Sentenza 28 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/06/2003, n. 10303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10303 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2003 |
Testo completo
| Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 0 303 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSA Oggetto Lavoro Composta dagli ll.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 531/01 .23000 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Cron Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud. 28/02/03 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE NT ENZA sul ricorso proposto da: IA SI, già elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 10, presso lo studio dell'avvocato COSTANTINO cocco, che lo rappresenta e giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficiodifende, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
ricorrente
contro
-INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2003 Centrale dell'Istituto, 1285 presso 1'Avvocatura -1- rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO PONTURO, FABRIZIO CORRERA, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 15900/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 09/11/99 R.G.N. 91468/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/03 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato CORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso. -2- RITENUTO IN FATTO 1- che il Tribunale di Roma, adito quale giudice del lavoro, ha rigettato l'opposizione proposta dal sign. IM AN avverso l'ordinanza ingiunzione con cui gli erano state irrogate sanzioni, quale legale rappresentante della cooperativa Omnia Servuces, per omissioni contributive;
2- che il Tribunale ha ritenuto che non avesse rilievo - ai fini della carenza di legittimazione passiva dell'opponente che la cooperativa fosse stata posta in liquidazione e che con la irrogazione della sanzione non fosse stato anche ingiunto il pagamento dei contributi omessi;
le sanzioni non erano eccessive;
3- che il sign. AN chiede la cassazione della sentenza;
4- che l'INPS si è costituito con sola procura;
RITENUTO IN DIRITTO 1- che il Tribunale ha adottato la decisione impugnata nella dichiarata qualità di giudice del lavoro -trattandosi di omissioni contributive- giusta quanto previsto dal comma 4 dell'art.35 della 1.689/81; 2- che tale norma prevede che il giudizio di opposizione è regolato ai sensi dell'art. 442 ss.cpc.; 3- che, di conseguenza, avverso la decisione impugnata andava proposto l'appello e non il ricorso per cassazione;
4- che lo stesso va, pertanto, dichiarato inammissibile (7457/02, 6169/00, 13228/99,429/98);
5- che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese;
Roma 28 febbraio 2003 Il Consigliere es. Corado Guytech Il Presidente bmy helm IL CANCELLIERE zavico Depositato in Cancelleria oggi, 2.8 GIU. 2003 IL CANCELLIERE a r 2040