Sentenza 27 maggio 2010
Massime • 1
Ai fini dell'ammissione alla detenzione domiciliare è ostativo il riconoscimento di colpevolezza in relazione a uno dei delitti tassativamente indicati negli artt. 47 e 4 bis della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario) e 51, comma terzo bis, cod. proc. pen., a nulla rilevando la riconosciuta equivalenza o prevalenza di circostanze attenuanti sulle aggravanti, che riguarda il solo trattamento sanzionatorio. (Fattispecie relativa a condanna per cessione di stupefacenti aggravata a norma dell'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2010, n. 27557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27557 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/05/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1598
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 46902/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MI SL, N. IL 13/02/1963;
avverso l'ordinanza n. 654/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA, del 14/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO Margherita;
lette le conclusioni del PG, Dott. D'Angelo G., che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 14 ottobre 2009 il Tribunale di sorveglianza di Catania dichiarava inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare avanzata da IK AV, in quanto lo stesso era stato riconosciuto colpevole del delitto previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80. Rigettava le domande di affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà e liberazione condizionale, richiamando l'estrema pericolosità delle condotte illecite poste in essere.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente IK, il quale lamenta mancanza di motivazione in relazione al rigetto delle domande di affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà e liberazione condizionale e travisamento della prova con riguardo all'avvenuta dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Ai fini dell'ammissione alla detenzione domiciliare è ostativo il riconoscimento di colpevolezza in relazione ad uno dei delitti tassativamente indicati dalla L. n. 354 del 1975, artt. 47 e 4 bis e successivi modifiche e art. 51 c.p.p., comma 3 bis a prescindere dal giudizio di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti, che rileva, invece, per il trattamento sanzionatorio.
Correttamente, pertanto, nel caso in esame il Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare, atteso che il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto previsto dal D.P.R. n. 3099 del 1990, art. 73 aggravato ai sensi dell'art. 80 del citato Testo Unico.
2. Anche le altre censure sono, all'evidenza, prive di pregio, essendo tese, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, a provocare una nuova, non consentita valutazione delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. L' ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti e, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, ha messo in luce l'estrema pericolosità delle condotte poste in essere dal ricorrente e l'assenza di elementi obiettivi che, a partire dagli esiti dell'osservazione della personalità, possano essere indicativi della sussistenza dei presupposti per l'accoglimento delle domande. Alla dichiararne di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2010. Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2010