Sentenza 15 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/2002, n. 5436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5436 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE "Richiesta-copia studio dal Sig.Sole 15 APR. 2002REPUE05 4 36 / 0 2 per diritti €1.55 IL CANCELLIERE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE PAGAMENTO PRESEAZIOM Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Professionali - Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 20388/99 - Cron. 16332 Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere - Rep. 1221 Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO - Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere- Ud.17/01/02 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richieste Copa SENTENZA STARA dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti € FA RL, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA 5.504 il IL CANCELLIERELEANCELI FABIO MASSIMO 88, presso lo studio dell'avvocato RL GUALTIERI, che lo difende unitamente agli avvocati GUIDO CHESSA MIGLIOR, ANTONIO DE TONI, giusta CANCELLERIA delega in atti;
- ricorrente 6040721
contro
OR NT, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B BUOZZI 32, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO AFELTRA, che lo difende unitamente all'avvocato SERGIO 2002 STARA, giusta delega in atti;
controricorrente 62 -1- avverso la sentenza n. 191/99 della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata il 19/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito 1'Avvocato AR GUALTIERI, difensore del l'accoglimento delricorrente che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ET TI che ha concluso per il rigetto del ricorso. ик д -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Su ricorso del perito agrario NE RÙ, il Presidente del Tribunale di Cagliari ingiungeva a AR FA di pagare al ricorrente la somma di L.
5.591.000 a titolo di compenso professionale per un miglioramento fondiario dallo stesso progetto di redatto. opposizione l'ingiunto deducendo, tra Proponeva l'altro, che l'RÙ non era in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo professionale , essendo dipendente dell'Ente per la Trasformazione Agraria e Fondiaria della Sardegna (E.T.F.A.S.). s u A Questa qualità era ammessa dall'RÙ il quale rilevava però di essere contemporaneamente iscritto all'Albo dei periti agrari. Il Tribunale adito accoglieva 1'opposizione, sul rilievo che l'opposto risultava iscritto non all'albo professionale , ma in quello speciale dei non esercenti la professione. Il successivo appello del soccombente veniva rigettato dalla Corte di Cagliari la quale osservava che quantunque in linea di fatto il rilievo del primo giudice circa l'iscrizione all'albo non fosse esatto, tuttavia il gravame era ugualmente infondato per la diversa ragione che il regolamento organico 1 dell'ETFAS poneva il divieto assoluto per esercitare una qualsiasidipendenti dell'Ente di attività professionale, con la conseguenza che il contratto di prestazione d'opera in discussione doveva ritenersi nullo ex art. 1418 primo comma cc. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l'RÙ con tre motivi di censura e questa Suprema Corte, con sentenza n.1646/94 in accoglimento 量 del terzo, cassava la sentenza impugnata rimettendo gli atti ad altra sezione della stessa Corte d'appello di Cagliari. x i Osservava questa Corte che il giudice del gravame di A merito aveva dedotto la nullità del contratto RÙ- FA sulla base del disposto di cui all'art. 44 del D.M. 23 dicembre 1970 (che, tra l'altro aveva cessato aver vigore durante il corso della lite) avente di per oggetto la situazione giuridica ed il trattamento economico di dipendenti da vari enti e la cui fonte non derivava dalla legge delega 14 luglio 1965 n. 901. Ad escluderlo sembrava sufficiente osservare, secondo citata pronunzia, che il provvedimento non era la un "atto del governo"-solo organo cui costituito da delegata una potestà legislativea ai poteva esser sensi dell'art. 76 Cost. avente la forma del decreto 2 del Presidente della Repubblica, al quale soltanto spettava l'emanazione dei decreti delegati (art. 87 comma primo della Costituzione). Questo rilievo induceva i giudici di legittimità a ritenere che il atto decreto ministeriale fosse un mero concernente (generale) amministrativo l'organizzazione dell'Ente e quindi ad efficcia meramente interna, inidoneo a regolare rapporti con terzi, per di più in maniera tale da sanzionare la contratti stipulati in violazione del nullità dei divieto ( e che, coerentemente, poteva importare responsabilità disciplinari per chi li aveva posti in essere, ma non la nullità radicale dei medesimi). Ne conseguiva che il giudice del rinvio avrebbe dovuto definire la fattispecie sul presupposto che il contratto di prestazione d'opera intellettuale intercorso tra le parti in causa non incorreva nelle ragioni di nullità ravvisate nella sentenza impugnata. Riassunta la causa dall'RÙ che chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna del FA al pagamento delle spese dell'intero giudizio, oltre alla rstituzione delle somme relative alle spese sostenute per i giudizi di primo e di secondo grado, la Corte 3 d'appello di Cagliari decideva in conformità con sentenza 5 marzo-19 maggio 1999. Avverso tale decisione AR FA ha proposto illustrati ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, de memoria Resiste con controricorso NE RÙ. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i tre motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, si e 5 denunzia , in riferimento all'art. 360 n.ri 3,4 cpc, violazione applicazione degli artt. e falsa t u Cc, nullità della sentenza e del 1373,2230,2697 A procedimento per violazione degli artt. 112 e 116 cpc, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Osserva il ricorrente che il giudice del rinvio, cui era stata rimessa la causa sul rilievo della inesistenza della nullità del contratto "inter partes" ravvisata dalla Corte cagliaritana nella sentenza 23.1-21.2.90, abbia lapidariamente affermato l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'RÙ e l'infondatezza di fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di tale diritto posti dalla controparte a fondamento delle sue eccezioni, senza tener conto della regola di giudizio 4 espressa dall'art. 2697 CC e delle risultanze probatorie acquisite nel giudizio di merito,e senza dare atto in alcun modo dell'"iter" logico seguito per pervenire al proprio convincimento. Il ricorso è inammissibile. Il FA ha censurato la gravata sentenza per aver apoditticamente affermato l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'RÙ, in assenza di qualunque prova in proposito e senza dare atto in alcun modo dell'"iter" logico seguito per pervenire a tale convincimento;
per aver genericamente affermato я и l'infondatezza dei fatti estintivi, modificativi e н impeditivi posti da esso ricorrente a fondamento delle sue eccezioni, nonostante fossero state in merito raccolte nutrite risultanze probatorie rimaste prive di valutazione (in particolare le deposizioni rese dai testi IU OD e NI PA MU) così omettendo una attività valutativa degli elementi di prova raccolti nel giudizio di merito necessitata dalla circostanza che essa non era stata compiuta nè dal Tribunale nè dalla Corte d'appello nella sua prima decisione, poi impugnata in cassazione, in ragione dell'accoglimento della eccezione preliminare di nullità del contratto disattesa in sede di legittimità. п5 с Senonchè il ricorrente, astenendosi dall'indicare in violazione altresì del principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, di quali specifici fatti costitutivi del diritto da lui azionato l'RÙ non risultanzeavesse fornito la prova, in quali probatorie asseritamente acquisite nel giudizio di merito trovassero pieno conforto quei fatti estintivi o impeditivi del diritto azionato prospettati da esso FA e che invece il giudice del rinvio aveva ritenuto inesistenti (nessun espresso richiamo esiste in ordine allo specifico contenuto delle deposizioni testimoniali, onde consentire a questo giudice di legittimità di verificare la decisività delle stesse),di quali elementi di prova raccolti nel giudizio di merito sia stata omessa la valutazione, ha enunciato generiche doglianze che non assolvono alla funzione determinativa e limitativa dell'ambito dell'impugnazione , assegnata, a pena di inammissibilità del ricorso, ai motivi dall'art. 366 n.4 cpc, non consentendo la immediata ed autonoma identificazione delle questioni da risolvere e delle ragioni per le quali si chiede l'annullamento della sentenza impugnata. 6 Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo. t r
P.Q.M.
A La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di NE RÙ, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 65, oltre ad euro 520 00 per onorari. Roma 1717 gennava 2002 Affect Muuten at noves вый лы IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 15 APR 2002 IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 1007123,11 30,99 SET 160,10 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia відо delle Entrate di Roma 2 il 16.1.2012 8067 166,10 serie 4 al n. 2514 versate € 166,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) т о т 7