Sentenza 23 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/07/2002, n. 10781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10781 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
LLO BO & E N TIO A ISTR N.374 PEG A REPUBBLICA ITALIANA D TE ESEN LA CORTE SUPREM1 07 8 1 /02 IN NOME DEL POPOLO 17 SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - R.G.N. 6479/99 Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron.28387 Dott. EP Maria BERRUTI Consigliere - Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Rep. Ud. 31/01/02 Dott. Onofrio FITTIPALDI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA DEL TRONTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato M.1in ROMA PIAZZA CAVOUR 10, presso l'avvocato MINZI rappresentato e difeso dall'avvocato LUZI OSIRIDE, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
NC GI, ER PICENA SpA;
-k intimati avverso la sentenza n. 95/98 del Giudice di pace di SAN 2002 BENEDETTO DEL TRONTO, depositata il 10/07/98; 247 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 31/01/2002 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Luzi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo, l'assorbimento degli altri motivi del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 12 e 17/3/98 il sig. NC EP conveniva, innanzi al Giudice di pace di S. Benedetto del Tronto, il Consorzio di Bonifica del Tronto nonché la ER Picena spa, per sentire accerta- re e dichiarare illegittima la richiesta di pagamento di contributo di £ 15.000 (oltre interessi ed accesso- n. 7153467 ri) portati dall'avviso di mora esattoriale notificatogli il 24/2/98. Il Consorzio e la ER Picena SpA servizio di ri- costituirsi, eccepivano il di- scossione tributi, nel giurisdizione del giudice adito, in favore fetto di della giurisdizione del giudice amministrativo, e CO- munque l'incompetenza territoriale e comunque per mate- ria del medesimo giudice adito, in favore della compe- tenza del TRIBUNALE о del Pretore, stanti, rispettiva- mente, la natura tributaria della pretesa del Consorzio 2 e comunque la sua inerenza a bene immobile, ed in ogni caso, nel merito, deducevano l'infondatezza della do- manda. Il giudice di pace, con sentenza del 9/7-10/7/98, nel decidere la causa secondo equità in base al valore della controversia, dichiarata l'infondatezza delle ec- cezioni sollevate in ordine al difetto di giurisdizione ed alla incompetenza, accoglieva la domanda, dichiaran- do non dovuta la somma richiesta e condannava il Con- sorzio а restituire all'attore la somma eventualmente versata. Proponeva ricorso per cassazione il Consorzio, sulla base di 6 motivi. Non si costituiva l'intimato. Inerendo il I motivo una questione attinente alla giurisdizione, per dedotta violazione dell'art. 2 della legge n. 1034 del 1971, per avere il giudice adito af- fermato la propria competenza anziché quella del giudi- ce amministrativo al quale solo a dire del Consorzio sarebbe spettato decidere sulla correttezza del- l'esercizio del potere impositivo, il procedimento ve- niva assegnato alla Sezioni Unite le quali, affermata la natura tributaria dei contributi di bonifica, esclu- devano la giurisdizione del giudice amministrativo e delle stesse commissioni tributarie, e, dichiarata la 3 giurisdizione del giudice ordinario а conoscere della controversia, rimetteva la causa alla I sezione civile per la decisione degli altri motivi e per la pronuncia sulle spese. MOTIVI DELLA DECISIONE All'esito della pronuncia delle Sezioni Unite, re- stano da affrontare i residui profili di doglianza svi- luppati in ricorso. Con i motivi II, III, IV, V, VI, il Consorzio ri- corrente deduce, rispettivamente: VIOLAZIONE DELL'ART. 26, 27, 615 E 9 C.P.C.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 C.P.C.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 E 8 C.P.C.- OMESSA PRONUNCIA CARENZA DI MOTIVAZIONE;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 860 C.C. E DI TUTTO IL SISTEMA DI NORME RELATIVO ALLA BONIFICA, IN SPECIE DELL'ART. 11 R.D. 13/2/1933 N. 215 NONCHE' DELL'ART. 1 E 8 DEL DPR 23/6/1962 N. 947 VIOLAZIONE DI LEGGE IN ORDINE ALLA PROVA E FALSE AFFERMAZIONI SULLA MEDESIMA;
VIOLAZIONE DELL'ART. 61 C.P.C. Pregiudiziale ed assorbente si rivela l'esame del III motivo del ricorso, con il quale il consorzio lamenta l'erroneità della statuizione, conte- nuta in sentenza, secondo la quale la controversia non rientrerebbe nella competenza per materia del Tribuna- 4 le ai sensi del capoverso dell'art. 9 c.p.c.. La doglianza - di per sé del tutto ammissibile, avversO una sentenza resa dalquand' anche si indirizzi giudice di pace in una causa di valore inferiore a 2 milioni di lire, posto che essa investe la dedotta violazione di una norma processuale si rivela piena- mente fondata. Ciò va affermato alla luce della (del resto già sottolineata, nel corso di questo stesso giudizio di legittimità, dalle stesse S.U., nel momento in cui hanno ritenuto infondato il I motivo) più volte ribadita natura tributaria delle controversie attinenti alla debenza e o al rimborso dei contributi pretesi Consorzi di bonifica. Più in particolare, la con-dai troversia oggetto del presente giudizio, non rientrando ancora, nel momento in cui è stata introdotta (si ren- de, infatti, inapplicabile, ad essa, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., lo ius superveniens rappresentato dall'art. 12, comma 2, della legge n. 448/2001, modificativo del- l'art. 2 del d lg. n. 31 dicembre 1992, n. 546, ed in- troduttivo di una competenza generale dei giudici delle commissioni tributarie), tra quelle devolute, nel te- sto allora vigente dell' art. 2 del d.lg. n. 546 cit., alla giurisdizione delle medesime commissioni tribu- tarie, andava e va ricondotta alla competenza per mate- ria del Tribunale di Ascoli Piceno, ai sensi del capo- 5 verso dell'art. 9 del codice di rito (vedi in tal sen- SO, per tutte, Cass. 26 ottobre 2000, n. 14099; Cass. 22/11/2001, n. 14789). In accoglimento, pertanto del III motivo di ri- corso, la impugnata sentenza va in tal senso cassata, assorbiti risultando tutti gli altri motivi. Segue la condanna dell'intimato NC EP alla refusione delle spese processuali dell'intero giudizio, in favore del Consorzio ricorrente, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e dichiara la competenza del Tribunale di Ascoli Piceno. Condanna NC EP alla refusione delle spese dell'intero giudizio in fa- vore del ricorrente, che liquida in complessivi eu- xo.
5.3.5.22 di cui euro 300 (trecento) quali onora- ri, per il presente grado di giudizio, ed in complessi- ve £ 385.000 (di cui £ 200.000 per diritti, £ 150.000 per onorari, e £ 35.000 per spese generali) per il giu- dizio di merito. Così deciso nella camera di Consiglio della I se- zione civile della Suprema Corte di Cassazione, il 31 gennaio 2002- Il Consigliere estensoreAuti Il Presidente Glotavi DEPOSITATA IN LIERE LUG. 2002 Din Oggi M