Sentenza 9 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2001, n. 1887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1887 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula "B" h REPUBBLICA ITALIANA Reg. gen. n. 04887/ 0 1 13/98 Ud. 27. 11. 2000 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: previdenza SEZIONE LAVORO Sent. n.3990 composta dai signori Vincenzo Trezza Presidente 1. Dottor 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere 3. Dottor Natale Capitanio Consigliere 4. Dottor Giancarlo D'Agostino Consigliere 5. Dottor Aldo De Matteis Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero dell'interno, domiciliato in Roma presso la Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;
contro
LI SA, domiciliato in Roma presso la Cancelle- ria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso, giu- sta delega a margine del controricorso, dall'avvocato Miche- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE le Lamuraglia;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio CANCELLERIA 4881 dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 dirittiper ditt EB. 2001 il IL CANCELLIERE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bari del 19 maggio 1998, depositata il 15 luglio 1998, numero 2244, r.g. 996/96; Udita la relazione svolta nell'udienza del dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Antonio Martone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo: Con la sentenza indicata in epigrafe, il tribunale di Bari ha respinto l'appello proposto dal Ministero dell'interno nei confronti della pronuncia emessa in primo grado dal lo- cale pretore che aveva accolto la domanda di LI Salva- tore di condanna del Ministero, previo il riconoscimento della propria totale inabilità lavorativa, a corrispondergli l'indennità di accompagnamento, rilevando che era da condi- vidersi il parere espresso dai consulenti tecnici di ufficio dei due gradi del giudizio che avevano concordemente conclu- so per la presenza, a carico, del LI di una insuffi- cienza mentale di grado medio-alto e di turbe comportamenta- li che lo rendevano impossibilitato allo svolgimento di qualsiasi lavoro e richiedevano una assistenza continua. Della decisione il Ministero chiede la cassazione con ricor- so sostenuto da due motivi. Il LI resiste con controricorso. Motivi della decisione: Con la prima ragione di censura - denunciando violazione e 2 falsa applicazione degli articoli 1 della legge numero 18 del 1980 e 12 della legge della legge numero 118 del 1971 oltre che del decreto del ministro della sanità del 5 feb- braio 1992, nonchè vizi della motivazione - il Ministero ri- corrente deduce che, essendosi accertato che la patologia dalla quale era affetto il LI consisteva in un deficit intellettivo di grado medio-alto dovevano ricevere applica- zione i codici numeri 1006 o 1007 del decreto sopra citato, totalmente trascurato dai consulenti medico-legali, preve- denti, il primo, una percentuale invalidante compresa tra il 61 e il 70% e, il secondo, quella tra il 91 e il 100%, conse- guendone la correttezza della valutazione espressa in via amministrativa nel 1989 pari al 90% e nel 1993 nella misura dell'80%. Con il secondo motivo il Ministero eccepisce la nullità del- la sentenza impugnata o del procedimento, nonchè vizi della motivazione, sostenendo che, essendosi accertato che il Gat- tulli versava in stato di incapacità di intendere e di vole- re, i giudici di merito avrebbero dovuto concludere per la nullità della procura a difendere di cui all'atto introdut- tivo del giudizio in quanto rilasciata personalmente dal soggetto incapace e non da persona che legalmente lo rappre- sentasse. Pregiudiziale è evidentemente l'esame di quest'ultimo rilie- vo del quale va dichiarata la infondatezza. A questo proposito deve ribadirsi il principio costantemente affermato da questa Corte (per tutte, Cass., 26 maggio 1999, n. 5152) e che ha ricevuto un sostanziale avallo dallo stes- so giudice delle leggi (C. cost., 19 gennaio 1998, n. 41), a termini del quale l'articolo 75 del codice di procedura ci- vile, secondo cui "le persone che non hanno il libero eser- cizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rap- presentate assistite o autorizzate secondo le norme che re- golano la loro capacità", nell'indicare le persone proces- sualmente incapaci, si riferisce alle persone legalmente in- capaci e non anche a quelle colpite da incapacità naturale, che non risultino ancora interdette o inabilitate nelle for- me di legge;
conseguendone che l'incapacità naturale non può essere allegata e fatta valere, dalla controparte, quale ra- gione di invalidità e inammissibilità delle iniziative pro- cessuali poste in essere da chi si assume essere naturalmen- te incapace. Tanto premesso, deve osservarsi, con riferimento alla prima delle critiche rivolte dal ricorrente nei confronti della decisione del merito, la assoluta genericità, il tutto limi- tandosi a una assertoria denuncia della erroneità della va- lutazione della gravità della infermità sofferta dal resi- stente e delle condizioni in cui lo stesso versa e fondata esclusivamente sul contrasto tra il giudizio del tribunale, congruamente motivato, e quello diverso compiuto dalla ammi- nistrazione, senza in alcun modo tenersi conto della giuri- sprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, secon- do la quale l'indennità di accompagnamento spetta anche ai soggetti affetti da malattia psichica, ove alla totale 4 inabilità al lavoro (per effetto della malattia) si aggiunga l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o il bisogno di assistenza continua per l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, ri- ferendosi tale incapacità, anche alla mancanza di autocon- trollo che renda il soggetto pericoloso per sè e per gli altri, semprechè, peraltro, tale situazione abbia, come nel- la specie accertato, carattere permanente e non solo even- tuale, non essendo invece riconducibile al concetto di assi- stenza continua, necessaria per il compimento degli atti del vivere quotidiano, un'assistenza finalizzata alla pre- venzione o al contenimento di possibili, e solo episodiche, manifestazioni violente, o comunque pericolose, della malat- tia (Cass., 26 maggio 1999, n. 5152; Cass., 21 aprile 1993, n. 4664). Del ricorso si impone quindi la reiezione, con condanna del suo proponente a rimborsare al resistente le spese del giu- dizio nella misura di cui al dispositivo, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero dell'in- terno a rimborsare a LI SA le spese del giudi- zio, da distrarsi in favore del difensore, avvocato Michele Lamuraglia, dichiaratosi antistatario, che liquida in lire 12.600, oltre lire tre milioni per onorari difensivi. I D A 0 , S 3 Così deciso in Roma il 27 novembre 2000. 1 S O 3 . A L 5 T L T R , O . consigliere estensore Il presidente A A B Vi Cresse ' N S I L E Film. . L D 3 P E S 7 A I - D T 8 N I S - S G 1 O N O 1 P IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA E S M A I E D Depositata in Cancelleria I G A E A , G D O O E -9 FEB. 2001 E T L R T oggi, T T I S N I R A IL COLLABORATORE) E A I G L S M DI D E E E L R DI CANCELLERIA R E P O U D S N I O T