Sentenza 4 luglio 2003
Massime • 1
In tema di custodia conseguente all'applicazione di sanzioni amministrative, il diritto del custode alla liquidazione e al pagamento delle somme dovutegli sorge solo dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero che sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate , e solo da tale momento inizia a decorrere il termine decennale di prescrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/07/2003, n. 10591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10591 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. SABATINI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OV GI, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Adele Zoagli Mameli n. 9 sc. L int. 10, presso l'avv. Giancarlo Bevilacqua, e rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pasquino giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1000 dell'11.10.2000;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 febbraio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Sabatini;
Udito l'avv. Giuseppe Pasquino, per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 21 novembre 1997 LU LI, quale custode di autovettura oggetto di sequestro amministrativo, chiese ed ottenne dal Giudice di Pace di Catanzaro, nei confronti del Ministero dell'Interno, decreto ingiuntivo di pagamento del compenso di lire 5.093.313, asseritamente dovutogli, detratto l'acconto ricevuto. Propose opposizione il Ministero, il quale dedusse che la somma, già erogata, doveva intendersi corrisposta a saldo, ed eccepì la prescrizione quinquennale del diritto ex art. 2948 n. 4 c.c., decorrente - precisò -, per l'importo giornaliero, da ciascuno dei giorni di durata della custodia;
a tale eccezione il LI oppose tra l'altro che la prescrizione era rimasta interrotta dal riconoscimento del debito, contenuto nel verbale del 30 maggio 1995. Con sentenza del 30 giugno 1998 l'opposizione fu respinta. Propose appello il Ministero.
Con la sentenza, ora gravata, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo, ha condannato l'appellante al pagamento del compenso dovuto per il periodo dal 21.1.1992 al 15.1.1997, detratta la somma già versata, ed ha compensato le spese del doppio grado. Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha affermato che la prescrizione - quinquennale decorre frazionalmente per ogni giorno di custodia, ed in tal senso ha interpretato l'art. 12 terzo comma d.p.r. 29.7.1982 n. 571; ha escluso che l'accordo del 30 maggio 1995
tra Prefettura e custodi comportasse rinuncia alla prescrizione o tacito riconoscimento dell'altrui diritto, giacché con lo stesso si era proceduto soltanto a rideterminare, ribassandole, le tariffe stabilite con i decreti prefettizi succedutisi nel tempo;
ha parimenti escluso che equivalesse a rinuncia alla prescrizione il pagamento di parte del compenso, avendo con esso l'Amministrazione inteso estinguere la propria obbligazione;
ha riconosciuto invece che la fattura emessa in data 21 gennaio 1997 dal creditore costituiva atto interruttivo della prescrizione, ed ha condannato l'Amministrazione al pagamento di quanto dovuto per il quinquennio precedente, detratto il versato.
Per la cassazione di tale decisione il LI ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi r cui l'intimato resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso il ricorrente, nel dedurre la violazione dell'art. 12 d.p.r. n. 571/82 in combinato disposto con l'art. 2935 c.c., afferma che, prima della confisca o della restituzione del bene, la pubblica amministrazione non ha il dovere di emettere il titolo di spesa in favore del custode, il quale ha solo la facoltà di chiedere acconti, e da ciò trae che la prescrizione decorre solo dagli eventi sopra indicati. Con il secondo motivo il ricorrente allega la violazione dell'art. 2948 c.c. ed afferma che la durata della prescrizione è decennale e non già, come invece erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata, quinquennale.
I due motivi - strettamente connessi e, pertanto, da esaminare congiuntamente - sono fondati.
La materia in questione (rapporto di custodia nell'ambito delle sanzioni amministrative) presenta un misto di connotazioni privatistiche e pubblicistiche.
Sotto il primo profilo, innegabili sono infatti le somiglianze con il contratto di deposito oneroso giacché anche nel rapporto in questione il custode riceve dall'altra parte una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e restituirla in natura (come recita l'art. 1766 c.c. per il depositario), è responsabile della conservazione di essa ed ha diritto al compenso: che, nel contratto di diritto privato, secondo la prevalente e condivisibile dottrina diventa di regola esigibile, salvo diverse pattuizioni tra le parti nel momento in cui la cosa viene restituita, poiché solo in tale momento - che consente di accertare definitivamente gli eventuali danni, arrecati dal custode alla cosa - è conseguentemente possibile il computo definitivo del dare e dell'avere tra le parti.
Le connotazioni pubblicistiche del rapporto in esame non consentono di pervenire, riguardo al compenso, ad una conclusione diversa, giacché il terzo comma dell'art. 12 d.p.r. 29.7.1982 n. 571 dispone che la liquidazione delle somme dovute al custode è effettuata dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate: prima di tali eventi l'autorità competente può solo concedere acconti, mentre l'obbligo giuridico di provvedere insorge solo dopo, talché, correlativamente, non solo l'esigibilità ma lo stesso diritto del custode al compenso insorge solo a decorrere da tali eventi.
Decorrendo la prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), ne segue che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, essa doveva farsi decorrere dagli eventi anzidetti.
Gli stessi rilievi escludono l'applicabilità della prescrizione breve di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.: non essendo infatti tenuta l'amministrazione a pagare il compenso periodicamente ad anno o in termini più brevi, come la norma dispone, essa non può trovare applicazione in una fattispecie in cui il compenso è diversamente disciplinato dal terzo comma dell'art. 12 già citato. Tale conclusione andrebbe tenuta ferma quand'anche volesse affermarsi che tale norma disciplina la sola esigibilità del credito, poiché, come questa Corte ha più volte affermato (tra le altre, con sentenza n. 7168/97), appunto la esigibilità segna l'inizio della prescrizione.
Non rileva, in senso contrario, che il compenso vada commisurato alla durata della custodia e, dunque, a tutti i giorni per i quali essa si è protratta, poiché ciò attiene alla quantificazione ma non certo alla liquidazione di esso, disciplinata dal terzo comma dell'art. 12 più volte citato;
non senza anche rilevare che se, in contrasto con la norma, fosse consentito al custode esigere ed ottenere, in qualunque momento del rapporto e perfino giorno per giorno, l'immediato pagamento del dovuto, sarebbero evidentemente frustrate le esigenze di efficienza e buon andamento della custodia stessa.
Neppure rileva la possibilità di corrispondere acconti, essendo essi rimessi alla mera facoltà dell'autorità competente. La durata della prescrizione è, pertanto, quella ordinaria decennale, come anche le Sezioni Unite Penali di questa C.S. (sentenza 2.7.2002 n. 25161), ancorché sulla base di un iter argomentativo in parte diverso, hanno deciso riguardo alla custodia di cose oggetto di sequestro penale, del quale sono state evidenziate le analogie con il sequestro amministrativo (Corte Costituzionale n. 239 del 1989). Deve, pertanto, affermarsi il seguente principio di diritto: in tema di custodia conseguente all'applicazione di sanzioni amministrative il diritto del custode alla liquidazione ed al pagamento delle somme dovutegli sorge solo dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero che sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate, e solo da tale momento inizia a decorrere il termine decennale di prescrizione. La sentenza impugnata, che non si è attenuta a tali principi, deve conseguentemente essere cassata, con rinvio ad altra sezione dello stesso Tribunale che riesaminerà i motivi di appello alla luce di detto principio e, all'esito, regolerà anche le spese del presente giudizio.
L'accoglimento dei primi due motivi del ricorso comporta l'assorbimento degli altri due, con il quali si allegano, riguardo alla scrittura del 30 maggio 1995, vizi di motivazione e violazione dell'art. 1362 c.c..
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa in relazione alle censure accolte la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione del Tribunale di Catanzaro. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte, il 3 febbraio 2003. Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2003