Sentenza 5 aprile 2011
Massime • 1
È abnorme, e pertanto ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il G.i.p., non ritenendo di accogliere la richiesta di archiviazione formulata dal P.M., ordini l'iscrizione di una determinata persona nel registro delle notizie di reato e contestualmente fissi una udienza di rinvio per il prosieguo del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2011, n. 22506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22506 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 05/04/2011
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - N. 491
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 48675/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CI DO N. IL 29/07/1957 persona offesa nel procedimento
contro
IGNOTI n. 1802/09 R.G.N.R. PM Isernia;
avverso l'ordinanza n. 69/2010 GIP TRIBUNALE di ISERNIA, del 05/11/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NICOLA MILO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. GERACI Vincenzo che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. FATTO E DIRITTO
1. Il Gip del Tribunale di Isernia, con ordinanza 5/11/2010, non condividendo la richiesta di archiviazione del procedimento penale contro ignoti in relazione al reato di cui all'art. 326 cod pen., disponeva che il P.M. procedesse all'iscrizione, come indagato, nel registro di cui all'art. 335 cod proc. pen. di Ciro Carnevale e contestualmente rinviava in prosieguo all'udienza camerale dell'1/4/2011.
2. Ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore munito di procura speciale, la persona offesa DO IE e denuncia l'abnormità del provvedimento, nella parte in cui aveva disposto il rinvio in prosieguo del procedimento dinanzi allo stesso Gip.
3. Il ricorso è fondato.
Ed invero, allorquando il Gip, non condividendo la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., dispone l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. di una determinata persona, il procedimento deve essere restituito all'iniziativa del P.M., che potrà esercitare, nella sua autonoma determinazione, tutti i poteri conferitigli dalla legge. Non è consentito al Gip fissare un'udienza in prosieguo del procedimento, perché ciò determina un inammissibile vincolo per il P.M., con conseguente condizionamento delle scelte allo stesso riservate (Sez. U. a 22909 del 31/5/2005, dep. 17/6/2005, imp. Minervini). Il provvedimento impugnato è abnorme nella parte indicata e deve, pertanto, essere annullato senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011