Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2001, n. 2248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2248 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula B' 02248/0 1 OM DEL POPOLO TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO. Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 3559/98 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron.4725 Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano IA EVANGELISTA Consigliere Ud.13/11/00 Dott. Giovanni AMOROSO - Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 2000 ROLANDO, GIOVANNETTI 16 FEB. 2001 GIOVANNETTI PRIMO, GIOVANNETTI IL CANCELLIERE MA PI, quali eredi di FA MA NI, elettivamente domiciliati in ROMA PIZZA MARTIRI DI CANCELLERIA BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato CONCETTI DOMENICO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS UFFICIO COPIE N Rilasciata copia legale persona del legale rappresentante pro tempore, ala/Sig. CONCETTL per diritti L. elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2000 1 03 MAR 2001 4638 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, IL CANCELLARE -1- rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, BARBARIA GIANFRANCO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 59/97 del Tribunale di FORLI', depositata il 28/02/97 R.G.N. 742/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/00 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 3559/98 Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Forlì, pronunciando-quale giudice di rinvio a seguito di sentenza della Corte di Cassazione n. 6649 del 1995- nella controversia, tra TA IA Virginia e l'INPS, concernente il diritto alla cd. cristallizzazione della pensione di reversibilità nell'importo integrato raggiunto al 30 settembre 1983, riteneva manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e dichiarava l'estinzione del giudizio, ai sensi di tale norma, con compensazione delle spese. Avverso tale sentenza VA RI, VA OL e IA PI, quali eredi della TA, VA hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. L'INPS ha depositato procura. тич Motivi della decisione possonoriassumersi come appresso:
1. Le censure dei ricorrenti I) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 181-183, della legge 23 dicembre 1996 n.662, come modificato, quanto ai commi 181 e 182, dall'art. 3 bis del d.l. 28 marzo 1997 n.79 convertito in legge 28 maggio 1997 n.140, e violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 91 e 92 cod. proc. civ., non essendo la previsione legislativa di estinzione dei giudizi riferibile a controversie, come quella in esame, concernenti non già l'aspetto meramente esecutivo ed il materiale pagamento delle somme dovute in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 1994 bensì lo stesso status di avente diritto alla cristallizzazione, e perciò una questione per la quale come per quella della disciplina delle spese (compensate in applicazione della previsione di estinzione)- sussiste anche violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato;
II) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 181-183, della legge 3 23 dicembre 1996 n. 662, e del d.l. 28 marzo 1997 n. 79 convertito in legge 28 maggio 1997 n. 140, in rapporto ai principi di cui agli artt. 3, 24 e 38 Cost., stante l'illegittimità, con riguardo ai suindicati principi costituzionali (nonché con riguardo all'art.36 Cost.), della normativa prevedente l'estinzione dei giudizi con compensazione delle spese.
2. Il ricorso - i cui due motivi sono esaminabili congiuntamente non può essere accolto, in quanto mentre taluni suoi rilievi risultano superati per effetto della disciplina (modificativa e interpretativa dei commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge 1996/n.662) dettata dai primi quattro commi dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1998 n.448- la pronuncia di estinzione si rivela corretta alla stregua della norma dettata dal quinto comma di tale articolo;
il quale dispone che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, aventi ad oggetto “le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora дем passati in giudicato restano privi di effetto". Nell'interpretazione di tale norma - che ha sostituito l'art. 1, comma 183, della legge 1996/n.662 ed è applicabile, quale ius superveniens, alla controversia in esame - questa Corte (cfr., ex pharimis, le sentenze 11 maggio 1999 n. 4665, 22 maggio 1999 n. 5001, 11 giugno 1999 n. 5789 e 19 giugno 1999 n. 6171) ha costantemente ritenuto che la relativa previsione di estinzione concerne, oltre che le controversie aventi ad oggetto gli accessori sulle differenze dovute alla cd. cristallizzazione, anche le cause riguardanti l'esistenza del diritto alla cristallizzazione stessa per ragioni attinenti al relativo requisito reddituale. Ne consegue che, stante, nella fattispecie in esame, l'imprescindibilità dell'accertamento del requisito reddituale predetto, la pronuncia di estinzione deve essere confermata, sia pure con la precisazione (nell'esercizio del potere di correzione di cui all'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.) che l'estinzione è da riferire (non all'art. 1, comma 183, della legge 1996/n.662 ma) all'art. 36, comma quinto, della citata legge n. 448 del 1998. Come già chiarito dalla Corte con sentenze 19 giugno 1999 n.6171 e 13 dicembre 1999 n.13979 (e successiva giurisprudenza conforme), détta previsione di estinzione, con compensazione delle spese, dei giudizi attinenti alle questioni di cui ai commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge 1996/n.662 non incontra ostacoli in sovraordinati precetti costituzionali e la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma che impone tale dichiarazione d'estinzione toglie rilevanza alle censure riguardanti aspetti ulteriori e, in particolare le disposizioni concernenti le condizioni di esercizio e la quantificazione del diritto, nonché gli accessori del credito. Infatti, soltanto la caducazione dell'art. 36, quinto comma, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 potrebbe dare ingresso al giudizio di legittimità sulle norme sostanziali, a causa del nesso di subordinazione Flee logico-processuale in virtù del quale la dichiarazione di estinzione di ufficio dei giudizi medesimi, non eludibile dal giudice che ne è investito, preclude qualsiasi esame del merito (Corte cost. n. 76 del 1999, con specifico riguardo alla disposizione in esame). Alla stregua di tali rilievi, la cui validità risulta confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 310 in data 11-20 luglio 2000 ( la quale ha anche escluso che la previsione di estinzione violi l'art. 3 Cost.. o incida sull'assetto costituzionalmente riservato all'esercizio dell'attività giurisdizionale ed alle sue prerogative nel rapporto col potere legislativo), il ricorso deve essere quindi rigettato.
3. Quanto alle spese, la Corte, premesso che la statuizione di compensazione (delle medesime) contenuta nella sentenza impugnata deve intendersi riferita a tutte le pregresse fasi processuali (sia quelle di merito che quella del primo giudizio di cassazione), deve disporne la 5 compensazione, ai sensi dell'art. 36, comma quinto, della legge 1998/n. 448, anche in relazione al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 13 novembre 2000 Il Presidente Il Cons. Est. Florinds lefienderelle Shll IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria I 16 FEB. 2001 A D S , oggi, S O A 0 L 3 1 T A CAS IL COLLABORATORE L M 3 , . E O 5 A R T DI CANCELLERIA B P S R . U E I S A P N D ' S L I A L 3 I O N E N T E 7 S - G D 8 O O I - P S 1 A M 1 N I D E E S E A , I D G O A R E G T T E O S N L T I T E G I S E A R E R I L L D E O D 106