Sentenza 7 luglio 2006
Massime • 1
In tema di misure alternative alla detenzione, la previsione di cui all'art. 47 ter, comma primo bis, L. n. 354 del 1975, anche a seguito della sua novellazione ad opera dell'art. 7, comma quarto, n. 1 bis L. n. 251 del 2005, nel disciplinare le ipotesi espressamente preclusive della detenzione domiciliare, rinvia unicamente al catalogo dei reati di cui all'art. 4 bis della Legge sull'ordinamento penitenziario e non al contenuto di quest'ultima disposizione, relativa ad una pluralità di situazioni variamente articolate dal legislatore; ne consegue che rappresenta causa ostativa all'applicazione della detenzione domiciliare la condanna irrevocabile per uno dei delitti tassativamente indicati nel summenzionato art. 4 bis, a nulla rilevando, a tal fine, l'insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2006, n. 30804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30804 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 07/07/2006
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 2390
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 011369/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AP AR N. IL 16/01/1958;
avverso ORDINANZA del 25/01/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Viglietta G., che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 25 gennaio 2006 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava la domanda di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da RO OL, condannato, con sentenza del G.I.P. del Tribunale di Cassino in data 20 ottobre 2004, alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione in relazione al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 2, della medesima legge. Dichiarava inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare, essendo il titolo di reato per il quale era intervenuta condanna irrevocabile ostativo, in quanto ricompresso nell'art. 4 bis ord. pen..
Avverso la cita ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, OL, il quale lamenta violazione ed erronea interpretazione dell'art 47 ter in relazione alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis e successive modificazioni, in quanto il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 aggravato ai sensi dell'art. 80, comma secondo, della medesima legge, è ostativo alla concessione della detenzione domiciliare solo in presenza di elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Dall'interpretazione letterale e logico sistematica della L. n. 354 del 1975, art. 47 ter e art. 4 bis (cd. legge di ordinamento penitenziario), cosi come da ultimo modificata dalla L. n. 251 del 2005, si evince che causa ostativa all'applicazione della detenzione domiciliare è l'intervenuta condanna irrevocabile per uno dei delitti tassativamente elencati dall'art. 4 bis a nulla rilevando, ai fini della concessione della predetta misura alternativa alla detenzione, l'insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.
Infatti, l'art. 47 ter, sia nella pregressa formulazione che in quella conseguente alle modifiche introdotte dalla L. n. 251 del 2005, nel disciplinare le ipotesi espressamente preclusive, fa rinvio unicamente al catalogo dei reati previsti dall'art. 4 bis ord. pen. e non al contenuto di questa disposizione, riferentesi ad una pluralità di situazioni ritenute dal legislatore meritevoli di un intervento normativo articolato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 7 luglio 2006. Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2006