Sentenza 12 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/2001, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
( Aula 'B' IN NO00371 /0 1 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente - R.G.N. 18246/98 Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere 745 Dott. Alberto SPANO' Cron. Consigliere Dott. Donato FIGURELLI Rep. Ud.25/10/00- Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Dott. Giuseppe CELLERINO - Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta URE SENTENZA dal Sig. per diritti L2000 sul ricorso proposto da: || 12 GEN 2001- IL CANCELLIERE MAMMOLITI TA VEDOVA SORBARA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA RONCIGLIONE 3, presso lo CANCELLERIA studio dell'avvocato GULLOTTA FABIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato Rilasciata copia legale INAIL al Sig. in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso per diritti14 FEB. 2001 # 2000 dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta IL CANCELLIERE delega in atti;
4457 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE · controricorrente UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale avverso la sentenza n. 229/98 del Tribunale di AOSTA, al Sig. GUILOTTA depositata il 12/08/98 R.G.N. 157/97; per diritti L. 21FEB 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE udienza del 25/10/00 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato GULLOTTA;
udito l'Avvocato DE FERRA' per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del settembre 1995 al Pretore di Aosta la sig.ra AL LI chiedeva che fosse riconosciuta l'eziologia professionale, ne- gatale dall'Istituto Nazionale per l' Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, e quindi le fosse attribuita la conseguente pensione (rendita) di ri- versibilità, in conseguenza del decesso del proprio marito, ZO Sor- bara, avvenuto per emoragia interna il 4 novembre 1992, in considerazio- ne dell'alto grado d'inabilità (97%) della silicosi di cui risultava portatore. Il Pretore negava la provvidenza, condividendo la negativa valutazione medico legale, acquisita in contraddittorio fra le parti. Anche l'appello, nel corso del quale é stata rinnovata la consulenza, é stato sfavorevole alla ricorrente. Il Tribunale valdostano, recependo la relazione peritale, argomenta che non risulta, dalla letteratura specialistica, alcun nesso fra malattia silicoti- ca ed emorragia digestiva, sebbene dia atto ("in linea di massima", così in sentenza) che ove "l'emorragia massiva fosse stata determinata dalla rottu- ra di varici del fundus dello stomaco, non può essere escluso che la pato- logia polmonare di origine professionale possa aver giocato un ruolo al- meno concausale." e conclude che non é stata, comunque, raggiunta la prova della efficienza concausale della malattia professionale. Contro questa sentenza promuove ricorso per cassazione la LI, illustrando tre motivi d'impugnazione. L'Istituto si é costituito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo mezzo la signora AL LI, vedova OR, de- nuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 85, 1° comma e 145 (nel testo di cui all'art.4 della 1. 27 dicembre 1975, n.780) del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, contestando il giudizio "di massima" offerto dal Tribunale osservando che il diritto alle prestazioni assicurative a favore dei super- stiti, in coerenza con il principio dell'equivalenza delle cause e dell'accele- razione dell'evento, spetta "anche nel caso di morte causata da silicosi... associata a qualsiasi altra forma morbosa dell'apparato respiratorio o car- diocircolatorio". Con la seconda censura la ricorrente prospetta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine al ruolo avuto dalla tecnopatia nella morte del signor OR, sottolineando le perplessità che pervadono la motivazione, e segnatamente l'uso di concetti ipotetici ("improbabile", "non può essere escluso", "in linea di massima") o di for- me verbali condizionali ("potrebbe") e denunciando le omissioni di valu- tazione compiute dal CTU, acriticamente recepite dal Tribunale, pur a fronte delle contrarie osservazioni del perito di parte. Con il terzo mezzo di ricorso, infine, la LI denuncia la nullità dell'intero giudizio per essere stato membro del collegio, in qualità di v. pretore onorario, un avvocato del Foro valdostano, la cui presenza adulte- rerebbe i principi di autonomia e indipendenza della magistratura. A prescindere da quest'ultimo motivo, per il quale valgono le considera- zioni, cui si rimanda, lucidamente espresse dalle Sezioni unite della Cas- sazione con la nota sentenza n. 129 del 12 marzo 1999, (v. anche, in ar- gomento, sott'altro profilo, Cass. 14 dicembre 1996, n. 11178) che do- vrebbe aver posto termine, negando fondamento alla censura, a quella che é stata definita dalla dottrina "un'autentica guerra fratricida nell'ambito della classe forense" (v. anche C. cost. 5 aprile 1971, n. 71, che ha dichia- rato non fondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione al- l'art. 101, 2° comma, cost., dell'art. 32 del r.d.30 gennaio 1941, n. 12 in tema di obiettività ed imparzialità dei giudici onorari, nonchè C. cost. 6 aprile 98, n. 103, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 90, 5° comma, 1. 26 novembre 1990, n. 353 e successive modificazioni, in relazione agli artt. 3, 102, 106, 1° e 2° comma, 97 cost. in tema di supplenza nei collegi dei v.pretori onorari), i primi due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per l'intima con- nessione che li contraddistingue, meritano accoglimento. Costituisce, infatti, insegnamento ormai consolidato (v. Cass. 18 giugno 1998, n. 6107; 3 giugno 1997, n. 4931; 1° febbraio 1989, n. 607; 29 otto- bre 1987, n. 8002 e 16 ottobre 1987, n. 7679) il principio di diritto secon- do cui l'art. 4 legge 27 dicembre 1975, n. 780, nel dettare il nuovo testo dell'art. 145, secondo comma, lettera b) del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ha stabilito il diritto alle prestazioni assicurative a favore del lavora- tore o dei superstiti, nel caso di inabilità o di morte causata da silicosi od asbestosi, anche se di minima gravità, associata a qualsiasi altra forma morbosa dell'apparato respiratorio o cardiocircolatorio, ampliando in tal modo l'ambito di tale tutela. In particolare sussiste "il diritto alla prestazione assicurativa dei superstiti, anche nell'ipotesi in cui la silicosi (.) o comunque una sua conseguenza di- retta abbiano avuto, nel determinismo della morte dell'assicurato, il ruolo di mera concausa (pur se minimo) del decesso, anche solo accelerando il decorso della malattia verso l'esito letale, atteso che questo ultimo deve ritenersi derivato dalla tecnopatia, non soltanto quando questa sia la causa della malattia che ha determinato la morte, ma anche quando la malattia diversa sopravvenuta, pur non essendo ricollegabile eziopatogeticamen- h te alla tecnopatia, sia stata da questa comunque influenzata nel suo finale esito letale* Orbene, pur ammettendo, secondo quanto ricorda parte resistente nel controricorso, che la nuova formulazione dell'art. 145 cit. non ha introdot- to "una qualche presunzione di causalità delle forme morbigene associate, tale da esonerare dall'accertamento in concreto di tale nesso", quello che é mancato, nell'analisi della fattispecie, e lo denuncia a chiare lettere l'ar- gomentare incerto e possibilista della sentenza, é stata "l'esigenza che sia accertato se in concreto la morte o l'inabilità del lavoratore siano o meno derivate dalla silicosi o dall'asbestosi in concorso causale con la malattia associata, poiché in termini medico-legali, ai fini in esame, può propria- mente parlarsi di "associazione" solo quando vi sia interferenza anatomo- clinica tra la tecnopatia e le altre forme morbose, che consenta la recipro- ca sfavorevole influenza in termini di decorso e di esaltazione del poten- ziale lesivo" (così la massima della sentenza di questa Corte del 18 giu- gno 1998, n. 6107). In altre parole il periodare "si ritiene improbabile"; "non può essere esclu- so"; "nella letteratura specialistica non é considerata la associazione tra silicosi ed emorragia digestiva" (di cui si trascura, però, di individuare la genesi: infortunio? malattia? di quale natura? ecc.); "in linea di massima", e l'uso di modi verbali al condizionale ("potrebbe") esprimono a tal punto incertezze e inadeguato contenuto diagnostico valutativo da non consenti- re di riconoscere un ragionevole e logico giudizio d'attendibilità sulla(e). causa(e) della morte, soprattutto se si ricollegano tali indicazioni alla ca- tegorica sintesi finale cui perviene il Tribunale: "In ogni caso manca del tutto la prova che la silicosi sia stata concausa dell'evento". La sentenza deve essere, pertanto, cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Torino per un ulteriore giudizio di merito e per la regolamen- tazione delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Tori- no. Così deciso in Roma il 25 ottobre 2000 Il Consigliere Il Presidente a [...]in Cancelleria 12 GEN. 2001 oggi, ABORATORE 2 A PLC M E CANCELLERIA R P U S 1805 VI O GLLING 29931 S ZIŅAS BU IV °N_CL•F•11 ISNES VEI 'OTICE JA VÄSOUⱭI VE INDO 01 "INV.TING ££9 YSSVI 'VIRE KI A 50