Sentenza 13 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/02/2004, n. 2800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2800 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IZ FE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato LUIGI GARDIN, difeso dall'avvocato A. LINO SPEDICATO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TT AN, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA DI PIETRA 26, presso lo studio dell'avvocato RENATO GRELLE, difeso dall'avvocato LUCIO AFFATATI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 599/00 della Corte d'Appello di BARI Terza Sezione Civile, emessa il 26/04/00, depositata il 26/06/00; R.G. 950/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/03 dal Consigliere Dott. Giacomo TRAVAGLINO;
udito l'Avvocato; Lino SPEDICATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ND ZZ, depositato ricorso ex artt. 671 ss. c.p.c., chiesto e ottenuto dal Presidente del Tribunale di Foggia sequestro conservativo, fino alla concorrenza della somma di 40 milioni di lire, dei beni di proprietà di NG LE, convenne quest'ultimo dinanzi al medesimo Tribunale per la convalida del provvedimento interinale e la contestuale condanna del predetto al risarcimento di danni da lui subiti sull'assunto:
- che il 30 luglio 1991, intorno alle ore 19.000, percorrendo la SS 272 in direzione S. Severo (FG), aveva scorto un'autovettura che lo precedeva sbandare per l'urto contro un ostacolo improvvisamente apparso sul tracciato stradale;
- che, nonostante il tempestivo azionamento dei freni, non era a sua volta riuscito ad evitare l'impatto con quello che si era poi rivelato essere un grosso bovino stazionante al centro della carreggiata;
- che, perso il controllo del veicolo, aveva sfondato il guard-rail, finendo nella sottostante scarpata e riportando, per l'effetto, lesioni di tipo traumatico, oltre che danni materiali;
- che la causa dell'evento era da ascriversi in via esclusiva al comportamento del LE, proprietario dell'animale lasciato incustodito e, pertanto, responsabile dei danni ex art. 2052 c.c.. Il Tribunale di Foggia accolse la domanda, condannando il convenuto (del quale aveva disatteso tutte le difese, improntate ad una attribuzione in via esclusiva della responsabilità dell'accaduto al ZZ attesone il comportamento imperito e imprudente nella guida del suo veicolo) al risarcimento dei danni subiti dall'attore nella misura di circa 16 milioni, e fondando il proprio convincimento sul contenuto del rapporto dei Carabinieri poco dopo intervenuti sul posto, sulla deposizione di un teste (Carla ME) che si trovava, in qualità di passeggera, all'interno dell'autovettura che per prima aveva subito l'impatto con la mucca, sul rilievo per cui il convenuto, onde escludere la responsabilità presunta ex art. 2052 c.c., avrebbe dovuto dimostrare (e non l'aveva fatto) l'insussistenza del nesso causale tra la condotta addebitatagli e l'evento dannoso, provando che questo era dipeso da caso fortuito, ossia da fatto assolutamente accidentale e imprevedibile, e, come tale, a lui non imputabile.
La sentenza viene, peraltro, radicalmente riformata dalla locale Corte d'appello che, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità, ritenne:
- che l'attore, su cui incombeva la relativa prova, non aveva provato le modalità del sinistro ne' il relativo nesso di causalità;
- che la deposizione della teste ME non atteneva direttamente alla dinamica dell'incidente lamentato dal ZZ, ma ad un momento immediatamente successivo a quello della collisione, per avere la donna dichiarato soltanto "di aver visto un'altra auto nella scarpata";
- che gli elementi presuntivi addotti dal ZZ a fondamento della sua pretesa (tracce di gomma corrispondenti al luogo in cui si trovava la carcassa dell'animale evidenzianti un'improvvisa e marcata deviazione di direzione della traiettoria dell'auto; deformazione del tetto dell'auto mostrante un profondo schiacciamento longitudinale dovuto al ribaltamento della mucca sul tetto stesso;
tracce rosse presumibilmente causate dalla fuoriuscita di sangue dal corpo dell'animale e ritrovate sulla carrozzeria dell'autovettura) fossero, ciascuno di essi, e singolarmente considerati, affatto sforniti dei (pur necessari) caratteri di univocità e concordanza. Impugna la sentenza della Corte dauna il ZZ, con ricorso affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso il LE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, e va pertanto accolto.
I tre motivi che lo accompagnano, e che possono formare oggetto di esame congiunto - lamentando tutti, in sostanza, un difetto di motivazione sub specie dell'illogicità manifesta, della assoluta omissione, della contraddittorietà e dell'erroneità logico- giuridica (censure, ripetesi, tutte, e del tutto fondate) - evidenziano:
- come il giudice di merito abbia completamente omesso di considerare le risultanze del rapporto e delle indagini dei carabinieri intervenuti pochi minuti dopo l'incidente. Ora, se tali risultanze ben potevano, in astratto, essere disattese dalla Corte foggiana - per contenere esse, insieme all'accertamento di elementi fattuali, considerazioni e giudizi sicuramente valutativi espressi dal pubblico ufficiale, implicanti margini altrettanto sicuramente personali di apprezzamento - ciò comportava peraltro l'obbligo, per quel giudice, di analizzarle compiutamente, e compiutamente e motivatamente disattenderle, anziché pretermetterle completamente nella loro stessa esistenza processuale. Difatti, il principio di diritto - esattamente richiamato dal controricorrente in tema di efficacia probatoria dei verbali di accertamento ex art. 2700 c.c., - di recente ribadito da questa Corte con la sentenza 3522/1999 (a mente del quale, con riferimento al verbale di accertamento di una violazione del Codice della Strada, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste ne' con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, ne' con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna non la percezione di una realtà statica - come la descrizione dello stato dei luoghi, senza oggetti in movimento -, bensì l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante) non si traduce certo nell'opposta, impredicabile regula iuris dell'irrilevanza tout court di tale contenuto "valutativo" dell'atto del pubblico ufficiale, contenuto che, pur non facendo prova fino a querela di falso, può e deve essere accuratamente preso in considerazione dal giudice nella formazione del suo finale e libero convincimento. Attività, questa, completamente e incomprensibilmente pretermessa dalla Corte foggiana;
- come il giudice di merito abbia (ulteriormente) pretermesso ogni analisi e ogni conseguente valutazione della deposizione testimoniale resa nel corso del procedimento di primo grado dal maresciallo TO, graduato giunto sul posto insieme con gli altri PP.UU., il quale ebbe ad affermare (come testualmente riportato alla p. 7 del ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso) di aver "dedotto che la dinamica dell'incidente fosse proprio quella indicata dal ZZ, a seguito di accertamenti e indagini effettuate sul posto, subito dopo l'incidente". Anche su tale argomento di prova, nulla è dato rinvenire in seno alla motivazione della sentenza, che si affanna, invero poco comprensibilmente, a ricostruire invece, in termini di inattendibilità, le dichiarazioni e la ricostruzione dei fatti operata dallo stesso ZZ nell'immediatezza dei fatti.
Come il giudice di merito abbia sostituito le proprie, ma indimostrate, convinzioni, alle emergenze processuali, la cui eventuale carenza non poteva certo essere surrogata dalla personale e immotivata ricostruzione di aspetti e circostanze della vicenda processuale: è così con riferimento alla velocità della vettura, laddove si afferma testualmente che "non può escludersi che la risultanza" (delle circostanze riferite dal ZZ) "fosse stata, per la velocità non propriamente adeguata la causa dello sbandamento dell'autovettura e del successivo precipizio di questa nella sottostante scarpata". Sembra potersi intendere dalla complessiva analisi della non felicissima costruzione sintattica adottata dalla Corte di merito che essa propenda per l'attribuzione ad una non meglio precisata e/o dimostrata "velocità non propriamente adeguata" il precipitare dell'autovettura nella sottostante scarpata, con ciò escludendo ogni efficienza causale, sia pur in parte qua, della (peraltro indiscussa) presenza dell'animale sulla, sede stradale. Affermazione e ricostruzione fattuale, ancora una volta, del tutto apodittica e affatto priva di qualsiasi radice negli elementi probatori presenti nel processo.
Come il giudice di merito abbia sostituito a fatti noti, eziologicamente riconducibili, coerentemente con gli altri elementi di prova emergenti dal processo, ad un impatto veicolo-animale (lo schiacciamento del tetto dell'auto in senso longitudinale;
le tracce rosse sulla carrozzeria della medesima, coniugate con la circostanza emergente dalla p. 2 del rapporto dei C.C., secondo cui la mucca venne rinvenuta "seriamente ferita", con "fuoriuscita di sangue dalla colonna vertebrale") le proprie, personali, e ancora una volta del tutto indimostrate opinioni circa una possibile e alternativa spiegazione a tali fatti: nulla è, pervero, detto circa lo schiacciamento del tetto dell'abitacolo, se non che il ZZ "parla soltanto di impatto con la grossa mucca" e che "difetta la prova della causa petendi": affermazioni, evidentemente, inidonee ad essere sussunte nella sfera del "rilevante" giuridico e dell'"esistente" motivazionale;
le tracce rosse potrebbero, invece, secondo il giudice di seconde cure, essere "anche" "tracce di vernice, e comunque, di ben diversa natura e provenienza": non è dato, peraltro, sapere su quali basi fattuali si fondi tale affermazione.
Va ulteriormente rilevato da questa Corte:
1. L'assoluta erroneità logico giuridica dell'intero iter motivazionale nella parte in cui sono oggetto di analisi quelli che lo stesso giudice di merito definisce "i tre elementi" che l'odierno ricorrente ebbe ad addurre a titolo di presunzioni semplici per fondare la propria richiesta risarcitoria: le tracce lasciate dalla gomme dell'auto in corrispondenza del luogo ove giaceva la carcassa della mucca;
la deformazione in senso longitudinale del tetto dell'auto; le tracce rosse presumibilmente lasciate dal sangue dell'animale morente. Va allora rammentato come l'analisi di fatti storici costituenti indizi (id est presunzioni) sia operazione ermeneutica da condurre non secondo la rozza metodologia della "scomposizione di somma", bensì applicando il ben più delicato e sofisticato procedimento dell'analisi e valutazione induttiva di sintesi: in altri termini, è logicamente e giuridicamente inconferente esaminare singolarmente ciascun fatto costituente indizio per inferirne, come fa il giudice di merito, la "mancanza di univocità e concordanza", essendo, invece, la "concordanza" procedimento logico che postula la coniugazione inter se di due o più elementi di fatto (non esistendo alcuna possibilità logica che un fatto non concordi ... con se stesso), mentre l'(eventuale) equivocità di un singolo fatto indiziante va valutata alla luce di una sua collocazione in seno al più ampio tessuto della ricostruzione, tramite la sinergia di più accadimenti, di altro e più complesso fatto. Non si intenderebbe, al contrario, il perché della stessa radice semantica del termine indizio, la cui derivazione dalla parola "index" lascia evidentemente intendere come un "fatto" ne indichi, presumibilmente, "un altro" diverso, che può legittimamente dirsi verificato se il primo, coniugato sinteticamente e sinergicamente con tutti gli altri fatti emergenti dall'incarto processuale, offra ("indichi"), nel detto quadro di sintesi, secondo un procedimento sillogistico (in cui ogni elemento, come in ogni sintesi che si rispetti, perde la sua autonoma individualità), una soluzione coerente con i principi della non contraddizione interna e della verosimiglianza probabilistica esterna.
2. Risulta, inoltre, del tutto pretermessa in sentenza la questione, pur sollevata dall'appellante LE col terzo motivo dell'atto di appello (p. 8, "erronea interpretazione e applicazione dell'art. 2052 c.c., omessa applicazione dell'art. 2054 c.c.), dei rapporti e delle ripartizioni di oneri probatori dettati, in tema di incidente tra veicoli e animali, dal combinato disposto degli artt. 2052, 2054 del codice civile. È, difatti principio di diritto pacifico quello secondo il quale, diversamente da quanto accade in tutti gli altri casi di responsabilità "semplice" da omessa custodia di animale - nei quali il danneggiato ha il solo compito di provare danno e nesso eziologico, spettando alla controparte la ben più gravosa prova del fortuito: Cass. n. 4742/2001, ex multis -, nella fattispecie de qua la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054 primo comma cod. civ., anche nel caso che il danneggiato non sia un terzo, ma lo stesso conducente;
ciò in quanto l'art. 2054 cod. civ. esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione. Pertanto, se danneggiato è il conducente e questi non dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno - non sufficiente, per il superamento della presunzione di responsabilità a suo carico, l'accertamento in concreto del nesso causale tra il comportamento dell'animale e l'evento - il risarcimento spettantegli dovrà esser corrispondentemente diminuito, in applicazione del primo comma dell'art. 1227, cod. civ., richiamato dall'art. 2056 c.c. (così, da ultimo, Cass. n. 200 del 2002). L'omessa pronuncia su quest'aspetto della controversia da parte del giudice di merito, e l'omessa impugnazione con ricorso incidentale da parte dell'odierno controricorrente ha, pertanto, causato la formazione del giudicato implicito sul relativo thema decidendum attualmente destinato ad essere rimesso al giudice del rinvio, non potendosi più discutere della ripartizione dell'onere della prova secondo il principio di diritto dianzi espresso. Thema decidendum che resta, pertanto, in sede di rinvio, circoscritto all'esistenza, in atti, della prova del danno e del nesso causale da parte del ZZ.
La sentenza del giudice foggiano è, pertanto, cassata con rinvio, ed il procedimento rimesso ad altro giudice di pari grado che si indica nella Corte di Bari, la quale, uniformandosi ai principi dianzi indicati, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2004