Sentenza 19 settembre 2002
Massime • 1
In tema di estradizione, la richiesta del Ministro della giustizia di applicazione della custodia cautelare all'estradando, proposta a seguito di decreto di concessione dell'estradizione su consenso dell'interessato, soggiace alla disciplina di cui all'art. 714, co. 1 e 2, cod. proc. pen. ed alle esigenze cautelari ivi previste, e non alla previsione di cui all'art. 704, co. 3, stesso codice, che si riferisce alla diversa ipotesi in cui la richiesta cautelare intervenga dopo una decisione giurisdizionale favorevole all'estradizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2002, n. 33397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33397 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Presidente - del 19/09/2002
1. Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SAVERIO MANNINO - Consigliere - N. 2027
3. Dott. ILARIO MARTELLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - N. 25902/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AS ER DR, n. a Volgograd (Russia) in data 08.05.1972, alias AS ER, n. a Ternopil (Ucraina) in data 08.05.1972
avverso l'ordinanza emessa il giorno 17.06.2002 dalla Coret d'appello di Bologna;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Veneziano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO
Con ordinanza emessa il giorno 17.06.2002 la Corte di appello di Bologna applicava a AS ER, n. a Ternopil (Ucraina) in data 08.05.1972, di cui era stata concessa l'estradizione in Ucraina con decreto del Ministero della Giustizia del 21.04.2000, con sospensione della consegna fino a soddisfatta giustizia italiana, la misura cautelare della custodia in carcere richiesta con nota 10.06.2002 del Ministero della Giustizia.
Propone ricorso AS ER DR, deducendo:
1) - che egli è soggetto diverso da quello cui afferisce la ordinanza cautelare, la quale è, pertanto, nulla in quanto viziata nella indicazione delle generalità del destinatario;
2) - che l'ordinanza impugnata è altresì nulla, quanto è stata adottata senza lacuna verifica e indicazione delle esigenze cautelari, in violazione degli artt. 292 e 714 cpp.: oneri non eludibili, anche a fronte della richiesta di cui al comma 3 dell'art.704 cpp., se non venendo illegittimamente a privare l'organo giurisdizionale della propria discrezionalità in contrasto con l'art. 101 Cost. e a violare lo stesso diritto di difesa del soggetto sottoposto alla privazione della libertà personale sulla base di un mero provvedimento amministrativo vincolante per l'autorità giudiziaria;
3) - che non sussiste pericolo di fuga, per avere il AS prestato il consenso ad essere estradato.
DIRITTO
Riguardo al primo motivo di ricorso, se ne rileva la non pertinenza in questa sede e, comunque l'infondatezza, in relazione al tenore della lettera a) del comma 2 dell'art. 292 cpp. e alla sicura corretta identificazione del destinatario del provvedimento, alla stregua del verbale del 29.11.1999 presso la Corte d'appello di Bologna.
Circa il secondo e il terzo motivo di ricorso si osserva. La norma di cui al comma 3 dell'art. 704 cpp. comporta l'applicazione della misura della custodia in carcere, nei confronti della persona dichiarata giudizialmente estradabile, in base alla richiesta del Ministro della Giustizia, che, secondo una determinata giurisprudenza (Cass, 09.04.1999, Nunez Reyes;
14.06.2002, Cotlogut), esime da ogni ulteriore valutazione.
Prescindendo dalla questione se tale interpretazione sia condivisibile o, comunque, costituzionalmente accettabile, si rileva che nella specie la suddetta non può trovare applicazione, in quanto la richiesta del Ministro è intervenuta non a seguito della decisione giurisdizionale ma dopo la emissione del decreto di concessione dell'estradizione (con sospensione della consegna fino a soddisfatta giustizia italiana), conseguente a consenso dell'interessato.
Deve, dunque farsi riferimento alla generale previsione di cui al comma 1 dell'art. 714 cpp. e alla normativa richiamata dal comma secondo dello stesso articolo.
Alla stregua di tanto, è evidente la nullità ex artt. 292 e 274 cpp. dell'ordinanza impugnata, in quanto priva di qualsivoglia cenno motivazionale alla esigenze cautelari e, in particolare, al pericolo, specificamente richiamato dall'inciso di cui alla seconda parte del comma 2 dell'art. 714 cpp., che la persona oggetto della richiesta di estradizione si sottragga alla consegna.
P.Q.M.
visti gli artt. 718, 615 e 620 c.p.p. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina la scarcerazione del ricorrente, se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 62 c.p.p. Così deciso in Roma, il 19 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2002