Sentenza 20 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/12/2002, n. 18185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18185 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRATIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 MATERIA TRIBUTARIALICA ITALIANA818 5 /0 2 N. 131 TAB. ALL R N IN NOME DEL POPO O IT. ANC LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto TRIBUTI SEZIONE TRIBUTARIA CONTENZIOSO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14281/98 Dott. Enrico ALTIERI Presidente 17569/98 Dott. Stefano MONACI Consigliere Cron. 42889 Dott. Antonio MERONE - Rel. Consigliere Rep. Consigliere Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Ud. 21/05/02 Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 60818 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
ME GI, AL VI;
intimati - e sul 2° ricorso n° 17569/98 proposto da: ME GI, AL VI, elettivamente 2002 domiciliati in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo 2238 studio dell'avvocato BERRUTI GIULIANO, che li difende unitamente all'avvocato TOSI LORIS, giusta procura a margine;
controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato avversO la sentenza n. 65/98 della Commissione tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 09/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il resistente, l'Avvocato MARINI (con delega), che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso l'inammissibilità del ricorso principale;
l'inefficacia del ricorso incidentale. Fatto e diritto Il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, ricorre
contro
CA GI e IN IA, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe. Le parti intimate resistono con cotroricorso e spiegano, a loro volta, ricorso incidentale. Le stes- 2 se hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. I ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, de- vono essere riuniti ex art. 335 c.p.c. Preliminarmente, le parti resistenti hanno eccepito che il ricorso è stato proposto dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. L' eccezione appare fondata. Infatti, la sentenza impugnata risulta notificata all'Ufficio Distrettuale delle II.DD. di Venezia il 5 maggio 1998, mentre il ri- corso risulta notificato а mezzo posta con spedizione in data 21 luglio 1998, ben oltre il termine di deca- denza dei sessanta giorni (che scadeva il 4 luglio). E' noto che l'art. 21, comma 1, della legge 13 mag- gio 1999, n. 133, ha stabilito che le sentenze pronun- Tributarie Regionali, ai finiciate dalle Commissioni del decorso del c.d. termine breve per proporre impu- gnazione, devono essere notificate "all'Amministrazione finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Sta- to competente ai sensi dell'art. 11, comma secondo, del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modifiche". Tale norma, pe- rò, non può essere applicata retroattivamente, in forza della pronuncia della Corte Costituzionale, n. 525 del 22 novembre 2000 e, quindi, non opera nella specie. In definitiva, ai fini del decorso del termine per 3 proporre impugnazione, la notifica appare effettuata ritualmente all'Ufficio finanziario, costituito in giu- dizio senza assistenza della Avvocatura dello Stato, prima della entrata in vigore della citata legge 133/1999 (v. ex plurimis Cass. 4276/1999, 10752/1998, 10420/1998, 9846/1998). Peraltro, eventuali nullità della notificazione avrebbero dovuto essere fatte vale- re con il primo atto della parte interessata, nella specie con lo stesso ricorso. Conseguentemente, il ricorso principale è inammis- sibile e quello incidentale rimane privo di efficacia. Stimasi equo compensare le spese, tenuto conto delle incertezze interpretative esistenti, in tema di notifi- ca della sentenza, all'epoca della proposizione del ri- corso principale.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso inciden- tale. Compensa le psese. Così deciso in Roma il 21 maggio 2002 Il Consigliere estensore II Presidente (dr Antonio Merone r Enrico Altieri) DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 DIC. 2002 IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano IL CANCELLIERE C1 Oggi