Sentenza 12 maggio 1998
Massime • 1
Con il codice di procedura penale del 1988, il legislatore ha inteso modificare organicamente il procedimento di sorveglianza, disciplinandolo in modo corrispondente al procedimento di esecuzione. In tale prospettiva non può considerarsi sopravvivente la procedura prevista dall'art. 71-sexies della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario), in considerazione della disciplina della declaratoria di inammissibilità dettata dal secondo comma dell'art. 666 cod. proc. pen., il quale fa espresso riferimento al provvedimento emesso dal presidente del collegio. Il legame funzionale esistente tra tale organo e il collegio del quale fa parte indica il necessario inserimento delle impugnazioni dei provvedimenti emessi dal primo organo nel regime dettato per le ordinanze del tribunale di sorveglianza, disciplinate tutte, per motivi di coerenza del sistema, dall'art. 666, richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale il condannato aveva proposto, a norma dell'art. 71-sexies della legge n. 354 del 1975, opposizione avverso la dichiarazione di inammissibilità di sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale emessa dal presidente del Tribunale di Sorveglianza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/1998, n. 2654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2654 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 12.05.1998
1.Dott. BARDOVAGNI PAOLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MABELLINI ANNA " N. 2654
3.Dott. SANTACROCE GIORGIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. CAMPO STEFANO " N. 45794/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ARFAONI SANI n. il 24.02.1970
avverso decreto del 15.05.1997 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di TORINO sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. MABELLINI ANNA lette conclusioni del P.G. Dr. Martusciello, che chiede il rigetto del ricorso
Oggetto del ricorso e motivi della decisione
I- Con decreto 15.5.97 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile l'opposizione proposta ex art. 71 sexies O.P. avverso la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da Arfaoui Sami, in considerazione della abrogazione del secondo comma della norma in conseguenza delle modifiche alla procedura di sorveglianza apportate dagli artt. 678 e 666 c.p.p. II- Ricorre l'interessato, che quale primo motivo deduce violazione dell'art 71 sexies O.P., che, sostiene, non è stato abrogato dal Codice di Procedura Penale del 1988, il quale, all'art. 678, fa riferimento solo ai provvedimenti del tribunale di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza, non già a quelli emessi dal presidente del tribunale di sorveglianza.
Quale secondo motivo deduce violazione dell'art. 143 e. 1 c.p.p., per mancata traduzione in lingua araba del decreto impugnato, sostenendo che la norma, in coerenza alla sentenza n. 10 del 1993 della Corte Costituzionale, deve essere interpretata estensivamente e non con esclusivo riferimento agli atti ivi menzionati.
III- Il ricorso è infondato.
Sul primo motivo si rileva che il con il codice di procedura penale del 1988 il legislatore ha inteso modificare il procedimento di sorveglianza in modo organico, disciplinandolo in modo corrispondente al procedimento di esecuzione (artt. 678 e 666 c.p.p.). In questa prospettiva non è pensabile la sopravvivenza della procedura prevista dall'art. 71 sexies Ord. Pen., in considerazione della disciplina della declaratoria di inammissibilità dettata dal secondo comma dell'art. 666 c.p.p., il quale fa espresso riferimento al provvedimento emesso dal "presidente del collegio". Il legame funzionale esistente tra tale organo ed il collegio di cui fa parte indica il necessario inserimento delle impugnazioni dei provvedimenti emessi dal primo organo nel il regime dettato per le ordinanza del tribunale di sorveglianza, disciplinati tutti per motivi di coerenza del sistema dall'art. 666 richiamato dall'art. 678 (in senso conforme, Cass. Sez. I, 18.7.97, Seferovic, RV. 208238; Sez. I, 30.3.90, Vella, RV. 183850). E secondo motivo è inconferente alla presente situazione processuale, nella quale la tempestività del ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'Arafoui dimostra che quest'ultimo ha inteso il significato dell'atto notificatogli, attivandosi perché fossero esperite nei confronti di esso le vie legali opportune. Il ricorso deve essere quindi respinto, con le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. in ordine al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 1998