Sentenza 26 luglio 2002
Massime • 1
Sebbene la consulenza tecnica non sia un mezzo istruttorio, ma l'espressione di un potere del giudice al quale è demandata la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità, tuttavia lo stesso giudice, nel caso in cui abbia ritenuto di non doverla disporre, deve dimostrare, con adeguata motivazione, di aver potuto risolvere, sulla base di corretti criteri ermeneutici, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione.
Commentario • 1
- 1. Danno esistenziale, lesione della famiglia, risarcibilità, iure proprio, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 febbraio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/07/2002, n. 11034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11034 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO DELLA IMMOBILIARE ANTONELLA 78 SRL, in persona del Curatore Corrado Giacchi, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VAL GARDENA 3, presso l'avvocato FIORELLA DE ANGELIS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIO DE ANGELIS, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
RI RT;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2718/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 27/09/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato DE ANGELIS, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza del 20.11.1996 il Tribunale di Roma rigettò la domanda proposta ai sensi dell'art. 67 comma primo l.f. dalla curatela del fallimento della S.r.l. "Immobiliare Antonella 78" per la revoca della compravendita immobiliare intervenuta tra la fallita e AL IN il 28.07.1989 ad oggetto "il negozio sito in Roma, al Vicolo dei Silvestri n. 85, composto di un vano al piano terra di un vano retrostante ed accessori". La curatela aveva dedotto che la vendita era avvenuta per un prezzo (lire 74.500.000) manifestamente inferiore all'effettivo valore del bene, mentre il convenuto IN aveva prodotto in giudizio una consulenza di parte nella quale il valore dell'immobile era stato valutato in lire 87.000.000. Avverso la sentenza propose appello la curatela, dolendosi della mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio. Ne prospettò la necessità deducendo che l'immobile in questione "non aveva un prezzo di listino, non era esattamente paragonabile ad altro immobili similari, era ubicato in una zona densamente abitata, assai ambita dal punto di vista commerciale", ed altresì che i valori del mercato immobiliare, continuamente in ascesa nel corso degli anni 1980, rendevano manifesta l'esiguità del prezzo di vendita. Dedusse ancora che la richiesta consulenza d'ufficio costituiva l'unico mezzo idoneo ad accertare l'effettivo valore del bene e la denunciata sproporzione del prezzo di vendita, elementi questi che lungi dal costituire un fatto storico possibile oggetto di prova, risultavano acquisibili al giudizio soltanto attraverso una valutazione, affidata, appunto, ad un tecnico imparziale.
La Corte di Appello territoriale, con sentenza emessa il 27.09.1999 rigettò il gravame, confermando la sentenza del primo giudice.
La Corte ha rilevato che nessuna prova era stata offerta dalla curatela in ordine alla dedotta sproporzione delle prestazioni, che l'istanza per l'espletamento di una consulenza tecnica era stata giustamente respinta dal tribunale proprio per il rilevato difetto di prova sul presupposto della revocatoria, che lo steso tribunale aveva ritenuto sostanzialmente giusto il corrispettivo della vendita anche perché conforme alla proposta apparsa sulla stampa, che nemmeno in grado di appello era stata offerta prova della sproporzione, sicché non era possibile disporre la richiesta consulenza tecnica. Avverso tale sentenza la curatela ha proposto ricorso per cassazione.
Il IN non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
La ricorrente ha formulato e svolto due motivi, così rubricati:
1^ - violazione e falsa applicazione degli artt. 184 comma primo, 61 comma primo, 191 comma primo, 194 e 244 c.p.c. - illogicità manifesta della motivazione.
Si deduce che "la sproporzione tra il valore del bene e il prezzo in concreto pagato non costituisce un fatto che possa e debba essere provato, potendo emergere soltanto all'esito di una stima del bene stesso, necessariamente rimessa nel processo alla valutazione di un tecnico, sicché la Corte di merito aveva richiesto un presupposto di ammissibilità della c.t.u. che invece non trova fondamento alcuno nelle norme che regolano la consulenza tecnica.
Sul punto sono richiamate alcune pronunce di questa Corte (n. 10938 del 1996, n. 4178 del 1983, n. 4472 del 1987) a sostegno della tesi in diritto che "la mancata nomina del c.t.u. è censurabile in sede di legittimità nel caso in cui la consulenza sia l'unico mezzo di accertamento esperibile ai fini della decisione". 2^ - mancanza assoluta di motivazione e pretermissione di risultanze decisive, nonché dell'intero sistema difensivo del fallimento.
Si deduce che sia stata omessa ogni considerazione in ordine alle allegazioni difensive di essa curatela riguardanti l'effettivo prezzo pagato dal IN e le argomentazioni della consulenza di parte.
I motivi possono essere disaminati congiuntamente, traendo sostegno il primo dalle argomentazioni svolte con il secondo motivo. Con numerose pronunce (n. 321, n. 2957 del 1999, n. 2802, n. 8395, n. 10916 tutte dell'anno 2000) questa Corte ha affermato che "la consulenza tecnica, pur avendo, di regola, la funzione di fornire al giudice una valutazione relativa a fatti già acquisiti al processo attraverso i mezzi di prova, può legittimamente costituire, di per sè, fonte oggettiva di prova qualora si risolva non soltanto in uno strumento di valutazione, bensì di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche, così che, in tal caso, viola la legge processuale il giudice di merito che ne rifiuti l'ammissione sotto il profilo del mancato assolvimento, da parte dell'istante, dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.". Tale principio è utilmente richiamato per il caso di specie e alla stregua di esso deve riconoscersi fondatezza alla censura svolta con il primo motivo di ricorso.
Costituisce inoltre principio di diritto che "sebbene la consulenza tecnica non sia un mezzo istruttorio ma espressione di un potere del giudice al quale è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità, tuttavia il giudice, nel caso in cui abbia ritenuto di non dover ricorrere all'ausilio di un esperto, deve dimostrare, con adeguata motivazione, di aver potuto risolvere sulla base di corretti criteri tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione" (v. in tal senso le pronunce di questa Corte n. 2013 del 1982). Alla stregua di tale principio, può ritenersi carente di motivazione la sentenza ora impugnata proprio nella giustificazione del diniego del ricorso ad un tecnico per la valutazione dell'immobile atteso che su tale punto non v'è altro nella sentenza se non il richiamo al giudizio di congruità del prezzo espresso dal tribunale, giudizio del quale nemmeno è riportata la motivazione e nemmeno quest'ultima è vagliata alla stregua delle osservazioni critiche dell'appellante.
Il solo riferimento alla circostanza che il prezzo pagato fosse "conforme alla proposta apparsa sulla stampa" non colma le lacune della motivazione e nemmeno rappresenta una risposta adeguata in relazione all'oggetto dell'accertamento richiesto, costituivo dalla denunciata sproporzione di valore, tanto più se si considera che la curatela appellante aveva prospettato alcuni concreti elementi di giudizio, che il consulente tecnico del IN aveva indicato, per l'immobile, un valore già esso superiore al prezzo risultante dal rogito di compravendita (ciò non risulta dalla sentenza ma sul punto la ricorrente non ha ricevuto contestazioni dall'intimato) - elementi tutti che la Corte di merito non ha preso in considerazione nemmeno al fine di confutarli.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo il quale, mentre conserva la pienezza dei suoi poteri di valutazione circa l'opportunità o la necessità di disporre la consulenza tecnica richiesta dalla curatela del fallimento, nel provvedere in ordine a tale richiesta si atterrà ai principi di diritto dinanzi richiamati.
Lo stesso giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di Cassazione, 20 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2002