Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/2017, n. 23839
CASS
Sentenza 7 novembre 2017

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Massime1

Non sussiste la preclusione all'esercizio dell'azione penale di cui all'art. 649 cod. proc. pen., quale conseguenza della già avvenuta irrogazione, per lo stesso fatto, di una sanzione formalmente amministrativa ma avente carattere sostanzialmente "penale" ai sensi dell'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, allorquando non vi sia coincidenza fra la persona chiamata a rispondere in sede penale e quella sanzionata in via amministrativa. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la violazione del divieto di "bis in idem" con riferimento a persona imputata ai sensi dell'art. 10-ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 per il mancato versamento dell'acconto IVA, fatto per il quale era stata inflitta sanzione amministrativa alla società cooperativa dello stesso soggetto legalmente rappresentata).

Commentario1

  • 1Riforma dei reati tributari: l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto d.lgs. 231/2001
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/2017, n. 23839
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23839
Data del deposito : 7 novembre 2017

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