Sentenza 9 dicembre 2010
Massime • 2
Il decreto con cui il presidente del tribunale di sorveglianza dichiara inammissibile l'istanza di misure alternative (nella specie la misura della detenzione domiciliare) è suscettibile di ricorso per cassazione e non già di opposizione al tribunale, stante l'applicabilità dell'art. 666 cod. proc. pen. come richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen. con conseguente abrogazione della procedura prevista dall'art. 71 sexies ord. pen.
In tema di misure alternative alla detenzione, è di ostacolo all'applicazione della detenzione domiciliare, di cui all'art. 47 ter ord. pen., la condanna irrevocabile per uno dei delitti indicati nell' art. 4 bis ord. pen., a nulla rilevando, a tal fine, l'insussistenza di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. (Fattispecie di condanna per il delitto di rapina aggravata).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2010, n. 44572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44572 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 09/12/2010
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 2934
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI Antonella P. - rel. Consigliere - N. 17724/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LE AV N. IL *04/03/1977*;
avverso il decreto n. 204/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA, del 16/02/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania, con decreto del 16 febbraio 2010, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di detenzione domiciliare, ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-ter, comma 1 bis, con succ. mod., proposta da
GR DE, perché condannato in espiazione di pena per il delitto di rapina aggravata, ai sensi dell'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, incluso nel novero dei reati ostativi previsti dalla L. n. 354 del 1975, art.
4-bis con succ. mod., cit..
2. Avverso il predetto decreto l'GR\ ha proposto opposizione al Tribunale di sorveglianza di Catania, sostenendo che la preclusione della misura della detenzione domiciliare postula, oltre alla condanna per i delitti elencati nell'art.
4-bis, comma 1-ter, della legge di ordinamento penitenziario, anche la sussistenza di collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nel suo caso inesistenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Va premesso che l'opposizione proposta dall'GR\, correttamente qualificata come ricorso per cassazione, è stata trasmessa a questa Corte, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5, poiché, con il c.p.p. del 1988, il legislatore ha inteso modificare il procedimento di sorveglianza in modo organico, disciplinandolo come il procedimento di esecuzione (artt. 678 e 666 cod. proc. pen. e art. 236 disp. coord. cod. proc. pen., comma 2).
Segue che deve ritenersi abrogata la procedura prevista dall'art. 71- sexies della legge di ordinamento penitenziario n. 354/1975, con succ. mod., cit., in considerazione della disciplina della declaratoria di inammissibilità dettata dall'art. 666 cod. proc. pen., comma 2 il quale fa espresso riferimento al decreto motivato di inammissibilità emesso dal "presidente del collegio", prevedendo che contro di esso può essere proposto ricorso per cassazione. Il legame funzionale esistente tra tale organo ed il collegio, di cui fa parte, indica il necessario inserimento delle impugnazioni dei provvedimenti emessi dal presidente nel regime dettato per le ordinanze del tribunale di sorveglianza, disciplinate tutte, per motivi di coerenza del sistema, dall'art. 666 richiamato dall'art.678 cod. proc. pen. (c.f.r., in proposito, il consolidato orientamento giurisprudenziale di cui alle sentenze di questa Corte, sezione 1, n. 2654 del 12/05/1998, Rv. 210718; 18/7/97, Seferovic, Rv. 208238; 30/3/90, Velia, Rv. 183850).
4. Ciò posto, l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, stante la chiara lettera della norma di cui all'art. 47-ter, comma 1- bis, cit., che espressamente vieta l'applicazione del beneficio della detenzione domiciliare ai condannati per i reati di cui alla L. n.354 del 1975, legge con succ. mod., cit., tra i quali è compresa, al comma 1-ter, la rapina aggravata ai sensi dell'art. 628 cod. pen., comma 3. Al riguardo, questa Corte ha già precisato che, in tema di misure alternative alla detenzione, la previsione di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 47-ter, comma 1-bis, anche a seguito della sua novellazione ad opera della L. n. 251 del 2005, art. 7, comma 4, nel disciplinare le ipotesi espressamente preclusive della detenzione domiciliare, rinvia unicamente al catalogo dei reati di cui all'art.
4-bis della Legge sull'ordinamento penitenziario e non al contenuto di quest'ultima disposizione, relativa ad una pluralità di situazioni variamente articolate dal legislatore;
ne consegue che rappresenta causa ostativa all'applicazione della detenzione domiciliare la condanna irrevocabile per uno dei delitti tassativamente indicati nel summenzionato art.
4-bis, a nulla rilevando, a tal fine, l'insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva (c.f.r., ex multis, Sez. 1, n. 27557 del 27/05/2010, dep. 15/07/2010, Rv. 247723; Sez. 1, n. 30804 del 07/07/2006, dep. 18/09/2006).
5. Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2010