Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2010, n. 27557
CASS
Sentenza 27 maggio 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini dell'ammissione alla detenzione domiciliare è ostativo il riconoscimento di colpevolezza in relazione a uno dei delitti tassativamente indicati negli artt. 47 e 4 bis della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario) e 51, comma terzo bis, cod. proc. pen., a nulla rilevando la riconosciuta equivalenza o prevalenza di circostanze attenuanti sulle aggravanti, che riguarda il solo trattamento sanzionatorio. (Fattispecie relativa a condanna per cessione di stupefacenti aggravata a norma dell'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990)

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2010, n. 27557
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27557
    Data del deposito : 27 maggio 2010

    Testo completo