Sentenza 30 settembre 2002
Massime • 1
L'urbanistica concerne la disciplina dell'uso del territorio (art. 80 D.P.R. n. 616 del 1977) e non solo quel particolare uso consistente nell'edilizia: vi rientrano pertanto tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente. Ne consegue che, mentre per le opere di trasformazione di tipo fondiario non è normalmente richiesta la concessione,l'atto concessorio di tipo urbanistico è, invece, necessario allorché la morfologia del territorio venga alterata in conseguenza di rilevanti opere di scavo, sbancamenti, livellamenti finalizzati ad usi diversi da quelli agricoli, compresi quelli turistici o sportivi (In applicazione di questo principio la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza che aveva motivato in modo apodittico in ordine ad una non assentita trasformazione del territorio, senza delibare l'entità delle opere in concreto occorse per la realizzazione di due campi di calcetto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/2002, n. 38055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38055 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 30/09/2002
1. Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 1143
3. Dott. LOMBERDI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 15415/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Vittorio Di Grazia, del foro di Catania, quale difensore di fiducia di AC RM, n. il 26.2.1959 a Catania, ivi res.;
avverso l'ordinanza in data 22/25.2.2002 del Tribunale di Catania;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. P.G. Dott. F. Hinna Danesi che ha concluso per l'annullamento con rinvio. FATTO E DIRITTO
ME Raciti, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, che ha confermato, all'esito del giudizio di riesame dal medesimo proposto quale indagato del reato di cui all'art. 20 lett. b) L. 47/85, il decreto di sequestro probatorio adottato il 2/2/2002 dal Procuratore della Repubblica di Catania, ad oggetto di due campi di "calcetto" (uno dei quali ultimato e l'altro in via di completamento) realizzati su un terreno condotto in affitto da una s.a.s. (costituita tra la moglie ed il figlio del ricorrente, nei provvedimenti ritenuto "gestore di fatto" e committente delle opere),unitamente ad un adiacente fabbricato, adibito a discoteca e pizzeria.
I giudici del riesame hanno escluso il rapporto pertinenziale tra il fabbricato ed i due campi sportivi realizzati e ritenuto che, comportando una trasformazione del territorio, avrebbero dovuto essere assentiti da concessione comunale.
In particolare il Tribunale ha ritenuto non applicabile alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 4 co. 7 del D.L 5/10/93 n. 398 conv. in L. 4/12/93 n. 493, così come sostituita dall'art. 2 co. 60^ L. 23/12/96 n. 662 e succ. modd. (secondo la quale sono, tra gli altri, soggetti alla semplice denunzia di inizio attività di cui all'art. 2 L. 24/12/93 n. 537, gli interventi sulle "aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie", previsti sub. lett. d) dell'art. 4 co. 7 cit. D.L.), osservando che la stessa non è stata recepita dalla legislazione urbanistica della Regione Siciliana, per la quale, come da sentenza della Corte Cost.le n. 241/97, non sussiste, in quanto a statuto speciale, l'obbligo di adeguamento di cui al comma 18 dell'art. 4 più volte citato. Nell'impugnazione di legittimità si deduce l'erroneità della decisione impugnata, sotto vari profili.
In primo luogo si contesta la circostanza che le opere avrebbero richiesto sbancamenti e livellamenti, sostenendosi di aver solo ripristinato l'originario piano di campagna del fondo, ultimamente divenuto un discarica di fatto. In secondo luogo si denuncia l'erroneità della tesi del Tribunale, secondo la quale le norme statali invocate e prevedenti la semplice d.i.a. non sarebbero applicabili, evidenziandosi la natura penale di tali disposizioni (in particolare dell'art. 13 co. 7 D.L. 398/93 e l'assoluta riserva di legge, in materia, di cui all'art. 25 Cost.) Peraltro, si soggiungeva stessa legge regionale siciliana (art. 1 L.R. 37/85) avendo recepito espressamente le disposizioni di cui alla legge statale 47/85 "e successive modifiche e integrazioni", implicherebbe anche l'applicabilità di quelle contenute nel più volte citato D.L., costituente modifica della L. 47/85. Sotto un terzo profilo si ribadisce la relazione pertinenziale tra i due campi ed il fabbricato adiacente, tenuto conto dell'unitaria destinazione turistico - ricreativa del complesso e dell'accessorietà delle strutture sportive, di ridottissime dimensioni, rispetto ai locali della discoteca - pizzeria;
il che comporterebbe l'applicabilità del semplice regime autorizzatorio (previsto dagli artt. 5, 6 e 9 della L. reg. Sic. n. 37/85), con la conseguente irrilevanza penale dell'intervento.
Si contesta, infine, l'applicabilità alla fattispecie dei principi giurisprudenziali richiamati dalla decisione di riesame, tenuto della concreta ridotta entità dei lavori e dell'assenza di opere comportanti effettiva trasformazione del territorio. Il ricorso, fondato per quanto di ragione, va accolto nei limiti di seguito esposti, conformemente alle conclusioni del P.G. Deve anzitutto ritenersi fondata la seconda delle censure esposte in ricorso, considerato che la legge regionale citata nell'ordinanza, all'art. 1, richiamando la normativa di quella statale, contenuta nella legge n. 47/85, implica anche l'applicabilità, ove non espressamente derogate da specifiche norme regionali di pari rango, delle successive disposizioni modificatrici ed integratrici di quella, tra le quali rientrano le norme contenute nelle leggi 493/93 e 662/96, a termini delle quali gli interventi sulle aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie sono soggetti a semplice d.i.a.
Sicché, palesandosi incensurabile la valutazione di fatto che ha escluso la natura pertinenziale dell'opera (adeguatamente motivata, sul rilievo dell'inconfigurabilità in concreto del rapporto di dipendenza funzionale tra una struttura adibita a discoteca - pizzeria ed i campi sportivi), resta da accertare se, sotto altro profilo, la decisione sia corretta, laddove afferma che i lavori occorsi ai fini della realizzazione dei campi configurino gli estremi oggettivi, sia pure in termini di fumus, della contravvenzione di cui all'art. 20 lett. b) c.p.p. A tal riguardo la decisione, pur richiamando un precedente giurisprudenziale di legittimità (Cass. 3^, n. 3107/2000, Alliata), relativo alla realizzazione di un campo da golf), risulta tuttavia del tutto apodittica, in quanto si limita alla mera asserzione che i due campi abbiano dato luogo ad una, non assentita trasformazione del territorio, senza tuttavia valutare (o, quantomeno, delibare) l'entità delle opere in concreto occorse (quali eventuali movimenti di terra, sbancamenti, livellamenti, et similia, elementi ritenuti rilevanti nella citata decisione di legittimità), al fine di stabilire se le stesse siano state di proporzioni tali da comportare l'eccedenza, per l'entità della correlativa trasformazione del territorio, rispetto alla previsione di cui alle citate disposizioni di legge, relative a quegli interventi (tra, gli altri, finalizzati ad attività sportive) di limitato impatto urbanistico, in quanto tali soggetti a semplice denunzia d'inizio attività. A tal fine la decisione impugnata va annullata, con rinvio al giudice a quo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Catania. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2002