Sentenza 29 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/01/2001, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
E N O I Z A R DBOE) T S I / 012 12 /0 1 G 6 N E 2 R U UBBLICA ITALIANAICA . R B . A B P . I . . L D . D L R A Y T L T E . D B N A ORT U REMA DI CASSAZIONE A T 1 Oggetto I E R IRPEF E Accertamento sintetico T SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 13710/99 Dott. Michele CANTILLO 15022/99 Rel. Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Cron.-2534 Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Rep. Dott. Giuseppe MARZIALE Ud. 20/09/00 ConsigliereDott. Giuseppe FALCONE ha pronunciato la seguente SENTENZA har معنا sul ricorso proposto da: TA RI DE, ES AR, TA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE GABRIELE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA U. UFFICIO COPIE FRANCESCO Richiesta copia studio BOCCIONI 4, presso lo studio dell'avvocato IL SOLE 24 ORE dal Sig. "3000 D'AYALA VALVA, che li difende, giusta procura speciale per diritti L. 29 GEN 2001. Notaio CORNELIO ORLANDO di LECCO, rep. 743032 del IL CANCELLIERE 8/3/1999; NC ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimato- 0240 692000 e sul 2° ricorso n° 15022/99 proposto da: 1419 TA RI DE, ES AR, TA elettivamente domiciliati in ROMA VIA U. GABRIELE, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FRANCESCO UFFICIO COPIE presso lo studio dell'avvocato BOCCIONI 4, che li difende, giusta procura notari Rilasciata copia legale D'AYALA VALVA, al Sig. DAYALA VALVA ✓ 12000+2 CORNELIO ORLANDO DI lecco, rep. n. 743032 deer diritti Notaio 0.8 FEB 2001- IL CANCEL, 8/3/1999; 000 NC ricorrente nonchè
contro
A MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato - avversO la decisione n. 4614/98 della Commissione AU61 1295 tributaria centrale di ROMA, depositata il 30/09/98; لمهنا udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/00 dal Consigliere Dott. Enrico LIKE 1000 NC ALTIERI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato D'AYALA VALVA, che p ha chiesto l'accoglimento del primo ricorso;
l'accoglimento del secondo ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato DI CARLO, che ha chiesto il rigetto del primo ricorso;
il rigetto del secondo ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARD I che ha concluso pe r l'accoglimento di entrambi i ricorsi. § 1. Svolgimento del processo L'ufficio imposte dirette di CC notificava a C V 2 VA NC avviso di accertamento per il 1974, de- terminando sinteticamente il reddito netto ai fini ai fi- i.r.pe.f. in lire 300.000.000 ed analiticamente ni i.lo.r. in lire 286.343.000. Su ricorso del contribuente, la commissione tribu- taria di primo grado di CC riduceva gl'importi ac- certati, rispettivamente a lire 60.000.000 e a lire 45.750.000. L'ulteriore ricorso del VA alla commissione di secondo grado veniva da questa rigettato. Ricorrevano alla Commissione Tributaria Centrale hour RI AD e Gabriele VA, eredi di VA Fran- co nel frattempo deceduto, denunciando omessa pronuncia su questione pregiudiziale e errori ed omissioni circa la valutazione delle prove addotte. Con decisione 18 giugno 30 settembre 1998 la Com- missione Centrale rigettava le questioni in punto di motivazione e dichiarava inammissibile il ricorso nella prte in cui venivano dedotte questioni sui valori og- getto di accertamento. Avverso tale decisione RI AD e Gabriele VA hanno proposto due identici ricorsi per cassa- zione, sulla base di due mezzi d'annullamento. L'Amministrazione finanziaria non ha svolto attivi- tà difensiva. S 2. I motivi di ricorso 2.1. Col primo motivo, denunciando violazione dell'art. 38, comma 4 e 5, del d.P.R. n. 600/73, in rela- zione all'art.360, n.3, cod. proc. civ., i ricorrenti la- mentano che la Commissione Centrale abbia ritenuto va- lido il ricorso al metodo sintetico, omettendo di con- siderare che, pur in presenza della disponibilità dei beni e dei servizi indicati nell'art.2 del d. P.R. n. 600/73, il contribuente può sempre fornire la prova che il reddito presunto sulla base del redditometro non hou esiste, o esiste in misura inferiore. Deducono che di tale esame di legittimità non vi è traccia nella motivazione della decisione impugnata.
2.2. Col secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 26 del d. P. R. n.636/72, in relazione all'art. 360, n.3, cod. proc. civ., i ricorrenti deducono che nessuna motivazione sia stata fornita a sostegno della statuizione di inammissibilità di parte del ri- corso, rilevando che, contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, tutte le questioni svolte per contestare il ricorso all'accertamento sintetico impli- cavano la risoluzione di problemi di diritto. § 3. Motivi della decisione 3.1. Preliminarmente deve essere disposta la ri- unione dei ricorsi, proposti nei confronti della stessa AD BOLLO decisione. Va, inoltre, dichiarata l'inammissibilità del ricorso n.15022/99, proposto dalle stesse parti ed avente un tenore identico a quello n.13710/99, prece- dentemente notificato. Ciò in quanto le parti avevano già consumato il diritto d'impugnazione con la notifi- cazione del primo ricorso.
3.2. Passando all'esame del ricorso n.13710/90, le censure con esso dedotte, che possono essere congiunta- mente esaminate, meritano accoglimento, nella parte in motivazione cui viene denunciata la carenza di impugnasione della decisione impugnata. Nella stessa, infatti, non è possibile rinvenire her alcun elemento attraverso il quale possa essere rico- struita la ratio decidendi in relazione alle diverse statuizioni, e cioè la fondatezza della pretesa tribu- taria e l'ammissibilità delle questioni in punto di va- lori dell'accertamento. Manca, inoltre, una ricostru- zione del fatto e dello svolgimento del processo. Pertanto la Corte non è in grado di esercitare il controllo di legittimità sulla decisione, ad essa de- mandato dall'art.111 Cost. L'accoglimento delle censure comporta la cassazione della decisione, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lmbardia, alla quale è demandata la decsione sulle spese del presente giudizio. 5
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
dichiara inammissibile il ricorso n.15022/99; acco- glie il ricorso n.13710/99; cassa e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 20 settembre 2000. Il Consigliere estensore Il Presidente Eile Michele Caf Enrico Altieri IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN NC 2.94E 2001-Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista E N O I 6 Z 8 5 A 9 . 1 R / N T A 4 S / I I 6 R B 2 G E . . A L R R . T L P . A U A D . B D B I L A E R E T D T T A I 1 I N S 3 E R N 1 S E E S . E T I N A A M 16