retribuzione nella specie corrisposta ancorché stabilita sindacalmente.
Pervero, circa la sussistenza dell'interesse a ricorrere, è stata evidenziata la necessità che dalla decisione impugnata possa derivare al ricorrente un concreto ed apprezzabile pregiudizio, costituito questo dal fatto che esso ricorrente attraverso la cassazione della sentenza possa conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile (cfr., ex plurimis, Cass. n. 12653/1992):
possibilità nella specie non specificamente - come si è dinanzi constatato - indicata dal ricorrente.
3^/c - Pure il secondo profilo del primo motivo di ricorso - sulla pretesa errata valutazione, da parte del Tribunale di Torino, dell'attività giornalistica asseritamente svolta dal ricorrente - si caratterizza per l'evidente genericità e, pertanto, appare inammissibile.
A conferma dell'inammissibilità delle censure proposte in chiave di denunziati vizi di motivazione vale sintetim rimarcare, al fine della verifica (negativa) della ricorrenza dei principi pertinenti ai profili essenziali della dedotta impugnativa, che: a) il difetto di motivazione, nel senso d'insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le censure mosse nella specie dal ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati (Cass. n. 2114/95); b) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia (Cass. n. 3928/00) - irregolarità queste che la sentenza impugnata di certo non presenta -; c) per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi - come sicuramente ha fatto il Tribunale di Torino - le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 13342/99). 4^ - Anche il secondo motivo di ricorso si appalesa infondato. In particolare, la censura proposta per vizio di motivazione e omesso esame del "c.c.n.l. dei grafici" si rivela comunque inammissibile poiché la parte, che intende denunziare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nella interpretazione di un contratto da parte del giudice del merito, deve specificare i canoni ermeneutici in concreto violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia da essi discostato, perché, in caso diverso, la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice e la proposta di una diversa valutazione investono il merito delle valutazioni del giudice e sono, perciò, inammissibili in sede di legittimità (Cass. n. 7641/1994). Pervero, l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata, data la natura dei contratti stessi, all'esclusiva competenza del "giudice del merito", le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente: sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono - giova, appunto, ribadirlo - una specifica indicazione (ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la anzidetto violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito) non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dal ricorrente, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (Cass. n. 11053/2000). Più in particolare le cerniate censure debbono essere rigorosamente specifiche con indicazione dei singoli canoni ermeneutici violati e delle ragioni della asserita violazione, mentre le censure riguardanti la motivazione devono riguardare l'obiettiva insufficienza di essa o la contraddittorietà del ragionamento su cui si fonda l'interpretazione accolta, potendo il sindacato di legittimità riguardare esclusivamente la coerenza formale della motivazione, ovvero l'equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa, e non potendosi perciò ritenere idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che - ripetesi - si risolva solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte (Cass. n. 8994/2001). Vizio di inammissibilità a cui non si sottraggono i motivi di ricorso in esame che si fondano sulla contrapposizione tra le statuizioni in motivazione della sentenza impugnata e le mere argomentazioni addotte dal ricorrente, secondo le quali - senza neppure operare un richiamo alle specifiche regole ermeneutiche sancite dagli artt. 1362 e segg. cod. civ. - il Tribunale di Torino avrebbe "omesso ogni indagine circa la effettiva volontà delle parti dello specifico rapporto in ordine alla qualificazione ed alla disciplina del medesimo, non riscontrandosi in sentenza alcuna motivazione, pur necessaria, in quanto l'istruttoria aveva evidenziato la pluralità di attività e di contratti collettivi richiamati nei contratti individuali e il diverso riferimento operato dai giudici di merito alla contrattazione dei grafici avrebbe imposto una puntuale verifica delle cause e dei precisi elementi idonei ad evidenziare una volontà dei contraenti in senso divergente dalle chiare espressioni letterali usate, anche in considerazione dell'equivoco comportamento della Seat". Tutto ciò senza neppure trascrivere il testo completo delle disposizioni contrattuali della cui errata interpretazione e omessa applicazione da parte del Giudice di appello esso ricorrente si lamentava: donde la confermata inammissibilità delle relative censure, anche con riferimento al principio di "autosufficienza del ricorso" che costituisce un canone al quale la giurisprudenza di questa Corte si è sempre attenuta in modo sostanzialmente rigoroso e che la ricorrente non ha nella specie sicuramente osservato (Cass. n. 10041/2001, Cass. n. 22655/2001: secondo cui qualora, con il ricorso per cassazione, venga fatta valere la inesatta interpretazione di una norma contrattuale, il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso, a riportare nello stesso il testo della fonte pattizia invocata al fine di consentirne il controllo al giudice di legittimità, che non può sopperire alle lacune dell'atto di impugnazione con indagini integrative).
5^ - Passando ora all'esame ed alla valutazione del ricorso "incidentale", anche tale impugnativa deve essere respinta. Al riguardo le censure in tale mezzo contenute inerenti la pretesa errata interpretazione, da parte del Tribunale di Torino, del contratto collettivo di categoria, appaiono inammissibili per le medesime ragioni dinanzi esposte per rigettare il secondo motivo del ricorso "principale", in quanto le stesse - per come sono state sviluppate dalla ricorrente in via incidentale - sono caratterizzate dai medesimi vizi che hanno contraddistinto e (come si è già constatato) inficiato le censure sollevate con il secondo motivo del ricorso "principale".
Inoltre, le censure concernenti l'errata valutazione delle risultanze istruttorie (in particolare del "sopralluogo" svolto in data 27 dicembre 1997) da parte del Giudice di appello sono inammissibili in quanto inerenti a circostanze fattuali e caratterizzate dalla genericità e dall'incompletezza del loro contenuto.
Pervero, in sede di legittimità, non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali diversa da quella espressa dal giudice di merito, essendo consentita, in tale sede, la sola denuncia degli errori di diritto o dei vizi di motivazione dei quali sarebbe oggetto la sentenza impugnata.
Infatti, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non considerati (cfr. Cass. n. 12749/1993). Si rivelano, di conseguenza, infondate le censure del ricorrente in quanto la decisione della causa è avvenuta (vale ribadirlo) in base alla valutazione delle risultanze processuali - considerate nel loro complesso - ritualmente acquisite, per cui sono da ritenere inammissibili le doglianze relative ai pretesi "vizi di motivazione", in relazione ai quali occorre rimarcare quanto già dinanzi affermato che il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità non può consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutandone fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). 6^ - In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, debbono essere respinti sia il ricorso principale proposto da TT NI LI, che il ricorso incidentale proposto dalla s.p.a. "SEAT PAGINE GIALLE".
Ricorrono giusti motivi (id est: "reciproca soccombenza") per dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e rigetta sia il ricorso principale che il ricorso incidentale;
compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2003