Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2005, n. 17840
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Sentenza 23 marzo 2005

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In materia di inquinamento atmosferico, la contravvenzione di cui all'art. 24, comma secondo, del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, attivazione di nuovo impianto in difetto di comunicazione preventiva nel termine prescritto, non ha natura di reato permanente, atteso che il termine di quindici giorni previsto per la comunicazione deve precedere l'attivazione dell'impianto e non è previsto un adempimento postumo che porrebbe fine alla permanenza del reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2005, n. 17840
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17840
    Data del deposito : 23 marzo 2005

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