Sentenza 24 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'intervenuta estinzione della pena concordata per indulto non osta al verificarsi dell'effetto estintivo del reato, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2013, n. 45296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45296 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 24/10/2013
Dott. CAIAZZO Luigi P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 3433
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 17054/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI AN N. IL 23/02/1964;
avverso l'ordinanza n. 119/2012 GIP TRIBUNALE di VERONA, del 24/08/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONI MONICA;
lette le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa 24 agosto 2012 il G.I.P. presso il Tribunale di Verona, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza con la quale MI DI aveva chiesto la declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 186 C.d.S., commi 2 e 3, giudicato con la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., del 7 dicembre 2005, irrevocabile il 6 gennaio 2006, ritenendo che, poiché il condannato aveva ottenuto l'applicazione dell'indulto, non aveva in concreto espiato la pena per cui non poteva nemmeno ottenere il riconoscimento dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 c.p.p.. 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del suo difensore, il quale deduce con unico motivo mancanza o mera apparenza della motivazione ed errata applicazione e violazione della legge penale in relazione al disposto dell'art. 445 c.p.p., comma 2, art. 136 disp. att. c.p.p., art. 672 e 174 c.p.: il giudice dell'esecuzione aveva respinto la richiesta difensiva sulla scorta di un'erronea interpretazione dell'art. 136 disp. att. c.p.p., la quale nega la verificazione dell'effetto estintivo soltanto a fronte della sottrazione volontaria all'esecuzione della pena, ossia quando il condannato sia consapevole di contravvenire alla legittima pretesa dello Stato di far espiare le pene irrogate, situazione non ricorrente nel caso in cui sia stata ottenuta l'applicazione del condono.
3. Con requisitoria scritta del 24 agosto 2012 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Dott. CEDRANGOLO Oscar, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, condividendo i motivi di gravame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1.L'ordinanza impugnata è incorsa in un errore di diritto, chiaramente discernibile nella sua motivazione, laddove ha ritenuto che l'intervenuta applicazione della causa estintiva della pena, rappresentata dall'indulto, escludesse la sussistenza dei presupposti di operatività del disposto dell'art. 445 c.p.p., comma 3, in quanto in tal caso sarebbe addebitabile al condannato a pena patteggiata di non averla "pagata".
1.1 Il giudice dell'esecuzione con tale infelice espressione, ha inteso riferirsi al fatto che la sentenza resa nei confronti del DI ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva stabilito la sostituzione dell'arresto con la corrispondente sanzione pecuniaria e determinato la pena complessiva in euro 1.320,00 di ammenda, effettivamente non corrisposta in quanto dichiarata estinta per effetto di provvedimento indulgenziale.
1.2 In tal modo ha equiparato la situazione del condannato che ha legittimamente fruito di un beneficio di legge, in forza del quale l'ordinamento statuale per ragioni di politica criminale rinuncia a far espiare pene inflitte con titoli giudiziali già irrevocabili, con quella di chi si sia volontariamente sottratto all'esecuzione della sanzione infintagli, condizione questa che a norma dell'art. 136 disp. att. c.p.p., osta alla verificazione dell'effetto estintivo stabilito dalla previsione dell'art. 445 c.p.p., comma 2, la quale prevede l'estinzione del reato oggetto della sentenza di applicazione pena a richiesta delle parti se il soggetto che in tal modo ha definito il procedimento penale commetta nel termine di legge un nuovo delitto o una nuova contravvenzione della stessa indole.
1.3 Trattasi però di parificazione erronea ed illogica, che prende in considerazione soltanto la situazione concreta ed effettuale di mancata realizzazione della pretesa punitiva dello Stato, ma prescinde dalle relative cause: l'indulto è, infatti, stato applicato al DI per effetto di un provvedimento giudiziale con funzioni ricognitive dell'operatività della causa estintiva del reato, che ha dato attuazione concreta a disposizione di legge, rispetto alla quale non vi è nulla di riconducibile ad una determinazione volontaria di sottrazione agli effetti della condanna passata in giudicato, rintracciabile soltanto in caso di evasione, oppure di omesso pagamento della sanzione pecuniaria.
1.4 Va dunque affermato il seguente principio di diritto:
l'estinzione della pena per indulto non integra la condizione ostativa al verificarsi dell'effetto estintivo del reato nel caso previsto dall'art. 445 c.p.p., comma 2. Per le considerazioni svolte l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al G.I.P. del Tribunale di Verona per il rinnovato esame dell'istanza del DI, da condurre alla luce del principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.I.P. del Tribunale di Verona.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2013