Sentenza 29 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/10/2002, n. 15250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15250 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALI 1 5250/02 LA PREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Retisc processencele Dott. Vittorio DUVA Dott. Ugo Presidente FAVARA R.G.N. 2459/99 Consigliere Dott. Ernesto - LUPO 16107/01 Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE 2459/99 Consigliere Dott. Antonio 2973/99 SEGRETO Rel. Consigliere 5028/99 ha pronunciato la seguente 5091/99 SENTENZA 5092/99 sul ricorso proposto da: Cron. 35519 SC AL, elettivamente domiciliato in ROMA Rep. 3371 PIAZZALE BELLE ARTI 3, presso lo studio dell'avvocato Ud.30/01/02 GALLI ALBERTO, difeso dall'avvocato PAOLA FRANCE SCO, ORTE SUPREMA OI CASSAZIONE UFFICIO COPIE giusta delega in atti;
Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE ricorrente Der diritti 660 - contro 1 3 0 4 1 75 IL CANCELLI DA LU' SA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172, presso l'Avvocato OZZOLA MASSIMO, che lo difende unitamente all'avvocato RICCOBONI ROBERTO, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
-1- AZD OSPEDAIERA PADOVA, GEST LIQUID USL 21 PADOVA, REG VENETO;
intimati e sul 2° ricorso n° 02973/99 proposto da: DA LU' SA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato OZZOLA MASSIMO, che lo difende unitamente all'avvocato RICCOBONI ROBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale nonchè
contro
SC AL, AZIENDA OSPEDAIERA PADOVA, GEST LIQ CESSATA ULSS N021 PADOVA;
intimati e sul 3° ricorso n° 05028/99 proposto da: SC AL, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE BELLE ARTI 3, presso lo studio dell'avvocato GALLI ALBERTO, difeso dall'avvocato PAOLA FRANCESCO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
DA LU' SA;
intimato e sul 4° ricorso n° 05091/99 proposto da: OSPEDAIERA PADOVA, in persona del suoAZDIENDA Direttore Generale dott. Giampaolo Braga, -2- elettivamente domiciliati in ROMA VIA T LUCREZIO CARO presso lo studio dell'avvocato DANTE ENRICO, 12, PIRILLO GIANTULLIO, ROSSATOdifesa dagli avvocati AUGUSTO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
SC AL;
- intimato e sul 5° ricorso n° 05092/99 proposto da: AZDIENDA OSPEDAIERA PADOVA, in persona del suo Direttore Generale dott. Giampèaolo Braga, elettivamente domiciliati in ROMA VIA T LUCREZIO CARO 12, presso lo studio dell'avvocato DANTE ENRICO, difesa dagli avvocati PIRILLO GIANTULLIO, ROSSATO AUGUSTO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
DA LU' SA;
- intimato e sul 6° ricorso n° 01/01/6989 proposto da: GESTIONE LIQUIDATORIA DALA CESSATA ULSS/21 DI PADOVA, in persona del Direttore GENERALE DELL'AZIENDA Locale Socio Sanitario n.16 di Padova, dott. Adriano Cestrone, nella qualità e in funzione di Commissario Liquidatore della Gestione Liquidatoria, elettivamente -3- domiciliata in ROMA VIA LUCREZIO CARO 12, presso lo studio ENRICO DANTE, difesa dagli dell'avvocato avvocati GIANTULLIO PIRILLO, AUGUSTO ROSSATO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonchè
contro
SC AL, DA LU' SA, AZD OSPEDAIERA PADOVA;
- intimati e sul 7° ricorso n 16107/01 proposto da: GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA CESSATA ULSS/21 PADOVA, in persona del Direttore Generale dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 16 dott. Adriano Cestrone, nella qualità e in funzione di Commissario Liquidatore della Gestione Liquidatoria, elettivamente domiciliata in ROMA VIA T LUCREZIO CARO 12, presso lo studio dell'avvocato ENRICO DANTE, difesa dagli avvocati GIANTULLIO PIRILLO, AUGUSTO ROSSATO, giusta delega in atti;
ricorrente - nonchè
contro
DA LU SA, SC AL, AZD OSPEDAIERA PADOVA;
intimati avverso la sentenza n. 2087/97 della Corte d'Appello -4- di VENEZIA, sezione IV Civile emessa il 29/10/1997, depositata il 17/12/97; RG.164/1995; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato MASSIMO OZZOLA;
udito l'Avvocato ENRICO DANTE;
udito l'Avvocato FRANCESCO PAOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per la cassazione senza rinvio nei confronti della AZD OSPEDAIERA e con rinvio nei confronti delle altre parti. -5- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 16.4.1982, CO DO, premesso che il 16.4.1980 era stato ricoverato presso la clinica Universitaria dell'Ospedale civile di Padova per una sua insufficienza renale, di cui soffriva da tempo, oltre ad esser portatore di piccole cisti nel rene;
che i medici avevano inspiegabilmente diagnosticato una sospetta t.b.c. renale, somministrandogli streptomicina di notevole potenza;
che era stato dimesso il 23.5.1980 dall'ospedale, con la prescrizione di continuare la cura antibiotica e di recarsi dal primario urologo del policlinico universitario di Verona;
che quest'ultimo aveva subito riscontrato l'inesistenza della t.b.c. renale, sospendendo la cura antibiotica;
B che gli antibiotici avevano colpito la branca vestibolare del nervo acustico, provocandogli nausea, vomito e vertigini%;B che nel luglio del 1980 i sintomi vertiginosi che ricoveratosi in Israele, i localierano aumentati;
medici avevano accertato che la terapia antibiotica gli aveva causato la malattia di cui soffriva;
che, rientrato in Italia gli veniva diagnosticata una "grave neurolabirintosi bilaterale", con irrimediabile lesione vestibolare 'apparato vestibolare e con invalidità permanente del dell' 25%, per cui non era piu' in grado di esercitare il suo lavoro abituale nell'impresa familiare, conveniva davanti al tribunale di Padova l'Ospedale civile di Padova, il prof. G.3 Cesare DA LU, la USL 21 di Padova, per sentire contrattuale o/eresponsabilità dichiarare la loro e per sentirli condannare in solido al extracontrattuale risarcimento di tutti i danni. Si costituivano i convenuti, che resistevano alla domanda. Il Tribunale disponeva una prima consulenza medico-legale, dichiarata nulla, quindi una seconda edsuccessivamente infine una terza (quest'ultima collegiale, ad opera di tre docenti dell'Università di Milano). Con sentenza del 4.10.1994 il Tribunale di Padova, sulla base delle risultanze della consulenza collegiale, condannava in solido la Usl 21 ed il DA LU al risarcimento dei danni nei confronti dell'attore, liquidati in f. 85 milioni. Avverso questa sentenza proponevano appello il DA LU e l'Azienda Ospedaliera di Padova. Proponeva appello incidentale il CO. La corte di appello di Venezia, con sentenza depositata il 29.10.1997, riformava la sentenza solo in tema di calcolo degli interessi legali, confermadola nel resto e compensando le spese processuali. Riteneva la corte di merito che dalla consulenza collegiale risultava accertato il nesso di causalità tra la cura streptomicinica disposta dai medici ospedalieri e la lesione vestibolare del nervo ottico del CO, soggetto già G. affetto da insufficienza renale;
che le potenzialità lesive della streptomicina sul ramo vestibolare, in particolare in soggetti con insufficienza renale, doveva esser ben nota ai medici, per cui era evidente una colpa del prof. DA LU;
che la capacità di guadagno del CO si era ridotta del 12%; che corretto era il criterio di liquidazione equitativa adottato dal primo giudice relativamente al danno patrimoniale per invalidità permanente;
che il danno biologico, accertato nella misura del 18%, tenuto anche conto delle attività sportive e sociali del CO, era stato liquidato correttamente e congruamente dal tribunale con il sistema equitativo;
che il danno morale, tenuto conto delle sofferenze del CO, era stato esattamente liquidato in £ 18 milioni%;B che non poteva riconoscersi un danno da invalidità temporanea, poiché, come emergeva dalla consulenza, i disturbi si erano immediatamente manifestati come danno permanente;
che non poteva accogliersi la domanda di manleva proposta da DA LU nei confronti dell'azienda ospedaliera. Avverso questa sentenza haro proposto ricorso per cassazione il DA LU, avverso il quale resistono l'Azienda ospedaliera, che ha proposto ricorso incidentale, nonché il CO, che ha proposto ricorso incidentale condizionato. 5 Ha proposto, altresì, ricorso principale contro la suddetta sentenza il CO. Resistono a questo ricorso il DA LU e l'Azienda Ospedaliera, che ha anche proposto ricorso incidentale. E' stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della gestione liquidatoria della USL 21. die Resiste la gestione liquidatoria con controricorsi, a sua volta ✓ ricorse incidentale. du proponendo- Il CO ed il DA U' hanno presentato memorie. Motivi della decisione 1. I ricorsi vanno riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c. Osserva preliminarmente questa Corte che l'appello proposto da DA DA LU Cesare, l'appello incidentale proposto da CO DO notificati all'Azienda ospedaliera di Padova ' nonché l'appello principale proposto dalla predetta ' Azienda ospedaliera contro la sentenza emessa dal Tribunale di Padova il 4.10.1994, tra il LU, il CO e la Usl 21 di Padova, sono inammissibili, limitatamente alle statuizioni di primo grado, relative alla USL 21 di Padova, poiché detto giudizio di impugnazione veniva instaurato da o contro l'Azienda ospedaliera, che difettava di legittimazione (difetto rilevato con espresso motivo dalla stessa Azienda ospedaliera nei due ricorsi incidentali, per quanto relativamente al solo giudizio di Cassazione, e segnatamente dal CO nella sua memoria del 3.10.2001). Q 6 La legittimatio ad causam attiva e passiva (che si ricollega al principio di cui all'art. 81 c.p.c., intesa a è istitutoprevenire una sentenza inutiliter data) processuale riferibile al soggetto che ha il potere di esercitare l'azione in giudizio ed a quello nei cui confronti tale azione può essere esercitata, con conseguente dovere per il giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del giudizio, salvo che sulla questione sia intervenuto un giudicato interno (Cass. 17.6.1997, n. 5407; Cass. 27.10.1995,n. 11190).
2.1. A seguito della soppressione delle USL, avvenuta con d.lgs. n. 502 del 1992 e per effetto dell'art. 6, c. 1°, 1. n. 724 del 1994 e dell'art. 2, C. 14°, della 1. n. 549 del 1995 in nessun caso possono gravare sulle Aziende sanitarie locali i debiti facenti capo alle gestioni pregresse delle USL, nè tale quadro normativo risulta modificato dal d.l. n. 630 del 1996, convertito in 1. n. 21 del 1997, che prevedendo da parte dellodisciplina aspetti finanziari, Stato alle Regioni dei fondi necessari per far fronte ai disavanzi del Servizio Sanitario Nazionale fino al 1994. Ne deriva che le ASL ( ed anche le Aziende Ospedaliere) non rispondono dei preesistenti debiti delle USL, а cui sono subentrate ( e sono quindi prive di legittimazione passiva rispetto alle relative domande in giudizio), in applicazione di un principio a cui è stato chiaramente attribuito 7 carattere di imperatività e di inderogabilità e che essendo contenuto in una delle cosiddette grandi riforme, vincola anche la legislazione regionale.
2.2. Tale orientamento è assolutamente pacifico nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 11.8.2000, n. 10667; Cass. 17.5.2000, n. 6420; Cass. 10.5.2000, n. 6022; Cass. 23.2.2000, n. 2032; Cass. 18.2.2000, n. 1829; Cass. 18.2.2000, n. 1868; Cass. 20.12.1999, n. 14343; Cass. 17.11.1999, n. 12746). E' altresì pacifico che, per espresso disposto normativo (art. 6 1. n. 724/1994 e 2 1.n. 549/1995) le esposizione debitorie delle soppresse USL sono assunte dalle Regioni, con la conseguenza che ove tale successione ex lege avvenga nel corso di un processo, si verifica un'ipotesi regolata dall'art. 111 c.p.c. (Cass. 18.2.2000, n. 1868; Cass. S.U. 26.2.1999, n. 102). Quanto detto per le Aziende USL vale anche per le Aziende Ospedaliere, essendo le stesse del tutto parificate dalla suddetta normativa (v. anche art. 4 d. lgs. 502/1992; Cass. 28.7.1999, n. 8159; Cass. 25.2.1999, n. 1631). sul punto 2.3. Vi era, invece, contrasto giurisprudenziale se le gestioni liquidatorie delle Usl, anche se rappresentate dal direttore generale dell'Azienda Sanitaria, ma nella qualità di commissario liquidatore della USL, usufruissero della soggettività dell'Ente soppresso, cioè Q. della USL, che veniva prolungata durante la fase la conseguenza che permanevaliquidatoria, con la queste ultime (Cass. S.U. n. legittimazione passiva di 102/1999; Cass. 7.2.2000, n. 1348; Cass. 29.11.1999, n. 14343), salva la possibilità di intervento o di chiamata in causa delle Regioni a norma dell'art. 111, C. 3, c.p.c.) legittimazione passiva si trasferisse ovvero se detta esclusivamente alle Regioni, essendo questi i soggetti obbligati ad assumere a proprio carico i debiti degli organismi soppressi, mediante apposite gestioni liquidatorie, che agivano in nome e per conto della Regione (Cass. 28.7.1999, n. 8159; Cass. 18.2. 2000, n. 1829; Cass. 18.2.2000, n. 1868) ovvero infine se dette Gestioni liquidatorie avessero una propria legittimazione processuale, pure essendo prive di personalità giuridica, sia pure limitata alla gestione (Cass. 19.5.1999, n. 4847).
2.4. Il contrasto è stato definito dalle S.U. di questa 30.11.2000, n. 1237, con cui si è Corte, con sentenza 6 1. n. 724 del 1994, si è statuito che, a norma dell'art. realizzata una successione ex lege della regione nei rapporti obbligatori già di competenza della USL, attraverso la creazione di apposite gestioni stralcio, fruenti della soggettività dell'ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria) e rappresentate dal direttore generale delle neo costituite AUSL che, in veste di commissario 9 liquidatore, agisce nell'interesse della regione. Ne consegue che, ove la successione avvenga in corso di causa, la legittimazione processuale attiva e passiva e, in particolare, la legittimazione ad impugnare la sentenza resa nei confronti di una USL, spetta non già alla AUSL subentrante, bensì alla USL soppressa (la cui soggettività continua nella gestione stralcio per tutta la fase liquidatoria) ovvero alla regione nell'ipotesi di intervento o chiamata in causa di essa nella qualità di successore a titolo particolare. Ciò vale in particolare nella fattispecie, tenuto conto che per effetto della legge della regione Veneto 14 settembre 55, nei procedimenti instaurati da o nei confronti 1994, n. di una USL, prima della sua soppressione, legittimato all'impugnazione deve ritenersi il Direttore Generale della subentrata Azienda, nella sua qualità di organo liquidatorio della soppressa USL (Cass. 21.6.2000, n. 8427; cfr. anche Corte cost. n. 89/2000). la2.5. Nella fattispecie, quindi, poichè pacificamente Azienda ospedaliera non ha legittimazione, l'appello dalla stessa proposto, nonché quelli proposti nei suoi confronti erano inammissibili e detta inammissibilità, non rilevata in appello, va rilevata d'ufficio da questa Corte, non essendosi sul punto formato giudicato implicito. Infatti il giudicato implicito sulla questione pregiudiziale della ぢ ゃ 10 legittimazione non può formarsi quando la questione non sia stata sollevata dalle parti ed il giudice ( con implicita statuizione positiva sulla stessa) si sia limitato a decidere nel merito, restando in tal caso la formazione sul giudicato impedita dall'impugnativa del capo di sentenza relativamente al merito, dal che consegue che in tale ipotesi non è precluso al giudice del gravame di rilevare legittimazione d'ufficio il difetto di (Cass.25.7.1996,n.6720).
2.6. L'inammissibilità dell'appello non dichiarata dal giudice di secondo grado comporta, ove tale vizio sia rilevato in sede di legittimità, la cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, a norma dell'art. 382, ult. C. c.p.c., non potendo il giudice che l'ha emessa pronunciare nel merito di un'impugnazione inammissibile Cass. 15.6.1995,n. 6776; Cass. (Cass. 4.9.1980, n.5109 5.6.1996, n. 5272). Ne consegue che nella specie va cassata senza rinvio l'impugnata sentenza, limitatamente alle statuizioni relative all'Azienda Ospedaliera.
3.1. Tuttavia l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Azienda e di quelli proposti nei suoi confronti, non comporta, come sostenuto dal CO nella sua memoria del 3.10.2001, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti della Usl. 11 Infatti nella fattispecie sussiste un'ipotesi di cause tra loro dipendenti, che dà luogo, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., in caso di omessa notifica dell'impugnazione ad un necessario, litisconsorte non all'inammissibilità dell'impugnazione, all'esigenza dell'integrazione ma solo del contraddittorio iussu iudicis, con la conseguenza che, se detta integrazione non è disposta dal giudice di appello, la sentenza deve essere cassata con rinvio, perché il giudice del rinvio provveda all'applicazione della disciplina prevista dal codice di rito.
3.2.Nella fattispecie, la domanda era stata proposta dal CO nei confronti di ritenuti debitori solidali (il DA LU e la USL), ed in questi termini aveva pronunciato il giudice di primo grado. L'obbligazione solidale passiva, pur avendo ad oggetto una medesima prestazione si configura come una pluralità di rapporti giuridici di debito credito tra loro distinti, avendo il creditore titolo per rivalersi dell'intero nei confronti di ogni debitore. Ne deriva che, quando le cause concernenti i diversi rapporti siano state congiuntamente trattate in un unico processo la sentenza ,pur essendo formalmente unica, si risolve in tante pronunce quante sono le cause riunite, che conservano la loro autonomia anche nella fase di gravame, con la conseguenza che quelle non impugnate diventano irrevocabili, in quanto è sempre 8. 12 possibile la scissione del rapporto che può utilmente svolgersi nei confronti di un solo coobbligato (Cass. 21.10.1995, n. 10958; Cass. 25.5.1995, n. .5738). Premesso ciò, ne consegue che tra i vari debitori solidali - non sussiste per il solo fatto della solidarietà un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
4.1. Sennonchè è giurisprudenza pacifica che, allorchè il convenuto chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della di lui esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore, la causa unica ed inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella dell'altro, ovvero nell'ipotesi di coesistenza di diverse autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra, e pure ove l'attore non estenda la propria domanda contro il chiamato, la domanda stessa si intende automaticamente riferita anche al terzo, trattandosi di individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente non è possibile procedere alla unitario. Pertanto separazione del giudizio principale da quello instaurato con la chiamata in causa del terzo senza incorrere nella violazione del principio del contraddittorio (Cass. 27.10.1982, n. 5626; Cass. 15.4.1995, n. 4259; Cass. 30.7.1997,n. 7105). 13 Ciò di cui si discute è se nella fattispecie si tratti di un litisconsorzio sostanziale, attesa l'unicità del rapporto sostanziale dedotto, che non può essere accertato se non nel contraddittorio di tutte le parti (Cass. 18.11.1993,n. 1366; Cass. 15.12.1993,n. 12402), oppure di litisconsorzio necessario processuale in grado di appello, in quanto a norma dell'art. 331 c.p.p. in sede di impugnazione il contraddittorio va integrato non solo nell'ipotesi di cause nell'ipotesi di cause tra loroinscindibili, ma anche dipendenti, ossia tali che, essendo state decise nel precedente grado in un unico processo, debbano rimanere unite anche nella fase di gravame, in quanto la pronunzia sull'una si estende, in via logica e necessaria, anche all'altra, ovvero ne formi il presupposto logico-giuridico imprenscindibile (Cass. 26.10.1991, n. 11419; Cass. 12.1.1982,n. 126 ; Cass.2.4.1981,n. 1867).
4.2. Pur dovendosi propendere per la natura processuale del litisconsorzio, in quanto non si tratta di un unico rapporto sostanziale che lega i due soggetti (il convenuto ed il chiamato, tra cui spesso non vi è alcun rapporto, quanto meno giuridico) nei confronti dell'attore, ma di un unico rapporto sostanziale che lega uno solo dei due soggetti predetti all'attore, ed in quanto l'oggetto delle due cause (quella introdotta dall'attore e quella introdotta dal convenuto con la chiamata in causa) è appunto quello di 14 accertare quale dei due soggetti è obbligato (e cioè tra chi intercorra detta rapporto sostanziale), sta di fatto, ai fini che qui interessano, che tra le due cause vi è quanto meno un rapporto di dipendenza reciproca, in quanto la decisione di ciascuna causa comporta la decisione anche dell'altra. Da ciò consegue che, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., le cause devono rimanere riunite anche in sede di impugnazione, ove sia ancora in discussione la questione dell'individuazione dell'obbligato 27.10.1995,n. 11190; Cass.(Cass. 12.1.1982,n. 126).
4.3. Ciò vale sia nel caso in cui l'attore abbia agito nei confronti del convenuto ritenendolo unico responsabile e quindi debitore nei suoi confronti, sia nel caso in cui abbia agito contro il convenuto, nella qualità di debitore solidale, allorchè quest'ultimo chiami in causa un terzo e quindi introduca un altro giudizio nei confronti di questo terzo, al fine di ottenere nei confronti di questi (oltre che nei confronti dell'attore nell'ambito della prima causa) una declaratoria della mancanza di ogni sua responsabilità e l'affermazione della responsabilità esclusiva del terzo chiamato. Anche in quest'ultimo caso, infatti, tra i due giudizi vi è interdipendenza. 15 5.4. Detto secondo giudizio, come avviene generalmente, può essere introdotto con una chiamata in causa (da parte del convenuto) del terzo, che egli assume responsabile. Ove però il soggetto, che il convenuto assume responsabile illecito, esclusivo del fatto generatore della responsabilità, sia già stato convenuto in giudizio dall'attore, la domanda del primo convento nei confronti di quest'altro, per dell'assenza declaratoria di la responsabilità del primo e per l'affermazione della responsabilità esclusiva del secondo, può essere proposta anche nel giudizio di primo grado. In questo caso, indipendentemente dalle mere indicazioni formali, se la domanda che il convenuto pone nei confronti dell'altro convenuto è quella di sentire affermare la responsabilità di quest'ultimo e l'esclusione della propria nei confronti della pretesa dell'attore, si esula dall'ambito della cosiddetta garanzia impropria e si ha l'introduzione di un seconda controversia tra i due convenuti o, quanto meno, un ampliamento della controversia originaria, sia in senso oggettivo perchè la nuova obbligazione dedotta da detto convenuto viene ad inserirsi nel tema della controversia, in via alternativa con quella dedotta dall'attore - sia in senso soggettivo, perchè detta convenuti viene a creare unacontroversia tra i due 16 situazione tipica di litisconsorzio alternativo (in quest'ultimo senso Cass. 22.3.1984,n. 1984).
5.5. Infatti è stato osservato che nel caso in cui una domanda sia proposta nei confronti di due soggetti e tra gli stessi insorga contestazione circa l'individuazione dell'unico obbligato, i rapporti processuali relativi ai due convenuti sono legati dal nesso di dipendenza reciproca delle due cause, che dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario in forza del quale le cause medesime devono rimanere riunite anche in fase di impugnazione, ove sia ancora in discussione la questione (Cass. 27.10.1995,n.dell'individuazione dell'obbligato 11190). L'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati fase contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause 17 inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado. In entrambe le ipotesi la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. 21 giugno 1997, n. 5568).
6.1. Nella fattispecie è vero che l'attore ha richiesto la condanna solidale di entrambi i convenuti, sennonchè il DA LU ha sostenuto la mancanza di ogni sua responsabilità, essendo responsabile l'assistente Locatelli, non da lui scelto, ma nominato dalla Usl, e quindi, per questa via, ha sostenuto l'esclusiva responsabilità della Usl 21. Quest'ultima ha affermato, invece, che la responsabilità ricadeva esclusivamente sul DA LU e che tale fatto, organica, escludeva facendo venir meno l'immedesimazione ogni sua responsabilità. Ne consegue, per quanto sopra detto, che nella fattispecie si è instaurata tra i convenuti una causa dipendente con quella proposta degli attori, dando luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario di natura processuale.
6.2. Pertanto, essendo stato regolarmente notificato l'appello principale di DA LU al CO e quello 18 incidentale di quest'ultimo al DA LU, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio, a norma dell'art. 331 c.p.c. alla Gestione liquidatoria della Usl 21 di Padova, legittimata passiva. Non avendo ciò fatto, la sentenza di appello va cassata limitatamente alle statuizioni relative al rapporto tra il DA LU ed il CO, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Venezia, che si uniformerà ai principi suddetti e provvederà anche sulle spese di questo giudizio. Esistono giusti motivi per compensare per intero tra l'Azienda Ospedaliera di Padova e le altre parti le spese del grado di appello e di questo giudizio di Cassazione, mentre va rimessa al giudice del rinvio la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità tra le restanti parti.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e, decidendo sugli stessi, cassa senza limitatamente alle solerinvio l'impugnata sentenza statuizioni tra l'Azienda Ospedaliera di Padova e le altre parti, e, per il resto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. e di questo grindizio di Campion Compensa per intero le spese del grado di appello, tra la д al giudice deldetta Azienda e le altre parti;
rimette 19 rinvio il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione tra le restanti parti Così deciso in Roma, lì 30 gennaio 2002. Il cons. est. Il Presidente Antonio Segret Viênio frews IL CANCELLERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista 29 OTT. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battistaछ 109T 129, 11 4565 61,98 191,09 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data? NOV. 200 4 14.8.380 versate €.
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