Sentenza 1 giugno 2016
Massime • 1
In tema di reati tributari, per accertare l'ammontare dell'imposta evasa ai fini della verifica del superamento delle soglie di punibilità, le regole stabilite dalla legislazione fiscale per quantificare l'imponibile subiscono limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento tributario, con la conseguenza che i costi non contabilizzati debbono essere considerati solo in presenza di allegazioni fattuali da cui si desuma la certezza o comunque il ragionevole dubbio della loro esistenza.
Commentario • 1
- 1. L’appalto di servizi, tra criticità tributarie e possibili rimediAccesso limitatoAdriana Salvati · https://www.rivistadirittotributario.it/ · 7 marzo 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/06/2016, n. 53907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53907 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2016 |
Testo completo
539 07 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO сл LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE А TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 01/06/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. GIOVANNI AMOROSO - Presidente - N. 1792/2016 Dott. ORONZO DE MASI - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N. 50660/2015 ANGELO MATTEO SOCCI Dott. - Consigliere - EMANUELA GAI Dott. Dott. ALESSIO SCARCELLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN SE N. IL 22/08/1977 avverso la sentenza n. 932/2015 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 11/06/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/06/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fulvio BaPoli che ha concluso per : < Rigetto:>>. Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Brescia con sentenza del 11 giugno 2015, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova (5 giugno 2014) che aveva condannato ER OS alla pena di anni uno e sei mesi di reclusione, oltre pene accessorie e la sospensione condizionale della pena, subordinata alla corresponsione di quanto dovuto all'erario, in relazione al reato di cui all'art 81 cod. pen. e 5 del d. Igs. N. 74 del 2000 - per gli anni di imposta 2006 e 2007 -, concedeva il beneficio della non menzione della condanna e revocava la disposizione relativa alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla corresponsione di quanto dovuto all'erario.
2. ER OS propone ricorso per Cassazione tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione degli art. 187 e 192 cod. proc. pen. nonché omessa motivazione e/o travisamento dei fatti. Travisamento della prova e omessa valutazione di prova decisiva in relazione al superamento delle soglie di evasione IVA per l'anno 2006. Violazione dell'art. 5 d. lgs. 74 del 2000. Si ricava da ben 4 documenti in atti la prova positiva del mancato superamento della soglia di cui all'art. 5 del d. lgs. 74 del 2000: dal verbale della guardia di finanza si legge che l'IVA dovuta è di € 79.160,55, pag. 11; dal verbale, allegato n. 24 emerge, però, che l'IVA è stata calcolata solo sulle operazioni attive, non risultando nell'elenco fatture di acquisto;
-del 10/07/2012 edue distinte stampe dell'anagrafe tributaria del 18/02/2014- riportano un'IVA dovuta per € 7.890,00; altro documento del 19 ottobre 2012 sempre acquisito in sede di escussione del teste Fracasso, relativo all'anno di imposta 2006 riporta GA MA GE 1 un debito IVA per € 7.855,00 (atti tutti allegati al ricorso). La differenza di soli 5,00 € è dovuta a qualche errore materiale. L'omessa considerazione di queste prove senza alcuna motivazione configura un vero e proprio travisamento della prova. Il superamento della soglia deve risultare dalla valutazione delle operazioni attive meno le passive, Cassazione n. 38684 del 2014. 2. 2. Violazione dell'art. 5, d. lgs. n. 74 del 2000 e degli art. 187, 192 e 533 del cod. proc. pen. Vizi di motivazione, omissione, contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di determinazione dell'imposta evasa e di ritenuta sussistenza del superamento delle soglie di punibilità. L'imposta evasa deve calcolarsi al netto di elementi negativi. I costi emergevano dalla documentazione in atti di provenienza dagli inquirenti e dagli uffici fiscali. Nella motivazione si fa riferimento alle valutazioni della Guardia di Finanza e non a fatti oggettivi. Mancano accertamenti bancari. 2. 3. Violazione degli art. 187 e 192 cod. proc. pen. nonché omessa motivazione e/o travisamento dei fatti. Travisamento della prova e omessa valutazione di prova decisiva in relazione al superamento delle soglie di evasione IVA per l'anno 2007. Violazione dell'art. 5 d. lgs. 74 del 2000. L'imposta evasa, come visto per il 2006, va accertata detraendo agli elementi positivi quelli negativi. La difesa ha depositato estratto conto bancario al 28 settembre 2007, di ER OS IL -Jo conto B.C.C. di Castel Goffredo Soc. Coop. Conto n. 016000013715-38- con esborsi tracciati e quindi non contestabili per € 675.106,55; dall'estratto conto emerge chiaramente che ci sono spese per estinzione del mutuo e transazioni con i fornitori - costi puri -. Questa prova è completamente travisata. In sentenza non risulta nessuna valutazione. La prova è anche decisiva perché riporta sotto soglia un'eventuale evasione. 2 I costi complessivi per il 2007 sono di € 891.914,00 e portano in passivo il risultato di impresa per il 2007. 2. 4. Violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del reato (presentazione delle comunicazioni IVA per il 2006 e per il 2007). L'omessa dichiarazione deriva da una omissione del commercialista. Per il dolo dovrebbe accertarsi anche la volontà di evadere al di sopra delle soglie. Non appare contestata la effettiva comunicazione dei dati IVA e del 770, comunicazioni che avrebbero dovuto far escludere il dolo del reato. 2. 5. Violazione degli art. 62 bis e 133 del cod. pen. e degli art. 591 e 597, comma 5, del cod. proc. pen. per l'omessa concessione delle generiche. Contraddittorietà della sentenza. La sentenza di primo grado confermata sul punto da quella impugnata evidenziava che non emergevano connotazioni negative della personalità del ricorrente, senza poi trarre le conseguenze in punto di generiche. Sul punto, quindi la sentenza è contraddittoria. 2. 6. Illegittimità costituzionale dell'art. 5 del d. lgs n. 74 del 2000. Vizio di motivazione. In sede di appello è stata proposta questione di costituzionalità. La differenza di soglia tra le varie ipotesi, del d. Igs. 74 del 2000, ё sospetta di incostituzionalità e di irragionevolezza 2. 7.Sussistenza del ne bis in idem. Illegittimità costituzionale dell'art. 649 del cod. proc. pen. (in relazione all'art. 117 della Costituzione e all'art. 4, protocollo n. 7 della C.E.D.U.). Travisamento della prova sull'irrogazione della sanzione. Vizio di motivazione, contraddittorietà della motivazione. Violazione dell'art. 649 del cod. proc. pen. La sentenza impugnata ritiene assente la prova sull'irrogazione effettiva delle sanzioni tributarie. Al contrario esiste la prova documentale dell'irrogazione delle sanzioni;
inoltre l'art. 649 del cod. proc. pen. e la 3 сруев Тво беси giurisprudenza comunitaria non prevedono il pagamento delle sanzioni per il divieto del ne bis in idem. Si eccepisce quindi l'incostituzionalità della normativa (art. 649 cod. proc. pen. e 5 d. Igs 74 del 200) nella parte in cui non prevede l'applicabilità del divieto di un secondo giudizio nelle ipotesi di sanzione amministrativa già comminata per gli stessi fatti dell'accertamento penale. Ha concluso quindi per la sospensione del giudizio e la rimessione della questione di costituzionalità alla Corte Costituzionale, e per l'annullamento della sentenza impugnata. 2. 8. I 25 maggio 2016 la difesa ha depositato memoria, rappresentava che i reati del periodo 2006 risultano ormai prescritti;
riproponeva con argomentazioni diffuse i motivi di ricorso già evidenziati. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Risulta fondato il primo motivo di ricorso, che assorbe gli altri motivi. In tema di reati tributari ai fini della configurabilità del delitto di omessa presentazione di dichiarazione Iva (art. 5 D.Lgs. n. 74 del 2000), è rimesso al giudice penale il compito di accertare l'ammontare dell'imposta evasa, da determinarsi sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi d'esercizio detraibili, mediante una verifica che, privilegiando il dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l'ordinamento fiscale, può sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata che aveva assunto come base di calcolo per determinare l'imposta evasa il solo prezzo di vendita della merce e non anche gli elementi negativi di reddito detraibili). (Sez. 3, n. 38684 del 04/06/2014 dep. 23/09/2014, Agresti, Rv. 26038901; nello stesso- 4 Angel Mottesgai senso Sez. 3, n. 15899 del 02/03/2016 - dep. 18/04/2016, Colletta, Rv. 26681701). Nel nostro caso l'analisi dei costi è assente nella decisione impugnata. La parte ha indicato, sia nell'appello e sia in questa sede, specifica documentazione acquisita al dibattimento, da valutare ai fini della ricostruzione del reddito, soprattutto relativamente al superamento della soglia prevista dall'art. 5, d. lgs. n. 74 del 2000. In tema di reati tributari, il giudice deve accertare e determinare l'ammontare dell'imposta evasa attraverso una verifica che, pur non potendo prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per quantificare l'imponibile, subisce le limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale;
con la conseguenza che occorre tenere conto dei costi non contabilizzati solo in presenza (quanto meno) di allegazioni fattuali, da cui desumere la certezza o comunque il ragionevole dubbio della loro esistenza. (Sez. 3, n. 37094 del 29/05/2015 - dep. 15/09/2015, Granata, Rv. 26516001). Non sono analizzati nella sentenza impugnata le comunicazioni dei dati IVA inviate dall'agenzia delle entrate il 12 luglio 2012, le documentazioni acquisite al momento dell'escussione della teste Fracasso -Silvana funzionario dell'Agenzia delle entrate di Castiglione delle " e l'estratto conto. Elementi che potrebbero far ritenere non Stiviere superate le soglie, anche per singole imposte (ai fini dell'art. 133 del cod. pen.). La sentenza deve quindi annullarsi sul punto, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Brescia, relativamente al periodo di imposta del 2007. Può affermarsi quindi il seguente principio di diritto: "In tema di reati tributari il giudice deve accertare e determinare l'ammontare delle imposte evase ai fini del superamento delle soglie di punibilità attraverso una verifica che deve privilegiare il dato fattuale reale, rispetto ai criteri formali dell'ordinamento fiscale, con la conseguenza che occorre valutare i costi non contabilizzati emergenti dalla documentazione comunque acquisita al processo". 5 Angel Martes Social 4. Per l'annualità 2016, invece, il reato risulta prescritto per decorso dei termini massimi di prescrizione, valutati anche i periodi di sospensione, ex art. 157 e 161 cod. pen., anni 7 e mesi 6 (oltre alle sospensioni). Reato commesso il 31 ottobre 2007, data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione. Non sussistono inoltre ipotesi evidenti di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen., come visto sopra per l'annualità 2007. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274). La sentenza deve quindi annullarsi senza rinvio per essere il reato, relativo all'anno di imposta 2006, estinto per prescrizione. 6 Андев люблю бей
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto ai reati relativi al periodo di imposta 2006. Annulla con rinvio la sentenza impugnata alla Corte d' appello di Brescia per i residui reati. Così deciso il 1 giugno 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo MA SOCCI Cſindemn A. Giovanni Amoroso Augel Mattes Soci шоков RIA 7