Sentenza 4 giugno 2009
Massime • 1
Non è abnorme l'ordinanza con cui il giudice, dopo aver ammesso il giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria, dispone d'ufficio l'acquisizione di elementi necessari ai fini della decisione, ritenendo di non poter decidere allo stato degli atti. (In motivazione la Corte ha precisato che tale ordinanza, quanto al contenuto, deve essere eventualmente impugnata unitamente alla sentenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/2009, n. 28509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28509 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 04/06/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 815
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 3341/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DA RA nato il [...];
avverso la ordinanza del 22.7.2008 del GIP del Tribunale di Arezzo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMORESANO Silvio;
lette le conclusioni del P.G., Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
1) All'udienza del 22.7.2008 il GIP del Tribunale di Arezzo, provvedendo sulla eccezione di illegittimità dell'ordinanza 22.5.2008 con la quale era stata disposta nel proc. pen. a carico di DA RA l'acquisizione ex art. 441 c.p.p., comma 5 di documentazione, confermava la predetta ordinanza mandando alla cancelleria perché sollecitasse al Nucleo P.T. della G.d.F. la trasmissione del processo verbale di constatazione n. 41 del 9.5.2003 nei confronti della Penta servizi srl e n. 49 del 20.5.2003 nei confronti della T.I. Servizi srl.
Propone ricorso per cassazione il DA, denunciando l'abnormità dell'ordinanza del GIP.
A seguito della scelta del rito abbreviato "secco" è preclusa infatti al GUP l'acquisizione di prove concernenti la ricostruzione storica del fatto e l'attribuibilità all'imputato. I poteri concessi al GIP dall'art. 441 c.p.p., comma 5 non riguardano prove precostituite, in ordine alla quali l'imputato non abbia concorso alla formazione.
La documentazione acquisita riguarda invece l'attività di indagine della G.d.F. svolta nei confronti di soggetti (Penta servizi srl e T.I. servizi srl) sui quali il DA non aveva alcun potere di intervento.
L'abnormità del provvedimento consente il ricorso immediato per cassazione;
peraltro il provvedimento medesimo risulta ricorribile anche ai sensi dell'art. 127 c.p.p., comma 7. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con requisitoria scritta del 10.3.2009 il P.G. chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso perché proposto fuori termine. 2) Il ricorso è inammissibile.
2.1) Risulta pacificamente che oggetto della impugnazione è il provvedimento con cui il GIP ha disposto l'acquisizione dei p.v.c. redatti dalla G.d.F..
Tale acquisizione, però, fu disposta già con l'ordinanza del 20.5.2008, come riconosce 10 stesso ricorrente, tant'è che prima con memoria del 22.7.2008 e poi in udienza ne eccepiva la illegittimità. All'udienza del 22.7.2008 il GIP si limitava a confermare (anzi a non revocare) la precedente ordinanza ed a sollecitare la trasmissione della documentazione di cui era stata disposta l'acquisizione. L'ordinanza, avverso la quale vengono mosse le doglianze del ricorrente, è quindi indubitabilmente quella "acquisitiva" del 20.5.2008.
Rispetto alla predetta ordinanza il ricorso proposto in data 28.7.2008 è ampiamente fuori termine.
Il termine per proporre impugnazione era, a norma dell'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), di giorni quindici, decorrenti dalla lettura del provvedimento in udienza (art. 585 c.p.p., comma 2 lett. b)).
Il termine di giorni 15 per proporre impugnazione, scadeva, pertanto, il 4.6.2008.
2.2) Peraltro l'ordinanza del GIP non può certamente essere qualificata come abnorme. Secondo la giurisprudenza di questa Corte è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste.
L'abnormità dell'atto può, quindi, riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto medesimo, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del procedimento o l'impossibilità di proseguirlo (cfr. Cass. sez. un. 10.12.1997 n. 17 - Di Battista.
Avendo il GIP, a norma dell'art. 441 c.p.p., comma 5, il potere di disporre l'integrazione probatoria quando ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, l'ordinanza impugnata non è abnorme nè sotto il profilo strutturale ne' sotto quello funzionale. Trattasi, quindi, di un'ordinanza istruttoria che (quanto al contenuto) va, eventualmente, impugnata unitamente alla sentenza. 2.3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2009