Sentenza 27 ottobre 2006
Massime • 1
È applicabile ai procedimenti contro ignoti (art. 415 cod. proc. pen.) il più ampio termine di durata delle indagini previsto - nei procedimenti contro noti - dall'art. 405, comma secondo, secondo periodo, cod. proc. pen., e cioè il termine di un anno qualora si proceda per taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma secondo, lett. a) cod. proc. pen. (nella specie rapina aggravata), considerato che il rinvio operato dall'art. 415, comma terzo, cod. proc. pen. "alle disposizioni del presente titolo" - la cui "ratio" è quella di assimilare, fino al limite della compatibilità, la disciplina della chiusura delle indagini contro ignoti a quella prevista per le indagini contro noti - deve intendersi all'intero regime dei termini delle indagini, eccezion fatta per le sole norme che presuppongono indefettibilmente la già avvenuta individuazione della persona indagata, tra le quali non rientra quella che - in virtù del combinato disposto dell'art. 405, comma secondo, secondo periodo, cod. proc. pen. e 407, comma secondo, lett. a) cod. proc. pen. - fissa il termine di un anno per i procedimenti concernenti taluni reati di particolare gravità.
Commentario • 1
- 1. Art. 415 - Reato commesso da persone ignotehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2006, n. 40343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40343 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 27/10/2006
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 1295
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 26938/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI TO, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza pronunciata ex art. 309 c.p.p. il 20/04/2006 dal Tribunale di Catanzaro.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Procuratore Generale, Dott. D'ANGELO Giovanni, che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
Udito per il ricorrente l'avv. MARCHESE Leopoldo il quale chiede che il ricorso sia accolto e il provvedimento impugnato annullato. RITENUTO IN FATTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, investito della richiesta di riesame avanzata da TO LI, confermava l'ordinanza 26.3.2006 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme che aveva disposto la custodia in carcere del Folino per associazione per delinquere, rapine, connesse violazione della legge armi e furti (d'armi e di vettura). Ricorre il Folino per mezzo del suo difensore chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 415 e 191 c.p.p. denunziando l'utilizzazione di atti d'indagini assunti oltre la scadenza del termine di sei mesi previsto per le indagini nel procedimento contro ignoti. Censura in particolare il ricorrente l'affermazione del Tribunale del riesame secondo cui erano utilizzabili a fini cautelari gli accertamenti tecnici concernenti la comparazione del DNA (estratto dalle calzamaglie usate dai rapinatori per coprire il volto e da reperti rinvenuti nelle case abbandonate dagli indagati: p. 3 provvedimento impugnato) giacché anche nel procedimento contro ignoti sarebbe applicabile il più ampio termine delle indagini preliminari previsto per i reati di cui all'art. 407 c.p.p., comma 2, e giacché, comunque, nonostante l'utilizzazione dei reperti sequestrati in procedimenti, originariamente disgiunti, tali procedimenti erano confluiti nel procedimento contro noti in esame, nel cui ambito s'erano svolte, nei termini di legge, le indagini. Sostiene infatti il ricorrente che: innanzitutto, al procedimento contro ignoti s'applica rigorosamente il termine di sei mesi esplicitamente indicato dall'art. 415 c.p.p., e opera perciò per esso la previsione dell'art. 405 c.p.p., comma 2, con riferimento ai reati di cui all'art. 407 c.p.p., comma 2; quindi che essendo scaduto il termine d'indagine del procedimento contro ignoti (iscritto il 7.8.2004), i reperti in esso acquisiti non potevano essere utilizzati, nell'ambito del diverso procedimento successivamente iscritto a carico di noti il 3.10.2005, essendo gli accertamenti tecnici irripetibili disposti dal Pubblico ministero iniziati il 27.4.2005.
Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 360 e 191 c.p.p., censurando l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittime le modalità con cui erano stati effettuati gli accertamenti tecnici irripetibili disposti dal Pubblico ministero. Rileva in particolare il ricorrente che il semplice avviso all'indagato dell'inizio delle operazioni non poteva essere sufficiente a ritenere rispettate le prescrizioni dettate dall'art.360 c.p.p., il quale prevede che indagato e difensori devono essere avvisati anche del conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare propri consulenti. Il mero avvertimento dell'inizio delle operazioni avrebbe dunque privato l'indagato della possibilità d'esercitare tale facoltà. Risultava inoltre violata la previsione del comma 1 della medesima norma, in forza della quale le operazioni vanno effettuate nella forma della consulenza ex art. 233 c.p.p., giacché il Pubblico ministero aveva genericamente "delegato" il R.I.S. di Messina, senza neppure provvedere al conferimento dell'incarico. Sicché anche per tale motivo l'indagato era stato privato del suo diritto a fare assistere i propri consulenti agli accertamenti tecnici su cose soggette a modificazione. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione e la violazione del relativo obbligo con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari. Afferma in particolare il ricorrente che il Tribunale avrebbe omesso di considerare l'incensuratezza del Folino, il tempo dei reati, risalenti al 2004, e l'assenza d'ogni altro elemento da cui indurre pericolo di recidiva specifica, risultando il Folino del tutto estraneo alla rapina ai danni di Borboruso di cui si fa cenno nel provvedimento impugnato e non potendo ritenersi sufficiente il preteso perdurante legame associativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il primo e il secondo motivo prospettano violazioni di legge che condurrebbero, secondo il ricorrente, alla inutilizzabilità dell'elemento di prova in base al quale i giudici di merito hanno ritenuto sussistenti a carico del ricorrente gravi indizi di colpevolezza per la rapina nell'ufficio postale di Mistretta e reati connessi (capi G, H, M). Si trattava dei risultati della comparazione del DNA estratto dalle calzamaglie usate dagli autori della rapina per coprirsi il volto e da reperti rinvenuti nelle case abbandonate dagli indagati, dai quali secondo il provvedimento impugnato emergeva la "piena compatibilità del profilo genetico del ricorrente e quello di colui che indossava la calzamaglia".
Sostiene il ricorrente che siffatti risultati sarebbero inutilizzabili perché ottenuti con un accertamento tecnico irripetibile: (a) disposto a termine d'indagini, contro ignoti, scaduto (primo motivo); (b) viziato dalla mancanza di preventivo rituale avviso all'indagato del conferimento dell'incarico (secondo motivo).
A ragione della prima censura afferma che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale del riesame, il termine delle indagini contro ignoti sarebbe in ogni caso di sei mesi, non essendo in tale caso applicabile il più ampio termine previsto nell'ambito dei procedimenti contro noti dall'ultimo periodo del comma 2 dell'art.405 c.p.p., allorché oggetto d'indagine siano i reati indicati nell'art. 407 c.p.p., comma 2, lettera a), (in particolare, nel caso in esame, quelli di rapina aggravata).
La doglianza non può essere condivisa.
Come è stato recentemente osservato dalle Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 13040 del 2006) la testuale previsione dell'art. 415 c.p.p., comma 3 - introdotta dal legislatore del 1999 a seguito di molteplici pronunzie della Corte costituzionale che avvertivano della ineludibile unitarietà di ratio e di disciplina della conclusione delle indagini contro noti e ignoti - denota, all'evidenza, la scelta di voler assimilare, fino al limite della compatibilità, la disciplina (della chiusura) delle indagini contro ignoti a quella prevista per le indagini contro noti. Sicché il rinvio operato da tale norma alle "altre disposizioni del presente titolo" deve intendersi all'intero regime sui termini delle indagini: "eccezion fatta per le sole norme che presuppongono indeffettibilmente la già avvenuta individuazione della persona indagata". E tra dette eccezioni non rientra, non solo quella di cui all'art. 406 c.p.p., comma 2 bis scrutinato dalle Sezioni unite, ma sicuramente neppure quella che (in virtù del combinato disposto del secondo periodo dell'art. 405 c.p.p., comma 2, e art. 407 c.p.p., comma 2, lettera a), fissa il termine di un anno per i procedimenti concernenti certuni reati, di particolare gravità.
Se infatti a ragione della previsione di un termine più ampio sta, come sembra indubitabile, la presunzione di particolare difficoltà delle indagini per siffatti reati, sarebbe del tutto irragionevole ritenere che il legislatore abbia inteso escludere il maggior agio concesso agli inquirenti proprio nelle ipotesi in cui v'è perfino difficoltà a raggiungere quel tanto di certezza sufficiente ad iscrivere il nome degli indagati nel registro dei noti. A seguito del riassetto in senso unitario del regime giuridico delle indagini contro noti e contro ignoti e della estensione alle seconde di tutte le norme regolatrici delle prime che non siano con esso incompatibili, deve dunque affermarsi che anche con riferimento all'art. 415 c.p.p., comma 1 vale la regola che "Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407 c.p.p., comma 2, lettera a)", istituita con il secondo periodo dell'art. 405 c.p.p., comma 2.
Quanto al secondo profilo, sostiene il ricorrente che il solo avviso a lui indirizzato dell'inizio delle operazioni non poteva essere sufficiente a ritenere rispettate le prescrizioni dettate dall'art.360 c.p.p., non essendo egli stato avvisato anche del conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare propri consulenti. Sarebbe stata inoltre violata la previsione del comma 1 della medesima norma, in forza della quale le operazioni andrebbero effettuate nella forma della consulenza ex art. 233 c.p.p., giacché il Pubblico ministero aveva "delegato" il R.I.S. di Messina, senza conferire formalmente l'incarico a un consulente.
Occorre dunque sgomberare subito il campo dalla seconda deduzione, in relazione alla quale è sufficiente osservare che ben diversa è la nomina ad opera del Pubblico ministero di un consulente che compia accertamenti nella fase delle indagini, ai sensi dell'art. 359 c.p.p. o ai sensi dell'art. 360 c.p.p., e la nomina di consulente destinata alla fase del giudizio e ad esporre pareri, ai sensi dell'art. 233 c.p.p. "fuori dai casi di perizia". Ed è anzi proprio al paradigma della perizia che si rifà, per quanto compatibile, la disciplina dell'art. 360 c.p.p.. Nulla vieta, comunque, che il Pubblico ministero scelga uno o più consulenti tra il personale di un comparto della Polizia scientifica ad alta specializzazione, e, dunque, anche che li individui solamente mediante il riferimento all'organismo cui appartengono.
D'altro canto l'art. 360 c.p. non richiede, attesa la varietà dei casi a cui può riferirsi, procedure standardizzate ne' - ed è argomento che tocca il rilievo sull'irritualità degli avvisi - per la natura degli accertamenti ivi previsti, comunicazioni formali;
ma solo che il Pubblico Ministero avvisi "senza ritardo" gli interessati (cfr. Cass., sez. 1, 10 febbraio 2002, Dolce, secondo cui "l'espressione usata nell'art. 360 c.p.p. circa l'avviso del compimento di accertamenti tecnici non ripetibili alle parti private e ai loro difensori da parte del pubblico ministero identifica un meccanismo di comunicazione semplificato e informale, di guisa che può essere impiegato qualsiasi mezzo per portare l'atto a conoscenza del destinatario, purché sia idoneo a garantirne l'effettiva conoscenza. Ciò in ragione del carattere, naturalisticamente improrogabile, dell'accertamento da eseguire").
Tanto premesso, occorre ricordare che la sanzione della inutilizzabilità è espressamente prevista dall'art. 360 c.p.p., comma 5 solamente nell'ipotesi in cui, formulata riserva d'incidente probatorio, il Pubblico ministero abbia proceduto nonostante l'assenza d'urgenza (Sez. 1, n. 14912 del 27/02/2004, sez. 4, 12/4/2000, Pecorale) e per di più soltanto con riferimento all'uso in dibattimento, come prova, dei risultati dell'accertamento. Dall'art. 191 c.p.p. discende poi che, in difetto di una espressa o specifica previsione, l'inutilizzabilità può discende esclusivamente dall'acquisizione di un elemento probatorio "in violazione dei divieti stabiliti dalla legge".
Quando quindi l'acquisizione, pur consentita, sia stata effettuata, come si assume, senza l'osservanza delle prescritte formalità, può ricorrere esclusivamente la diversa figura della nullità, il cui regime va individuato a seconda del vizio prodotto.
Nel caso di specie, per quel che sostiene lo stesso ricorrente, non risulta omesso ogni "avviso". All'indagato venne infatti comunicato "giorno, ora e luogo dell'accertamento tecnico irripetibile" (p. 2 ordinanza impugnata). Il ricorrente si duole di non avere avuto anche l'avvertimento del conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare propri consulenti, sostenendo in buona sostanza l'insufficienza dell'avviso dell'inizio delle operazioni. Nel caso di specie, insomma, l'indagato ricevette avviso dell'accertamento tecnico irripetibile, ma a suo dire (non è chiaro difatti se effettivamente il conferimento dell'incarico aveva preceduto formalmente l'inizio delle operazioni o se, come è normale nei casi di urgenza, sarebbe stato contestualmente dato) incompleto. Non v'è dubbio tuttavia che siffatto avviso lo poneva in condizioni di nominare consulenti e partecipare alle operazioni, nonché, se lo riteneva di suo interesse, di dedurre che non aveva notizia del conferimento dell'incarico, chiedendo di interloquire su di esso:
cosa che non risulta l'indagato abbia fatto.
L'insufficienza dell'avviso, non idonea perciò a menomare irreversibilmente l'esercizio del diritto di difesa, deve ritenersi sanata dal fatto che, ricevuta la comunicazione dell'inizio delle operazioni, la parte non ha tempestivamente dedotto alcuna lesione all'esercizio dei suoi diritti.
Manifestamente infondato è infine il terzo motivo del ricorso, relativo all'assenza di adeguata giustificazione delle ragioni cautelari.
Del tutto adeguatamente ed esaustivamente il provvedimento impugnato ha fondato il giudizio di pericolosità del Folino sul complesso di elementi valutati per ritenere sussistente il reato associativo in relazione al quale non sono articolate censure, "sintomo di abitualità nel delitto", sulle "modalità della condotta, valutabile anche in senso soggettivo, e che appare dotata di una certa professionalità...", sulla gravità dei reati. Elementi questi indubbiamente consistenti e significativi, alla luce dei quali gli argomenti spesi dalla difesa, sulla incensuratezza dell'indagato e sulla mancanza di dimostrazione della sua responsabilità per altri singoli episodi delittuosi più recenti, si risolvono nel tentativo, inammissibile in questa sede, di prospettare un diverso bilanciamento di valutazioni squisitamente di merito.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2006