Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2017, n. 13381
CASS
Sentenza 10 ottobre 2017

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In tema di procedimento di sorveglianza, non è irragionevole, né esorbita i poteri conferitigli dall'ordinamento, la decisione del magistrato di sorveglianza che, investito da un'istanza del condannato che contenga una pluralità di doglianze, provveda a separare i procedimenti, dando origine a distinti giudizi in funzione delle peculiarità di ciascun rito e dei relativi fondamenti di diritto sostanziale. (Fattispecie in cui, a fronte di una richiesta di differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute ai sensi degli artt. 146 e 147 cod. pen., in cui il condannato si doleva anche delle condizioni di detenzione, con espresso riferimento alla violazione dell'art. 3 CEDU, il Magistrato di sorveglianza aveva trattato in modo separato le singole questioni, aprendo un ulteriore procedimento ai fini della tutela inibitoria e risarcitoria disciplinate dagli artt. 35-bis e 35-ter ord. pen.).

In materia di rimedi conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, il giudice del procedimento teso ad ottenere il risarcimento del danno previsto dall'art. 35-ter ord. pen. è tenuto a valutare il contenuto del provvedimento con il quale, ai sensi degli artt. 35-bis e 69 ord. pen., è stata inibita all'amministrazione la protrazione delle modalità di detenzione giudicate lesive dei diritti soggettivi del condannato, fermo restando che non sussiste alcun automatismo tra il riconoscimento di tale forma di tutela e l'esito del giudizio risarcitorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2017, n. 13381
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13381
    Data del deposito : 10 ottobre 2017

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