Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/1998, n. 2654
CASS
Sentenza 12 maggio 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Con il codice di procedura penale del 1988, il legislatore ha inteso modificare organicamente il procedimento di sorveglianza, disciplinandolo in modo corrispondente al procedimento di esecuzione. In tale prospettiva non può considerarsi sopravvivente la procedura prevista dall'art. 71-sexies della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario), in considerazione della disciplina della declaratoria di inammissibilità dettata dal secondo comma dell'art. 666 cod. proc. pen., il quale fa espresso riferimento al provvedimento emesso dal presidente del collegio. Il legame funzionale esistente tra tale organo e il collegio del quale fa parte indica il necessario inserimento delle impugnazioni dei provvedimenti emessi dal primo organo nel regime dettato per le ordinanze del tribunale di sorveglianza, disciplinate tutte, per motivi di coerenza del sistema, dall'art. 666, richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale il condannato aveva proposto, a norma dell'art. 71-sexies della legge n. 354 del 1975, opposizione avverso la dichiarazione di inammissibilità di sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale emessa dal presidente del Tribunale di Sorveglianza).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/1998, n. 2654
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2654
    Data del deposito : 12 maggio 1998

    Testo completo