Sentenza 10 ottobre 2017
Massime • 2
In tema di procedimento di sorveglianza, non è irragionevole, né esorbita i poteri conferitigli dall'ordinamento, la decisione del magistrato di sorveglianza che, investito da un'istanza del condannato che contenga una pluralità di doglianze, provveda a separare i procedimenti, dando origine a distinti giudizi in funzione delle peculiarità di ciascun rito e dei relativi fondamenti di diritto sostanziale. (Fattispecie in cui, a fronte di una richiesta di differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute ai sensi degli artt. 146 e 147 cod. pen., in cui il condannato si doleva anche delle condizioni di detenzione, con espresso riferimento alla violazione dell'art. 3 CEDU, il Magistrato di sorveglianza aveva trattato in modo separato le singole questioni, aprendo un ulteriore procedimento ai fini della tutela inibitoria e risarcitoria disciplinate dagli artt. 35-bis e 35-ter ord. pen.).
In materia di rimedi conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, il giudice del procedimento teso ad ottenere il risarcimento del danno previsto dall'art. 35-ter ord. pen. è tenuto a valutare il contenuto del provvedimento con il quale, ai sensi degli artt. 35-bis e 69 ord. pen., è stata inibita all'amministrazione la protrazione delle modalità di detenzione giudicate lesive dei diritti soggettivi del condannato, fermo restando che non sussiste alcun automatismo tra il riconoscimento di tale forma di tutela e l'esito del giudizio risarcitorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2017, n. 13381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13381 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2017 |
Testo completo
1 338 1 - 18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 10/10/2017 Presidente FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Sent. n. sez. 3330/2017 MARCO VANNUCCI REGISTRO GENERALE STEFANO APRILE N.13499/2017 Rel. Consigliere - RAFFAELLO MAGI ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER BR ND nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 10/01/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE lette/sentite le conclusioni del PG Luca Tampieri,che he RM sentita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
chiesto il riхідейо del ricorso -1- IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Trieste con ordinanza emessa in data 10 gennaio 2017 decideva sul reclamo proposto da QU LE RO avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Tieste in data 13 settembre 2016. La decisione è di rigetto del reclamo. In premessa, il Tribunale ricostruiva la sequenza del procedimento di primo grado, introdotto con istanza del detenuto proposta il 31 marzo del 2016. Detta istanza, di cui si opera la sintesi, viene qualificata in termini di richiesta di differimento dell'esecuzione, per motivi di salute, ai sensi degli artt. 146 e 147 cod.pen. (con esito sfavorevole per il detenuto, oggetto di ulteriore trattazione in secondo grado, in via separata). In riferimento a taluni contenuti, il Magistrato di Sorveglianza aveva tuttavia aperto un ulteriore procedimento, rubricato quale 'reclamo sulle condizioni di detenzione' ai sensi dell'art. 35 bis ord.pen. (tutela inibitoria). In tale procedura, che si indica come iscritta di ufficio, il Magistrato di Sorveglianza svolgeva attività di acquisizione atti e successivamente fissava udienza per il 26 luglio 2016, facendo riferimento espresso, nell'atto di instaurazione del contraddittorio, alle disposizioni di legge di cui agli articoli 35 RM bis e 35 ter ord. pen. . -Il Tribunale afferma che l'indicazione di quest'ultima norma art. 35 ter era, in realtà, frutto di un equivoco «atteso che il QU non aveva avanzato domanda di rimedio risarcitorio ». Ciò posto, detta sequenza viene ritenuta anomala, data la necessità inderogabile di apposita domanda risarcitoria, nel caso in esame assente. Il Magistrato di Sorveglianza aveva, successivamente, respinto la (ipotizzata) istanza risarcitoria con il provvedimento del 13 settembre 2016, oggetto della impugnazione, e accolto, per converso, la domanda inibitoria (35 bis) con successiva decisione favorevole al QU del 27 settembre 2016 (decisione che dava luogo al trasferimento del QU in diverso istituto). Il Tribunale di Sorveglianza, basandosi anche sui contenuti di una memoria difensiva, respinge il reclamo relativo al diniego della tutela risarcitoria ipotizzando - - sostanzialmente la carenza di interesse (ai limiti della inammissibilità), nonchè l'irritualità del procedimento per l'assenza di una domanda risarcitoria posta a monte'.1 2. Avverso detta decisione ha proposto tempestivo ricorso per cassazione con personale sottoscrizione - QU LE RO. Si rappresenta che la richiesta finale è di annullamento del provvedimento qui impugnato e di assegnazione del rimedio risarcitorio art. 35 ter ord.pen. per il periodo di - 2 detenzione, in condizioni non conformi al divieto di trattamenti inumani o degradanti, avvenuto presso la Casa Circondariale di Trieste dal 18 marzo al 13 ottobre 2016. Quanto ai motivi di ricorso, esposti dopo ampia sintesi del fatto e dei diversi provvedimenti emessi dal Magistrato di Sorveglianza, gli stessi possono essere sintetizzati nel modo che segue: a) al primo motivo si deduce violazione dei principi del giusto processo e di imparzialità del giudice, in riferimento alla avvenuta 'scissione' in distinti procedimenti di doglianze che, a dire del ricorrente, andavano trattate in modo unitario. Non poteva, in particolare, trattarsi la questione delle 'condizioni materiali' di detenzione in modo separato rispetto alla richiesta di differimento pena. Le condizioni denunziate nelle svariate denunzie relative alla presenza presso il luogo di reclusione di parassiti, al sovraffolamento, alla cattive condizioni sanitarie del luogo di detenzione avevano obiettiva incidenza anche - sotto il profilo dell'aggravamento delle condizioni di salute e dalla scissione delle procedure è derivato un danno per il ricorrente, che ha visto respinta l'istanza di differimento pena. In tale parte del ricorso si evidenzia, pertanto, che l'interesse principale del ricorrente era teso ad ottenere il differimento della esecuzione per ragioni di salute;
b) al secondo motivo si muovono doglianze analoghe, in riferimento a violazioni dei RM principi del giusto processo, sul tema delle modalità di conferimento di incarichi peritali tesi a verificare le condizioni di salute del ricorrente e si reitera la doglianza in rapporto alla avvenuta scissione delle procedure;
c) al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego della tutela risarcitoria. Si afferma, sul punto, che non solo il ricorrente è stato danneggiato dalla arbitraria scissione - in origine delle doglianze, ma risulta pregiudicato anche dalla scelta, compiuta dal Tribunale, di non ritenere validamente introdotta la domanda risarcitoria. Ferma restando l'apertura del procedimento ex art. 35 ter di ufficio, si rappresenta che erano state avanzate espressamente negli scritti difensivi compiutamente indicati le domande di tutela anche ai sensi dell'art. 35 ter ord.pen., e pertanto il reclamo andava deciso nel merito, permanendo l'interesse ad ottenere quantomeno il risarcimento del danno per le condizioni detentive;
d) al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge e violazione dei principi espressi nella Convenzione Edu in tema di divieto di trattamenti inumani o degradanti e di giusto processo. Il Tribunale ha omesso ingiustamente di compiere la valutazione di merito sulle doglianze formulate, con assenza di motivazione. Si afferma in particolare che l'avvenuto accoglimento del reclamo iniziale, quanto alla tutela inibitoria, ha valore di accertamento della violazione dei diritti del detenuto (in relazione all'intero periodo di 3 -carcerazione), il che doveva comportare di per sè l'accoglimento della domanda risarcitoria, comunque introdotta nel procedimento in trattazione. In prossimità dell'udienza veniva depositata memoria con riproposizione dei temi trattati e ulteriore documentazione relativa al sovraffollamento ed alle altre questioni di fatto indicate nel ricorso.
3. Il terzo motivo di ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Va premesso che l'unica doglianza valutabile - tra quelle proposte - riguarda l'oggetto specifico del presente procedimento, rappresentato dal rigetto del reclamo in punto di tutela risarcitoria (art. 35 ter ord.pen.) pronunziato dal Tribunale. In effetti, il primo ed il secondo motivo di ricorso si riferiscono a tutt'altro, venendo riproposte questioni che non riguardano la decisione emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Trieste, qui impugnata, quanto il diniego dell'istanza di differimento della esecuzione per motivi di salute, trattata separatamente. Tali questioni sono precluse, in quanto la decisione reiettiva del differimento è stata autonomamente impugnata e questa Corte di Cassazione, Sez. VII, con ordinanza emessa in data 19.5.2017 (n. 40333/2017) ha dichiarato inammissibile il ricorso del QU. Va pertanto dichiarata la manifesta infondatezza del primo e del secondo motivo RT di ricorso.
3.2 Quanto al terzo motivo di ricorso, va affermato che il Tribunale di Sorveglianza, pur esprimendosi in termini di «rigetto» (il che presupporrebbe un vaglio della fondatezza o meno della pretesa nel merito) ha sostanzialmente emesso una declaratoria di inammissibilità del reclamo, dovuta alla pretesa irritualità del procedimento apertosi in primo grado, ritenuto privo del necessario atto di impulso. Tuttavia tale approdo non risulta conforme ai principi generali in tema di impugnazioni, pacificamente applicabili al procedimento di reclamo ex art. 35 bis co. 4 ord.pen., norma che rappresenta il modello legale di trattazione anche per i le domande risarcitorie ex art. 35 ter. Va infatti considerato che il procedimento tenutosi innanzi al Magistrato di Sorveglianza ha senza dubbio alcuno avuto ad oggetto anche l'ipotesi di tutela risarcitoria - per ipotesi di violazione del diritto fondamentale ad un trattamento carcerario nè inumano nè degradante, di cui è portatore ogni soggetto detenuto - posto che il dispositivo emesso - dal Magistrato di Sorveglianza in data 13 settembre 2016 al punto n.1 espressamente recita rigetta la domanda di riduzione pena per danno da sovraffollamento ex art. 35 ter O.P. ». Dunque, a fronte di simile statuizione, non affetta da errore materiale, posto che anche in parte motiva si argomenta su tale aspetto (v. in particolare pag. 2, ove, al punto n.4 il MdS esamina la complessiva offerta trattamentale ritenendola adeguata), il Tribunale di Sorveglianza è tenuto ad esaminare nel merito la doglianza, salve le ipotesi di inammissibilità tipica dell'atto di reclamo (ai sensi della norma generale di cui all'art. 597 co.1 cod.proc.pen. in tema di effetto devolutivo). Tra le ipotesi che facoltizzano l'omesso esame del merito non rientra, peraltro, il sindacato ex officio sulle scelte operate dal Magistrato di Sorveglianza in tema di conformazione» dei contenuti della doglianza iniziale, salva l'ipotesi della abnormità (emissione di un atto totamente avulso dal modello legale di riferimento), che qui non ricorre. E' noto che l'ordinamento penitenziario conosce una pluralità di riti ed una varietà di procedimenti, specie dopo le riforme intervenute negli anni 2013 e 2014. Non è pertanto irragionevole ritenere che il MdS possa, come nel caso in esame, trattare in modo separato in funzione della peculiarità di ciascun rito e delle relative opzioni di diritto sostanziale doglianze plurime e cumulative, come risultano essere quelle provenienti dal QU. In effetti, anche l'esame degli atti - operato in chiave meramente processuale - conferma tale conclusione. RY L'istanza originaria del QU (a folio 2 e ss. del fascicolo MdS) appare infatti ad oggetto complesso e sostanzialmente cumulativa, atteso che nel prospettare la incompatibilità tra condizioni di salute e protrazione dello stato detentivo, il QU fa più volte riferimento alle modalità della detenzione, al sovraffollamento, alla presenza di parassiti, riferendosi a situazioni prospettate come 'in atto', con espresso riferimento in epigrafe - alla violazione dei contenuti dell'art. 3 Cedu. L'assenza di esplicita domanda risarcitoria, al termine dell'atto introduttivo, non è decisiva, posto che il detenuto introduce in fatto riferimenti specifici e cita in apertura la previsione convenzionale dell'art. 3 Cedu, il cui accertamento risulta doveroso e le cui eventuali conseguenze sono predeterminate dal legislatore proprio nel corpo dell'art. 35 ter ord.pen. . Dunque non è in alcun modo esorbitante dai poteri conferiti dall'ordinamento, la 'scissione dei procedimenti realizzata dal Magistrato di Sorveglianza (tra tutela inibitoria, tutela risarcitoria, differimento dell'esecuzione) e l'apertura di una procedura ulteriore - sulla base del medesimo atto iniziale - essendo, per il vero, corrispondente ad obiettive necessità di adottare, in ipotesi di fondatezza di quanto esposto, provvedimenti differenti tra loro (l'ordine di cessazione della condotta lesiva in atto, l'eventuale ristoro del danno da lesione della convenzione, il differimento o la detenzione domiciliare, da parte del Tribunale) fermo restando che sussisteva l'interesse del reclamante, nel procedimento 5 mirante al differimento, ad una valutazione globale di quanto esposto (aspetto che risulta già esaminato nella diversa procedura e che, come si è detto, non è rivalutabile). Ne deriva che la decisione del Tribunale di arrestare la cognizione in sede di impugnazione della prima decisione - ad una presa d'atto dell'assenza di domanda iniziale non realizza nè un condivisibile apprezzamento degli atti, nè un esatta applicazione delle disposizioni regolatrici, dovendosi apprezzare i contenuti istruttori e la motivazione del diniego di accesso alla tutela risarcitoria, in rapporto alle doglianze formulate con l'atto di reclamo, stante l'esistenza di una specifica decisione reiettiva oggetto di impugnazione.
3.3 In tale quadro, va peraltro affermato che l'esistenza di un provvedimento favorevole al reclamante, in punto di tutela inibitoria (artt. 35 bis ord. pen.), non crea di per sè - - alcun vincolo di pregiudizialità in punto di ottenimento, per la medesima violazione, di una tutela risarcitoria, come ipotizzato dal ricorrente al quarto motivo di ricorso. I piani normativi, pur se correlati, sono diversi. Va, sul tema, ribadito (v. tra le molte, Sez. I n. 43722/2015 ric. Salierno) che la riforma del sistema di tutela dei diritti dei soggetti sottoposti a restrizione in forma coercitiva è stata realizzata dal legislatore negli anni 2013 e 2014 con linee di intervento penetranti, tese ad un recupero di tempestività ed effettività dell'intervento giurisdizionale realizzato R in costanza di trattamento detentivo - dalla Magistratura di Sorveglianza. - A fronte di un sistema essenzialmente basato sulle ricadute sistematiche della nota decisione della Corte Costituzionale n. 26 del 1999 (riconoscimento della esistenza di situazioni giuridiche soggettive che, per loro natura, non possono essere attenuate o compresse in virtù della intervenuta restrizione di libertà) che consentiva il reclamo giurisdizionale generico per la violazione di diritti soggettivi, si è provveduto a disciplinare normativamente l'intera materia attraverso le modifiche apportate agli articoli 69 e 35 della legge di ordinamento penitenziario (d.l. n.146 del 23.12.2013 conv. con legge n.10 del 21 febbraio 2014 e, successivamente d.l. n. 92 del 26 giugno 2014 conv. in legge n.117 del 11 agosto 2014). Con tali interventi il legislatore ha dichiaratamente preso atto della necessità di realizzare un più adeguato ed effettivo sistema di tutela dei diritti dei soggetti sottoposti a restrizione carceraria, anche in rapporto alle note decisioni degli organi giurisdizionali sovranazionali in tema di lesione dei diritti dei detenuti e correlata violazione del divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti di cui all'art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dello stesso art. 27 co.3 Cost. (v. la nota decisione Corte Edu 8 gennaio 2013 nella causa RE ed altri
contro
Italia). Vi è pertanto, per quanto qui rileva, una espressa regolamentazione normativa : 6 del potere di denunzia, tramite reclamo giurisdizionale, di condotte della amministrazione inosservanti il contenuto delle disposizioni di legge o regolamento da cui derivi al detenuto un 'attuale e grave' pregiudizio all'esercizio di diritti (art. 69 co.1 lett. b) ; - del modello legale di verifica della fondatezza di tale reclamo e delle forme di intervento spettanti al Magistrato di Sorveglianza nel caso di accertamento della lesione e del correlato pregiudizio, consistenti nell'ordine di un facere (sì da eliminare la fonte della situazione lesiva) con possibile esecuzione coatta del comportamento imposto in caso di inottemperanza (nomina di un commissario ad acta) come previsto dall'art. 35 bis ord. pen. . E' in tale quadro sistematico di rafforzamento complessivo degli strumenti tesi alla riaffermazione della «legalità della detenzione», con estensione dei poteri di verifica e di intervento dell'autorità giurisdizionale cui è attribuita in via ordinaria la potestà dell'intervento, che va inserita la previsione di legge di cui all'art. 35 ter ord.pen. . La essenziale caratteristica di tale intervento normativo sta nella introduzione di rimedi particolari» di tipo compensativo/risarcitorio, che dunque rappresentano un quid pluris rispetto all'ordinaria inibizione della prosecuzione della attività contra legem in funzione RM di realizzazione del ditritto negato o compresso (art. 35 bis co.3), esperibili avverso non una qualsiasi violazione dei diritti del soggetto detenuto ma esclusivamente avverso quelle violazioni di tale entità da comportare la compromissione del diritto a condizioni detentive non inumane nè degradanti (secondo l'interpretazione dell'art.3 della Convenzione, realizzata nelle decisioni della Corte Edu). Se dunque la condotta violatrice, per come prospettata, rientra astrattamente in tale ambito (è il caso del sovraffollamento, ma non può dirsi che si tratti di un numero chiuso, dovendo essere esaminata nel suo complesso la qualità dell'offerta trattamentale) risulta preciso dovere dell'organo giurisdizionale procedere in contraddittorio alla verifica della fondatezza della domanda, il cui accoglimento può comportare il ristoro rappresentato dalla riduzione di pena (nel caso di cui all'art. 35 ter co.1 ) o quello di carattere monetario (nei casi di cui al co.2). Ora, è del tutto evidente che la specialità del rimedio di cui all'art. 35 ter (co.1 e co.2) non si pone in contrasto con la ordinaria tutela di inibizione alla protrazione della condotta illecita con rimozione del comportamento lesivo (allocazione in cella non adeguata, ad es.) ove la stessa sia ancora in atto al momento della decisione, nel senso che il collegamento funzionale tra la norma generale (art. 69 co.6 lett. b) e norma speciale (art. 35 ter) va di certo ritenuto sussistente, con possibile esercizio da parte del soggetto detenuto di una azione che miri ad ottenere, lì dove la compressione del diritto sia in atto al momento della domanda, la duplice forma di tutela offerta dall'ordinamento 7 (tutela risarcitoria per quanto è avvenuto e contestuale rimozione del limite posto all' esercizio del diritto). Ma è al contempo evidente che nell'ipotesi di lesione già subita (o comunque prospettata come tale) ma insussistente (nella sua causa) al momento della decisione, il soggetto detenuto resta titolare della tutela speciale (di tipo risarcitorio/ compensativo) accordatagli dal legislatore all'art. 35 ter. Ora, nel caso del QU, l'avvenuta adozione di un provvedimento inibitorio sta, senza dubbio a documentare l'esistenza di una violazione di un diritto soggettivo, posto che è stato rimosso un limite al suo concreto esercizio. Non può dirsi, tuttavia, che tale accertamento, pur rappresentando un 'serio indizio' di trattamento inumano o degradante, lo integri di per sè. L'ordine inibitorio si ricollega ad una vasta gamma di situazioni giuridiche soggettive tutelabili (si veda, sul tema, di recente Sez. I n. 54117/2017, ric. Costa ) lì dove ' l'attribuzione del particolare rimedio di cui all'art. 35ter impone la verifica ulteriore del livello di gravità complessiva e di durata della violazione, che deve essere tale da integrare una ipotesi di trattamento inumano o degradante. Nell'esercizio del potere spettante ai sensi del già richiamato art. 597 co.1 cod. proc.pen., il Tribunale di Sorveglianza, in sede di rinvio, è pertanto tenuto ad apprezzare l'esito definitivo del correlato procedimento inibitorio, fermo restando che non può dirsi esistente alcun automatismo tra l'avvenuta concessione di tale tipologia di tutela e l'esito del separato procedimento risarcitorio ex art. 35 ter ord.pen. . Secondo tali coordinate di metodo, va disposto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Trieste. Così deciso il 10.10.2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Francesco Maria Silvio Bonito Mouch prow DEPOSITATA IN CANC 22 MAR 2018 800 CANCELLIERE Stefania FAIELLA