Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2003, n. 2196
CASS
Sentenza 14 febbraio 2003

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La motivazione "per relationem" della sentenza pronunciata in sede di gravame è legittima purché il giudice di appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima sia pur sinteticamente le ragioni della conferma della pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve viceversa essere cassata la sentenza d'appello quando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di impugnazione.

La sentenza di accertamento della filiazione naturale, in quanto ha natura dichiarativa dello stato biologico di procreazione, fa sorgere a carico del genitore tutti i doveri di cui all'art. 147 cod. civ. propri della procreazione legittima, compreso quello di mantenimento che, unitamente ai doveri di educare ed istruire i figli, obbliga i genitori ex art. 148 cod. civ. a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale. A tal fine, il criterio di quantificazione dell'assegno può essere adottato dal giudice di merito anche in termini complessivi ed unitari (anziché in termini di ripetibilità separata della quota delle spese straordinarie), nell'esercizio di una valutazione discrezionale insindacabile in sede di legittimità, ove logicamente e correttamente motivata.

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  • 1Licenziamento del medico per violazione dell'obbligo di reperibilitàAccesso limitato
    Paolo Del Giudice · https://www.altalex.com/ · 24 ottobre 2005

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    Alessandro Del Dotto · https://www.altalex.com/ · 30 maggio 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2003, n. 2196
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2196
Data del deposito : 14 febbraio 2003

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