Sentenza 6 aprile 2000
Massime • 1
Nel caso di accoglimento parziale dell'appello proposto dall'imputato, la mancata riduzione della condanna alle spese in favore della parte civile, disposta in primo grado, deve essere congruamente motivata e la mancanza assoluta di motivazione sul punto è censurabile in sede di legittimità.
Commentario • 1
- 1. Assegno di invalidità, visita del Ctu: che succede a chi non si presenta?Accesso limitatoGianluigi Diodato · https://www.altalex.com/ · 10 aprile 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/2000, n. 2180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2180 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIUSEPPE CONSOLI - Presidente - del 06/04/2000
1. Dott. CARLO COGNETTI - Consigliere - SENTENZA
2. " IO HE " N. 2180
3. " MA EL " REGISTRO GENERALE
4. " GE RA " N. 45135/1999
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
EL IO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna in data 15.6.1999;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Cognetti;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede dichiararsi inammissibile il ricorso;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 9.2.1995, il Pretore di Bologna dichiarava EL IO colpevole del reato di violenza privata continuata in danno della figlia EL CA, costituitasi parte civile, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede alla suddetta parte civile, alla quale assegnava una provvisionale, immediatamente esecutiva, di lire 15.000.000; concedeva all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena. subordinandolo al pagamento, entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, della provvisionale sopra indicata. A seguito di appello dell'imputato, la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza in data 15.6.1999, dichiarava la nullità della sentenza impugnata con riferimento all'episodio del 2.2.1991;
qualificava come reato di minaccia aggravata l'episodio concernente la telefonata del 1993; rideterminava la pena in lire 100.000 di multa;
escludeva la sospensione condizionale della pena;
riduceva la provvisionale a lire 3.000.000, confermando nel resto e condannando l'appellante a rifondere alla parte civile le spese del grado. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il EL, il quale, con primo motivo, lamenta che la Corte di merito abbia provveduto a liquidare per intero le spese sostenute dalla parte civile, nonostante il parziale accoglimento dell'appello, e, con secondo motivo, lamenta la immotivata revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta che la Corte di merito abbia provveduto a liquidare per intero le spese sostenute dalla parte civile, nonostante il parziale accoglimento dell'appello, è fondato.
A tale proposito occorre rilevare che "il parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato non elimina la condanna, sicché - pur impedita la sua condanna al pagamento delle spese processuali - è consentita la condanna dello stesso alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione, in base alla decisiva circostanza della mancata esclusione del diritto della parte civile e, salvo che il giudice non ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale, sulla base di un potere discrezionale attribuito dalla legge e il cui esercizio non è censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato" (Cass., Sez. Un., 30.4.1997, Dessimone ed altri, RIV 207946; in senso conforme cfr. Cass., Sez. 5^, 30.7.1998, Casarella, RIV 211629). Orbene, nel caso di specie l'impugnata sentenza, nonostante sia stato parzialmente accolto l'appello dell'imputato tanto in relazione alla responsabilità penale quanto in relazione alle statuizioni civili, essendo stata ridotta la provvisionale da lire quindici milioni a lire tre milioni, condanna l'imputato a rifondere integralmente alla parte civile le spese del grado, senza offrire alcuna motivazione al riguardo, di talché, sotto questo profilo, la decisione è censurabile, non avendo il giudice di appello evidenziato le ragioni che, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, lo hanno indotto a non tenere conto, nella liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile, del fatto che l'appello dell'imputato, sia pure in parte era fondato e a non procedere, di conseguenza. ad una compensazione, totale o parziale di dette spese. Tale mancanza assoluta di motivazione sul punto, alla luce della giurisprudenza di questo Supremo Collegio sopra richiamata, è censurabile in sede di legittimità, di talché si impone l'annullamento dell'impugnata sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese in favore della parte civile con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna.
Il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la immotivata revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, è invece inammissibile per difetto di interesse ad impugnare, in quanto, versandosi in tema di condanna alla sola pena pecuniaria di lieve entità, il provvedimento deve ritenersi favorevole per l'imputato (cfr. Cass., Sez. Un., 23.11.1985, Di Trapani, RIV 171394;
Cass. Sez. 1^, 28.2.1994, Dell'Aversano, RIV 197162).
P. Q. M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione della spese in favore della parte civile con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 6 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2000