Sentenza 3 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2001, n. 4908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4908 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLIC14908/0 1 Aula A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO 11853/98 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.18853/98 Presidente Dott. Ettore MERCURIO 11854/98 Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Cron. 10489 BATTIMIELLO Dott. Bruno Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Cons. Relatore Ud. 18/01/01 Dott. Giovanni MAMMONE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso n. 11853/98 proposto da: ON IN, ON TO GI, ON PP, quali eredi di LO AR SA, elettivamente domiciliati in Roma, via Mantegazza n. 24, presso Luigi Gardin, rappresentati e difesi dall'avv. Italo Porcari per procura in calce al ricorso;
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVI-DENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, 250 presso gli avv. Carlo De Angelis, Michele Di Lullo, Gabriella Pescosolido, che lo rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso;
Ош intimato costituito con procura nonché sul ricorso n. 11854/98 proposto da: AV AT, elettivamente domiciliata in Roma, n. 24, presso Luigi Gardin, via Mantegazza e difesa dall'avv. Italo Porcari per rappresentata procura in calce al ricorso;
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVI-DENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro 17, tempore, domiciliato in Roma, via della Frezza n. presso gli avv. Carlo De Angelis, Michele Di Lullo, Gabriella Pescosolido, che lo rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso;
intimato costituito con procura avverso la sentenza del Tribunale di CC n. 3322/97 del 18.11.97 (in causa n. 756/94 r.g.), depositata il 24.11.97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 18/01/2001 dal Relatore Cons. Giovanni Mammone;
Udito l'avv. De Angelis;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per la j riunione dei due ricorsi e per il loro rigetto. Svolgimento del processo оц 2 Con ricorsi separati al Pretore di CC, ND ZO, ND AN Luigi e ND US, quali eredi di LO AR SA, OR OR e PU IM chiedevano che fosse riconosciuta, per il periodo anteriore al 30.9.83, ai sensi della sentenza costituzionale, l'integrazione al314/85 della Corte minimo sulla pensione superstiti goduta, rispettivamente, dalla loro dante causa e da loro personalmente (per OR e PU) con conservazione del trattamento dovuto al 30.9.83 sino al riassorbimento. Costituitosi l'Inps, con sentenza del 10.6.93 il Pretore rigettava la domanda. Proponevano appello gli attori, nella sostanza riproponendo la domanda negli stessi termini del primo grado. Costituitosi anche in appello l'Inps, il Tribunale con sentenza del 18.11.97, per quanto qui interessa, accoglieva parzialmente l'appello e condannava, limitatamente al decennio precedente la domanda amministrativa, detto Istituto all'integrazione della pensione al trattamento minimo fino alla data del 30.9.83. Il Tribunale dichiarava, invece, l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1, C. 183, della 1. 23.12.96 n. 662 in punto di cristallizzazione, nel contempo ritenendo manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale della detta norma. Qu 3 Avverso questa sentenza propongono separato ricorso per cassazione gli attori indicati in epigrafe. L'Inps ha depositato procura. Motivi della decisione Preliminarmente, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., debbono essere riuniti i separati ricorsi, essendo essi attinenti ad unica sentenza di merito. Con riferimento alla parte della sentenza con la quale viene dichiarata l'estinzione del giudizio in punto di cristallizzazione, i ricorrenti producono un unico, articolato, motivo con cui deducono. l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 dei dd.ll. 1. 28.3.96 n. 166, 27.5.96 n. 295, 26.7.96 n. 396 e della 1. 23.12.96 n. 662, quanto al comma 183. Il primo profilo di illegittimità concerne la violazione degli art. 2-24-38 della Costituzione (diritto alla tutela giurisdizionale), sia per l'estinzione del giudizio che per la compensazione delle spese processuali, per i tempi di pagamento delle somme costituenti il capitale l'esclusione degli interessi e dellamaturato, per rivalutazione dalla determinazione dell'importo maturato. Ulteriori profili di incostituzionalità vengono delineati per violazione di altre norme della legge fondamentale, quali l'art. 77, con riferimento all'abuso della decretazione di urgenza, dato che i Qu decreti legge mai furono convertiti e furono pedissequamente reiterati, l'art. 3, per la deroga apportata al comune diritto delle obbligazioni, l'art. 81, C . 4, per l'omessa indicazione delle fonti di finanziamento per il pagamento delle prestazioni. motivo de Il ricorsoricorso non è fondato. Va premesso che, con riguardo alla vicenda della cristallizzazione, originata dall'art. 6, C. 7, c.d. del d.l. 463/83, conv. dalla 1. 638/83, la Corte costituzionale, con la sentenza 240/94, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11, c. 22, della 1. 24.12.93 n. 437, nella parte in cui interpretava detto c. 7 nel senso che - nel concorso di due o più pensioni integrate al minimo, di cui una sola conservi il diritto all'integrazione (per il mancato superamento, al 30.9.83, dei limiti di reddito fissati nei precedenti commi dello stesso art. 6) l'altra o le altre pensioni comunque non più integrabili per effetto del C. 3 del citato art. 6 spettano nell'importo a calcolo. La sentenza costituzionale, ponendo un principio modificativo della regola stabilita dall'anzidetta disposizione legislatva, ha collegato la cristallizzazione al requisito del reddito, nel senso che risulta caducato il divieto di integrazione a Eu decorrere dall'1.10.83 per tutte, indiscriminatamente, le pensioni ulteriori, restando tale divieto operante per i soggetti che siano in possesso di redditi complessivamente superiori al limite legale e per quali, a causa di ciò, venga a cessare il diritto all'integrazione della pensione principale (che resta essa solamente conservata nell'importo cristallizzato in precedenza erogato). Successivamente, sono intervenuti una serie di provvedimenti normativi (menzionati dai ricorrenti nelle loro impugnazioni) intesi a dare attuazione alle statuizioni di detta sentenza ed a disciplinare l'erogazione delle relative prestazioni, nonché le conseguenze sui giudizi proposti e ancora in atto per il conseguimento delle medesime. Finchè, nelle more del presente giudizio, è stata pubblicata la 1. 23.12.98 n. 448, il cui art. 36, da un lato (c. 1) sostituisce il C. 182 della 1. 662/96 e successive modificazioni, nel senso che la verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione del trattamento è effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi;
dall'altro (c. 2) considera espressamente gli eredi nell'espressione "aventi diritto" di cui al c. 181 dell'art. 1 della 1. 662/96; еш infine (c. 5) dispone che i giudizi pendenti alla data stessa legge "aventi addi entrata in vigore della oggetto le questioni di cui all'art. 1, c. 181 e 182, della 1. 23.12.96 n. 662, sono dichiarati estinti di ufficio con compensazione delle spese tra le parti” e che restano privi di effetto i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato. applicabile Nell'interpretazione di questa norma - controversiasuperveniens alla in esame - quale ius questa Corte (cfr. ex plurimis le sentenze 11.1.2000 n. 229, 28.8.99 n. 9099, 19.6.99 n. 6171, 11.6.99 n. 5789, 11.5.99 n. 4665) ha costanteente ritenuto che la lerelativa previsione di estinzione concerne controversie aventi ad oggetto l'esistenza del diritto alla cristallizzazione per ragioni attinenti requisitoall'accertamento della sussistenza del reddituale - nei sensi considerati dal citato c. 182 - nonché quelle relative agli accessori dei crediti attribuiti a titolo di cristallizzazione. Ne consegue che, stante l'imprescindibilità dello accertamento del requisito reddituale (in mancanza di non dedotte preclusioni al riguardo nella fattispsecie concreta), la pronunzia di estinzione deve essere confermata, sia precisazione pure con la (nell'esercizio del potere di correzione di cui 7 all'art. 384, C. 2, c.p.c.) che l'estinzione è da riferire all'art. 36, c. 5, della citata 1. 448/98. La disposizione legislativa che dispone l'estinzione dei giudizi pendenti nei limiti precisati non suscita dubbi di legittimità costituzionale. In particolare, come già chiarito da questa Corte con le sentenze 19.6.99 n. 6171, 13.12.99 n. 13979, 11.01.2000 n. 229, deve escludersi che la definzione dei processi in corso operata ex lege, ancorchè non realizzi il pieno soddisfacimento dei crediti vantati in giudizio, si traduca in una menomazione del diritto di azione. Infatti, il nuovo assetto dato dal legislatore alla materia non si traduce in una sostanziale vanificazione dei diritti azionati, ma, all'opposto, è finalizzato a consentirne la concreta realizzabilità, provvedendo in ordine alla indispensabile copertura finanziaria dell'onere per l'Erario ed in modo da contemperare la necessaria soddisfazione dei crediti con le scelte di politica economica relative al reperimento delle risorse finanziarie (per la legittimità di analoghe statuizioni legislative assunte nel segno di un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, cfr. Corte cost. sentenze n. 243/93, 230/94, nn. 99-103/95). In questa ottica si giustifica anche la disposizione sulla Qu 8 che, non compensazione delle spese sul rilievo dispositivo delle derivando l'estinzione dal potere parti ma dalla legge, in presenza di un assetto legislativo di composizione degli interessi in conflitto in modo articolato, la situazione non assimilabile ad una cessazione della materia del contendere, sicchè il giudice non potrebbe valutare la soccombenza virtuale al fine della condanna alla rifusione delle spese processuali (cfr. le già citate Corte cost. n. 103/95 e 13979/99). La validità degli esposti rilievi risulta confermata dalla recente sentenza della Corte 310, specificamentecostituzionale 26.7.2000 n. dichiarativa della non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, c. 181-182-183 della 1. 662/96, dell'art. 3 bis del d.l. 79/97, conv. dalla 1. 140/97, dell'art. 36, C. 1-3-5, della 1. 448/98, sollevate in relazione agli artt. 3, 24, 25, 38, 53, 101, 102 e 113 della Costituzione. Osserva la Corte nella sua motivazione che la definitiva quantificazione del dovuto e la congrua procedimentalizzazione della sua erogazione (a causa anche della necessità di predisporre la relativa copertura finanziaria) realizzano un assetto nuovo, corrispondente a quanto il legislatore, nella sua аш responsabilità, ha ritenuto possibile fare, in una situazione palesemente eccezionale, onde consentire la concreta realizzazione dei diritti controversi, tenuto -conto nel quadro generale delle compatibilità del rapporto corrente tra l'ingente quantità delle pretese e le effettive disponibilità finanziarie, consentite dalla congiuntura economica del Paese. Precisa, altresì, la Corte delle leggi che le disposizioni denunziate, come non compromettono il diritto di difesa dell'interessato, così non incidono sull'assetto che la Costituzione riserva all'esercizio dell'attività giurisdizionale ed alle sue prerogative anche nei rapporti con il legislatore, con la conseguente non censurabilità della norma che dichiara estinti giudizi in corso e priva di effetto i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato. Deve, inoltre, rilevarsi l'irrilevanza della questione di costituzionalità attinente la copertura finanziaria e la reiterazione dei decreti legge. La normativa presa a riferimento dai ricorrenti è, infatti, superata da quella contenuta nella 1. 448/98 ed è di questa che, per le ragioni appena dette, deve tenersi conto ai fini del presente ricorso. La manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale riguardanti la norma 10 dell'art. 36, c. 5, della 1. 448/98 impedisce l'esame di ogni altra censura che investa le disposizioni concernenti le condizioni di esercizio e la quantificazione del diritto, nonché gli accessori del credito. Infatti, soltanto la caducazione della norma anzidetta potrebbe dare ingresso al giudizio di legittimità sulle norme sostanziali, a causa del nesso di subordinazione logico-processuale in virtù del quale la dichiarazione di estinzione di ufficio dei giudizi medesimi, non eludibile dal giudice che ne è investito, preclude qualsiasi esame del merito (Corte cost., ord. n. 76/99, sent. 310/2000). ✓ ricorsi, pertanto, deve essere rigettate. Il rigetto non comporta condanna dei ricorrenti esserealle spese di questo giudizio, dovendo queste compensate, ai sensi dell'art. 36, C. 5, della citata 1. n. 448/98.
Per questi motivi
3 3 5 . 0 1 N . La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa 3 T 7 R A - S A 8 ' S - L A 1 L T 1 E , D A E S I E G S le spese del giudizio di legittimità. P N G S E E I S L N I I Il Presidente вные можно G A D O A L A O A L T T D E S Così deciso in Roma il 18 gennaio 2001 E D O , P O M R I T O S A I D G E E R T R E S E nammi Mamman Il Consigliere estensore IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 3 APR. 2001 oggi, CANCE IL CA 11