Sentenza 14 febbraio 2003
Massime • 2
La motivazione "per relationem" della sentenza pronunciata in sede di gravame è legittima purché il giudice di appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima sia pur sinteticamente le ragioni della conferma della pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve viceversa essere cassata la sentenza d'appello quando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di impugnazione.
La sentenza di accertamento della filiazione naturale, in quanto ha natura dichiarativa dello stato biologico di procreazione, fa sorgere a carico del genitore tutti i doveri di cui all'art. 147 cod. civ. propri della procreazione legittima, compreso quello di mantenimento che, unitamente ai doveri di educare ed istruire i figli, obbliga i genitori ex art. 148 cod. civ. a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale. A tal fine, il criterio di quantificazione dell'assegno può essere adottato dal giudice di merito anche in termini complessivi ed unitari (anziché in termini di ripetibilità separata della quota delle spese straordinarie), nell'esercizio di una valutazione discrezionale insindacabile in sede di legittimità, ove logicamente e correttamente motivata.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2003, n. 2196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2196 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI IA Gabriella - rel. Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SAN NICOLA DA TOLENTINO 5, presso l'avvocato GIULIANO DECLICH, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TE LEGNANI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AN TE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso l'avvocato MARIA CRISTINA NAPOLEONI, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Cambri Luigi di Milano, Rep. n. 10029 del 24/04/02;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1366/01 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 02/03/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2003 dal Consigliere Dott. IA Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato DECLICH, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19 ottobre 1998 - 19 gennaio 1999 il Tribunale per i Minorenni di Milano, adito da LA IM, che era stata previamente autorizzata dallo stesso Tribunale, dichiarava la minore IA IS IM, nata l'[...], figlia naturale di NO NT e condannava quest'ultimo a pagare alla madre la somma mensile di L. 350.000, rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT, a titolo di concorso negli oneri di mantenimento della figlia, con decorrenza dalla proposizione della domanda e con gli interessi legali maturati dalle singole scadenze mensili, oltre al 50% delle spese mediche non mutuabili ed a quelle scolastiche documentate. Lo condannava altresì al pagamento della somma complessiva di L. 25.236.000, con gli interessi legali dalla domanda, a titolo di rimborso prò quota delle spese sostenute per il mantenimento della minore dalla nascita fino alla proposizione della domanda.
Proposte separate impugnazioni da entrambe le parti e disposta la riunione dei procedimenti, con sentenza del 2 marzo - 22 maggio 2001 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma, poneva a carico del NT l'obbligo di corrispondere alla IM la somma mensile onnicomprensiva di L. 700.000, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla domanda, e confermava nel resto. Osservava in motivazione la Corte territoriale, per quanto in questa sede interessa, che gli obblighi nei confronti dei figli hanno fondamento e misura nell'esigenza di garantire loro un tenore di vita adeguato alla posizione sociale dei genitori, e che quindi ai fini della determinazione del contributo al mantenimento occorreva aver riguardo non soltanto ai bisogni fondamentali della minore, ma anche alle esigenze scolastiche, sportive, ricreative, di vacanze, commisurando l'assegno alle condizioni economiche del padre e della madre.
Tanto premesso in linea generale, osservava che dalle dichiarazioni fiscali prodotte dal NT emergeva che il medesimo nel 1997 aveva percepito un reddito di L. 30.000.000 e nel 1998 un reddito di L. 34.000.000; che il medesimo, amministratore unico della s.r.l. NT IN, risultava altresì titolare di quote di detta società nella misura del 33,33%; che nella relazione al bilancio di esercizio al 31.12.1997 risultavano ricavi pari a L. 1.138.613.000, con un utile di esercizio di L. 12.86.459, mentre nella relazione al bilancio al 31.12.1996 apparivano ricavi pari a L. 905.377.390. Sulla base di tali risultanze, e considerate le richiamate esigenze della minore, correlate all'età, riteneva che il contributo del padre dovesse essere determinato nell'indicata somma unitaria di L. 700.000 mensili. Affermava infine doversi condividere la statuizione del primo giudice in ordine al rimborso delle spese sostenute in passato dalla IM per il mantenimento della bambina, tenuto conto dell'età e dei bisogni della stessa secondo criteri di comune esperienza.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la IM deducendo due motivi illustrati con memoria. Resiste con controricorso il NT.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 147 e 148 c.c., si deduce che la Corte di Appello in relazione al rimborso delle spese sostenute per il mantenimento della minore dalla nascita fino alla proposizione della domanda si è limitata ad affermare di "condividere l'impostazione del primo giudice.... tenuto conto dell'età e dei bisogni della bambina secondo i criteri di comune esperienza", così fornendo una motivazione per relationem che si risolve in una motivazione apparente. Si sostiene che con tale motivazione la stessa Corte ha totalmente ignorato le censure che la IM aveva proposto avverso la sentenza di primo grado, ed in particolare la contestazione del criterio del "costo annuo quanto meno pari a...", in applicazione del quale il Tribunale aveva ritenuto che per il mantenimento della bambina fosse sufficiente la complessiva somma irrisoria di L. 250.000 mensili, peraltro destinata a rimanere immutata nel tempo, in difetto di previsione di rivalutazione. Si denuncia ancora contraddittorietà di motivazione per aver liquidato a carico del NT la somma mensile di L. 125.000 fino al settembre 1997 e quella mensile di L. 700.000, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, dall'ottobre successivo. Si sostiene altresì che in sede di appello era stato prospettato un errore di calcolo del Tribunale nella liquidazione della quota del 50% delle spese documentate e non contestate, quantificate in L. 18.472.000 anziché in L. 22.293.600.
Si osserva infine che la soluzione accolta ha comportato una violazione e falsa applicazione degli artt. 147 e 148 c.c., che pongono a carico di entrambi i genitori l'obbligo di mantenimento della prole in proporzione alle loro sostanze e capacità lavorative, e si rileva che la Corte di Appello ha mancato di esaminare gli elementi probatori relativi alle sostanze ed ai redditi del NT, mancando anche di svolgere i necessari accertamenti di ufficio.
Il motivo è fondato. Costituisce invero consolidato orientamento di questa Suprema Corte che la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame è legittima purché il giudice di appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima sia pur sinteticamente le ragioni della conferma della pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto (v. per tutte Cass. 2002 n. 7713; 2002 n. 3066; 2001 n. 13087; 2000 n. 4485; 2000 n. 985; S.U. 1998 n. 5612; 1997 n. 7182; 1996 n. 7768; 1996 n. 4725;
1996 n. 1156).
Nella specie la Corte di Appello, nel ritenere condivisibile la statuizione del Tribunale circa l'ammontare delle spese sostenute in passato dalla IM rimborsabili dal NT, "tenuto conto dell'età e dei bisogni della bambina secondo i criteri di comune esperienza", ha del tutto omesso di esaminare criticamente le censure proposte avverso detta statuizione, che la medesima IM in sede di ricorso ha precisato essere consistite nella contestazione del criterio del "costo annuo quanto meno pari a...." utilizzato dal Tribunale, nonché nella denuncia di un errore di calcolo nella liquidazione della quota del 50% delle spese documentate e non contestate. Ed invero la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consente in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio del Tribunale il giudice di appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza di dette doglianze.
La pronuncia impugnata deve essere pertanto sul punto cassata. Con il secondo motivo, denunciando omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione e comunque violazione e falsa applicazione degli artt. 147 e 148 c.c., si deduce che la Corte di Appello, pur elevando la misura del contributo per il mantenimento della minore da L. 350.000 a L. 700.000 mensili, ha tuttavia sancito l'onnicomprensività di detto importo, eliminando quindi l'obbligo aggiuntivo di pagamento del 50% delle spese mediche non mutuabili e di quelle scolastiche documentate sancito dal Tribunale, senza fornire alcuna motivazione e non tenendo conto dell'accresciuta incidenza di dette spese con il crescere della bambina. Si osserva che tale statuizione ha comportato un accoglimento del tutto apparente della domanda di aumento del contributo.
Si aggiunge che la sentenza impugnata non solo non ha specificato con quali criteri ha individuato e quantificato le esigenze anche future della minore in ordine a tali spese, ma non ha neppure considerato le reali disponibilità economiche del NT, pur ritenute rilevanti ai fini della determinazione del contributo mensile.
Si denuncia altresì contraddittorietà sul punto della motivazione rispetto alla decisione di conferma della sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto la spettanza del rimborso del 50% delle spese straordinarie dalla nascita al momento della proposizione della domanda.
Si osserva infine che con tale soluzione sono state violate le norme sopra richiamate, che impongono di tener conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli da un lato e delle sostanze e potenzialità lavorative dei genitori dall'altro. La complessa censura è infondata.
Ed invero la Corte di Appello, in puntuale applicazione del principio di diritto secondo il quale la sentenza di accertamento della filiazione naturale, in quanto ha natura dichiarativa dello stato biologico di procreazione, fa sorgere a carico del genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, compreso quello di mantenimento (v. per tutte sul punto Cass. 2000 n. 5586; 1998 n. 8042), ha ricordato che il dovere di mantenere, educare ed istruire i figli posto dagli artt. 147 e 148 c.c. obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese alì aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale. In tale quadro di riferimento la medesima Corte si è data carico di verificare le potenzialità economiche del NT, desunte dalla documentazione fiscale e dai bilanci di esercizio della s.r.l. NT IN, della quale il predetto è amministratore unico e titolare di quote nella misura del 33,33%, ed ha correttamente assunto come parametro ai fini della determinazione della somma da porre a suo carico le esigenze della minore, rapportate all'età, alla situazione sociale ed alle prospettive future della medesima.
Che poi la Corte territoriale abbia adottato il criterio di quantificazione dell'assegno in termini complessivi ed unitari, anziché quello della ripetibilità separata della quota delle spese straordinarie già applicato dal Tribunale, costituisce esercizio di una valutazione discrezionale inerente alle modalità di determinazione del contributo, non sindacabile in questa sede, una volta ravvisata la congruità e la logicità della motivazione adottata nella nuova determinazione dell'importo mensile. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata ad altro giudice, che si designa in altra sezione della Corte di Appello di Milano, che pronuncerà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 27 gennaio 2003. Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2003