Sentenza 26 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/02/2002, n. 2837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2837 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
-02837/02 LLO 74 BO .3 E N E ) 1, N E ZIO 1-199 C A A P R I 1-1 IST D EG 2 E L. IC R A 39 D D IU E TE G 6 ESEN 4 E . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TT T.N R (IS A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: dott. Angelo GIULIANO Presidente R.G. 5922/00 dott. Ugo FAVARA Consigliere Rep. Cron. 6538 dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere dott. Michele LO PIANO Consigliere rel. Ud. 27.11.2001 dott. Bruno DURANTE Consigliere ha pronunciato la seguente. SENTENZA sul ricorso proposto da -Assitalia Le Assicurazioni d'Italia S.p.A. - in persona dell'am- ministratore delegato dott. Luciano Roasio, elettivamente domiciliata Лил in Roma, via Guido d'Arezzo n. 2, presso lo studio dell'avv. Salvato- re Iannotta, che la difende, giusta delega in atti. ricorrente
contro
LI IU S.r.l., LI IU in proprio, TT LI TT, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Dante n. 12, presso lo studio degli avvocati Federico Rafti e Tommaso Rafti, che li difendono giusta delega in atti. controricorrenti 2035/2001 Oggetto: Polizza fideiussoria: pagamento premi avverso la sentenza n. 87/99 del Giudice di Pace di Bolzano, emessa il 9 febbraio 1999 e depositata l'8 marzo 1999 (R.G. 1803/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 novembre 2001 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Salvatore Iannotta;
udito l'avv. Tommaso Rafti;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Raffaele Cenic- cola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso nei confronti di LI IU e TT LI TT ed il rigetto del ricorso nei confronti della LI IU S.r.l.. Svolgimento del processo Con decreto n. 803/97 il Giudice di pace di Bolzano ingiunse alla IU LI S.r.l. di pagare all'Assitalia Le Assicurazioni - d'Italia S.p.A. - la somma complessiva di Lit. 424.416 a titolo di rate Cu scadute di premi relativi ad una polizza cauzionale emessa a garan- zia dell'adempimento degli obblighi relativi a contratto di appalto sti- pulato dalla S.r.l. LI IU con la Provincia autonoma di Bol- zano. Contro il decreto propose opposizione l'intimata deducendo che i premi non erano dovuti essendosi estinta la garanzia fideiusso- ria. Alla opposizione resistette l'Assitalia. Il Giudice di pace accolse l'opposizione, revocò il decreto in- giuntivo e condannò l'Assitalia alla rifusione delle spese in favore dell'opponente. 2 Per la cassazione della sentenza del Giudice di pace ha pro- posto ricorso l'Assitalia. Il ricorso è stato notificato anche a LI IU e TT TT, soggetti non presenti nel giudizio di merito. Hanno resistito con controricorso, illustrato da memoria, la IU LI S.r.l., LI IU e TT TT. Motivi della decisione Preliminarmente deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nei confronti di LI IU e TT TT poiché gli stessi non sono parti del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata. Con unico motivo la ricorrente denuncia: Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 741 del 1981, dell'art. 1896 c.c. e delle norme e dei principi regolatori della materia che di- Лил sciplinano l'operatività e la durata della fideiussione, prestata me- diante polizza assicurativa ex art. 13 della legge 3 gennaio 1978 n. 1 (art. 360 n. 3 c.p.c.). Omessa, insufficiente e contraddittoria moti- vazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e, comunque, rilevabile d'ufficio (art. 360 n. 5 c.p.c.). Premesso che dalla compiuta istruzione era emerso che le ope- re pubbliche, oggetto del contratto d'appalto, erano state ultimate, ma che l'amministrazione committente aveva contestato all'appaltatore inadempienze contrattuali che la abilitavano ed escutere la garanzia fideiussoria, la ricorrente deduce che il Giudice di pace aveva del tutto ignorato le suddette circostanze, limitandosi ad osservare che l'inutile decorrenza del termine per l'approvazione del certificato di 3 collaudo era dipesa da mera inerzia dell'ente appaltante, che dopo avere emesso il certificato di collaudo in data 20 giugno 1994, lo avrebbe, poi, approvato in data 15 marzo 1994. Secondo la ricorren- te «la palese discrasia della motivazione della sentenza impugnata rispetto alle problematiche, che il Giudice di pace era chiamato a risolvere, costituisce, di per sé stessa, il miglior referente della il- legittimità di tale statuizione». In punto di diritto la ricorrente sostiene che dal sistema nor- mativo applicabile alla fattispecie si ricava che «la estinzione ope legis della garanzia fideiussoria ex art. 5 della legge n. 741 del 1981 determina simultaneamente l'esigibilità da parte dell'appalta- tore dei corrispettivi e la cessazione del contratto assicurativo, con cui è stata prestata la fideiussione, a condizione: che la mancata - collaudazione delle opere e la mancata approvazione del relativo Cul certificato o dell'equipollente certificato di regolare esecuzione prescinda dall'accertamento da parte della stazione appaltante, in itinere dell'esecuzione delle opere, d'inadempienze dell'appaltatore, di guisa che, decorsi i termini previsti dal citato art. 5 della legge n. 741 del 1981, l'ente appaltante non possa più escutere la garan- zia fideiussoria prestata con la polizza;
- che il contraente comuni- chi all'istituto assicuratore l'avvenuta decorrenza dei predetti ter- mini, cui è collegata l'estinzione della fideiussione. La ricorrente prosegue affermando: «Si può, in definitiva, ritenere che, verifica- tesi le predette condizioni, l'estinzione ope legis della garanzia fide- iussoria sostituisca la dichiarazione di svincolo o la restituzione dell'atto fideiussorio previsto convenzionalmente per la liberazione dall'obbligazione di pagamento del premio. Nell'ipotesi in cui (sebbene l'inutile decorrenza dei termini di collaudazione e di ap- provazione del certificato consenta all'appaltatore di agire per l'esazione del corrispettivo ed estingua le fideiussioni) l'accerta- mento e la contestazione d'inadempienze dell'appaltatore determini la permanenza della fideiussione prestata con la polizza, il con- traente non è liberato dall'obbligazione di pagamento del premio». Ciò esposto la ricorrente denuncia che «il Giudice di pace, fa- cendo riferimento ad un certificato di collaudo del 20 giugno 1994, ha, contraddittoriamente, rilevato che la sua approvazione era av- venuta in data 15 marzo 1994 (in data, quindi, addirittura anteriore alla sua emissione) per concludere, ancora più contraddittoriamen- ис te, che l'inutile decorso del termine di approvazione del certificato di collaudo era dipesa da mera inerzia dell'ente appaltante» e con- clude affermando che «l'esemplare violazione dei più elementari principi che regolano la materia e, soprattutto, la manifesta illo- gicità e contraddittorietà della motivazione, alla quale il Giudice di pace ha affidato il proprio (arbitrario) convincimento, impongono l'annullamento della decisione». Il ricorso non può trovare accoglimento. Deve preliminarmente osservarsi che, non eccedendo il valore della controversia i due milioni di lire, il giudice di pace ha necessa- riamente deciso secondo equità (quand'anche abbia fatto riferimento a norme di diritto, posto che in tal caso deve ritenersi che egli abbia 5 implicitamente considerato la regola di diritto conforme all'equità) a norma dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 21, 1. 21 novembre 1991, n. 374. Si tratta di equità "sostitutiva" della regola di diritto, in linea con la va- lutazione più libera, più elastica e più semplice che si richiede nelle controversie di minor valore (come del resto accade nel caso, previ- sto dall'art. 114 c.p.c., in cui le parti abbiano concordemente doman- dato, in materia di diritti disponibili, una decisione diversa da quella "secundum jus"). Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte (a seguito di Cass., sez. un., n. 716/99), unico limite del giudizio di equità è costituito, per quanto concerne il diritto sostanziale, dal do- vere del giudice di pace di conformarsi alle norme costituzionali e del diritto comunitario, in quanto di rango superiore alla legge ordi- naria. Pertanto la sentenza equitativa del giudice di pace può essere impugnata con ricorso per cassazione per violazione di legge so- stanziale, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., soltanto per far valere il superamento di questo limite. Al di là di siffatta ipotesi, l'ammissi- bilità del ricorso per violazione di legge è concettualmente preclusa dalla non configurabilità - a proposito del giudizio equitativo - della violazione di una regola (posta dalla legge) che presuppone invece un giudizio secondo diritto. È, per contro, denunciabile la violazione di legge ordinaria per quanto concerne le norme processuali, al cui rispetto è tenuto anche 6 il giudice di pace. Il vizio di motivazione è prospettabile solo in quanto si risolva in un'ipotesi di mera apparenza o di radicale ed insanabile contraddit- torietà della motivazione, tale da autorizzare la conclusione che la sentenza non sia motivata (in contrasto col precetto di cui al sesto comma dello stesso art. 111 Cost., il quale stabilisce che "tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati") e che si verta, dunque, in un caso di nullità della sentenza per violazione anche della norma processuale di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., con conseguente ammissibilità della denuncia del vizio in relazione al- l'art. 360, n. 4, c.p.c.". Ciò premesso in linea generale si osserva che, in forza dei principi sopra esposti, sono inammissibili le censure che involgono l'interpretazione che dell'art. 5 della legge n. 741 de 1981 ha dato il Giudice di pace. Né ha rilievo la lamentata contraddittorietà della motivazione riferita all'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il certificato di collaudo sarebbe stato emesso il 20 giugno 1994 mentre la sua approvazione sarebbe avvenuta il 15 marzo 1994 (nella sentenza per vero quest'ultima data è indicata come 17 marzo 1992). Trattasi di una contraddizione (probabilmente dovuta ad un er- rore materiale) non idonea ad incidere sulla statuizione atteso che l'applicazione dell'art. 5 della legge n. 741 del 1981 è fondata dal Giudice di pace sull'accertamento, acquisito attraverso le testimo- 7 nianze riferite ai signori BR e De AS, che da parte dell'appaltato- re era stata data espressa notizia alla società assicuratrice, entro il periodo di due mesi dall'avvenuto collaudo, dello svincolo conse- guente della polizza fideiussoria ai sensi del sopra richiamato art. 5 della legge n. 741 del 1981. Nel ricorso le suddette testimonianze e le deduzioni che ne ha tratto il Giudice di pace sono del tutto ignorate. Né, infine, ha incidenza sul giudizio l'affermazione della ricor- rente secondo cui il Giudice di pace avrebbe apoditticamente affer- mato che l'inutile decorrenza del termine per l'approvazione del cer- tificato di collaudo era dipesa da mera inerzia dell'ente appaltante, omettendo di considerare che l'amministrazione committente aveva contestato all'appaltatore inadempienze contrattuali che l'abilitavano ad escutere la garanzia fideiussoria. лим Il rilievo non concerne invero un punto decisivo atteso che il "fatto imputabile all'impresa" - che, a termini dell'art. 5 della legge n. 741 del 1981, impedisce l'estinzione delle garanzie, conseguente, al- trimenti, ipso iure alla omissione ma anche al semplice ritardo (cfr. Cass. n. 518 del 1994 e n. 2068 del 1998) del collaudo - deve, infat- ti, consistere in una condotta o in un evento comunque riferibile alla impresa, che impedisca od ostacoli lo svolgimento delle operazioni di collaudo nel termine di legge (come nel caso, ad esempio della mancata consegna delle opere o della mancata rimozione di materiali od attrezzi). Non può, quindi, tale "fatto imputabile", consistere, in- vece, come peraltro in modo oltremodo generico indica la ricorren- 8 te, in non meglio specificate "inadempienze contrattuali", attenendo siffatte inadempienze al diverso (e successivo) profilo della respon- sabilità dell'appaltatore accertata in sede di collaudo, per possibili inadempienze contrattuali, espressamente fatta salva dal medesimo art. 5 1. 741/81, ove si legge: «se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro due mesi dalla scaden- za dei termini ... l'appaltatore, ferme restando le eventuali respon- sabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto alla resti- tuzione della somma costituente cauzione .... Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fideiussorie» (cfr. in tal senso Cass. n. 7596 del 2001). Per le esposte considerazioni il ricorso proposto nei confronti della LI IU S.r.l. deve essere rigettato. Consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spe- se del giudizio di Cassazione nei confronti dei resistenti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di LI IU e TT Concet- ta;
rigetta il ricorso proposto nei confronti della LI IU S.r.l.; condanna la ricorrente a rifondere ai resistenti le spese del giudizio di Cassazione che liquida in lire 125.000 = €64 55- .\... oltre a lire 600.000 (€ 309,87) per onorari di avvocato. Così deciso il giorno 27 novembre 2001. Il Presidente An Depositata in Cancelleria Il Consigliere est. Goggi, I 26,2.07 Сильфонно IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIEREC1 Gina Casoli 9 Gina Casoll