Sentenza 22 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/05/2002, n. 7473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7473 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REGISTRAZIONE ESENTA CORRE PREMA DI ASSA 11 TAR AL B07473/02 DEL Oggetto * Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele CANTILLO Presidente R.G.N. 7271/00 Consigliere Cron. 20829 Dott. Giulio GRAZIADEI Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud. 10/01/02 Dott. Vittorio RAGONESI Dott. Achille MELONCELLI - Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: SA VI, LN IA AO, LN TE, eredi di FR SA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CONCA D'ORO 25, presso lo studio dell'avvocato RITA GRADARA, difesi dall'avvocato FRANCESCO TESAURO, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 38 resistente - -1- avverso la sentenza n. 29/99 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 04/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/02 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte osserva quanto segue. L'Ufficio del registro di Monza rettificava la dichiarazione del valore finale di un immobile contenuta nell'atto di compravendita intercorso tra SA LE e SA BR quali venditori e SS RI quale acquirente. I citati contraenti proponevano tre distinti ricorsi che venivano accolti dalla commissione tributaria di primo grado con decisioni mm. 4495.4496 e 4497, emesse in data 30.11.98. L'Ufficio finanziario appellava le predette decisioni e l'atto di appello nei confronti di SA BR, deceduto in data 14.2.89, veniva notificato in data 17.5.89 a mani della figlia SA FR. La commissione tributaria di II grado di Milano, con pronunce nn. 168, 169 e 170 del 23.10.91, accoglieva l'appello e confermava l'accertamento dell'Ufficio. La decisione di II grado n. 170/91, emessa nei confronti di SA BR e comunicata previa notifica, sempre nelle mani della figlia SA FR, in data 11.12.91, diveniva definitiva per mancata impugnazione, per cui l'Ufficio emetteva avviso di liquidazione che veniva 3 impugnato da SA FR e SA IL quali eredi di SA BR. La Commissione tributaria di primo grado di Monza, con decisione del 22.6.94, accoglieva il ricorso di questi ultimi evidenziando che il giudizio di appello relativo all'atto di accertamento non poteva essere promosso nei confronti del defunto SA BR ma doveva essere instaurato nei confronti degli eredi. L'appello proposto dalla Amministrazione finanziaria avversO tale decisione veniva accolto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza del 24.2.99. Con l'unico motivo di ricorso, SA IL, OL IA AO e OL MA (questi ultimi due nella qualità di eredi di SA FR) assumono la violazione degli articoli 22 e 31 del DPR n. 636/72 e degli articoli 159, 161 e477 cpc motivazione della impugnatanonché il vizio di sentenza per avere questa ritenuto regolare la notifica dell'atto di appello dell'Ufficio avvenuta nei confronti del defunto LA BR a mani della figlia FR anziché impersonalmente a mani degli eredi e per non aver ritenuto la nullità di tutti gli atti conseguenti. 4 L'Amministrazione non ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che non costituisce causa di inesistenza della sentenza emessa nel giudizio di appello la circostanza che l'impugnazione sia stata proposta nei confronti di parte deceduta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, se l'appellante non era venuto а conoscenza della morte della controparte. (Cass. 9691/94; Cass. 6274/97; Cass. 5420/98; Cass. 2610/01; in materia tributaria nel vigore del DPR 636/72 V. Cass. 496/81). Nel caso di specie, come già rilevato nella parte motiva, la sentenza di primo grado è stata èemessa il 30.11.88, l'intimato SA BR deceduto il 14.2.89 e l'atto di appello è stato notificato il 17.5.89 а mani della figlia FR. Ricorre dunque la circostanza del decesso della parte dopo la pronunzia della sentenza di primo grado e prima che gli venga notificato l'atto di appello. Per ciò che concerne la conoscenza da parte dell'amministrazione del decesso dell'intimato, questa deve essere esclusa perché non vi è alcun - processuale che ciò atto processuale od extra risulta dalla relatadimostri. In particolare, della notifica dell'atto di appello che la figlia del de cuius, che ebbe а ricevere tale atto, si limitò a indicare la propria qualità di figlia del medesimo senza specificarne l'avvenuto decesso, come invece avviene di regola in tali casi. La mancata conoscenza del decesso dunque allo stesso sostanzialmente addebitabile comportamento omissivo di una degli eredi di LA BR, i quali successivamente non si sono neppure costituiti nel giudizio di appello. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che Occorra provvedere sulle spese del giudizio, E non A 6 N I 8 5 9 O R I 1 . / Z A N avendo l'Amministrazione svolto attività difensiva. 4 A / - T 6 R U B 2 T B S . . I
P.Q.M.
I L R . L G P R . E A T D . R Rigetta il ricorso. B L E A A D A T D I I 1 Roma, 10.07.02. S R E 3 N 1 E T E S T . N E I N Il Relatore Il P A S A E H CANCELLIERE DS Grou Arnaldo Casan DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 MAG. 2002 Oggi CANCELLICHE C Ашанов Сней I 6