Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/2000, n. 2180
CASS
Sentenza 6 aprile 2000

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Massime1

Nel caso di accoglimento parziale dell'appello proposto dall'imputato, la mancata riduzione della condanna alle spese in favore della parte civile, disposta in primo grado, deve essere congruamente motivata e la mancanza assoluta di motivazione sul punto è censurabile in sede di legittimità.

Commentario1

  • 1Assegno di invalidità, visita del Ctu: che succede a chi non si presenta?Accesso limitato
    Gianluigi Diodato · https://www.altalex.com/ · 10 aprile 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/2000, n. 2180
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2180
Data del deposito : 6 aprile 2000

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